Cassazione Civile, Ordinanza n. 03794/2025 del 14/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
Due soggetti che avevano prestato fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni di una società hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal tribunale, contestando la pretesa creditoria della banca e, successivamente, del cessionario del credito. In primo grado deducevano: mancanza della forma scritta ad substantiam della fonte dell’obbligazione principale; liberazione dei fideiussori per violazione dell’art. 1956 c.c. e dei principi di buona fede e correttezza; infondatezza della pretesa creditoria; richiesta di revoca del decreto ingiuntivo. Il tribunale rigettava l’opposizione, anche perché reputava tardiva, generica ed esplorativa la richiesta di CTU contabile sulla dedotta usurarietà del rapporto di conto corrente. La corte d’appello confermava la decisione. In cassazione i ricorrenti articolavano otto motivi: (1) nullità del contratto di conto corrente e problematiche sulla cessione del credito; (2) omessa rilevazione d’ufficio dell’usurarietà e conseguente gratuità del mutuo; (3) nullità delle fideiussioni; (4) difetto di legittimazione del creditore procedente; (5) omissione dell’ordine di esibizione e della CTU contabile; (6) nullità della sentenza per le stesse ragioni; (7) errata valutazione della violazione dell’art. 1956 c.c.; (8) ulteriori nullità del contratto fideiussorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, tra l’altro, formulavano questioni nuove, non aggredivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, contestavano valutazioni di merito non sindacabili o si ponevano in contrasto con arresti consolidati in tema di usura, cessioni del credito e nullità della fideiussione omnibus.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità, oltre a un’ulteriore somma in favore della controparte e di una somma alla Cassa delle ammende, rilevando anche i presupposti per l’ulteriore contributo unificato. La Corte ha condiviso integralmente la proposta ex art. 380-bis c.p.c., evidenziando in particolare: la novità della censura sulla cessione del credito; la mancata censura della ratio relativa alla tardiva e generica deduzione dell’usura; l’inammissibilità delle doglianze su esibizione e CTU, sia per difetto di specificità sia perché il giudizio sulla CTU appartiene al potere discrezionale del giudice di merito; l’irrilevanza, ai fini della legittimazione del cessionario, delle eventuali nullità del contratto ceduto; l’insussistenza della violazione dell’art. 1956 c.c. in relazione alla qualità di amministratore della debitrice principale in capo a uno dei fideiussori; e l’infondatezza della tesi della nullità radicale della fideiussione, già esclusa dalle Sezioni Unite.
Norme richiamate
La causa è stata definita in camera di consiglio secondo il rito accelerato, con adesione della Corte alla proposta di definizione per inammissibilità.
La qualità di amministratore del debitore principale in capo al fideiussore è rilevante nella valutazione della dedotta violazione degli obblighi della banca verso il garante; nel caso concreto non è stata ravvisata la fattispecie liberatoria.
La richiesta di gratuità del mutuo per asserita usura è stata ritenuta inammissibile anche perché posta in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite.
L’invocazione del rilievo d’ufficio della nullità non può supplire a censure che non colgono la ratio della decisione di merito o introducono questioni nuove.
L’istanza di esibizione documentale è stata ritenuta tardiva e generica, quindi non idonea a fondare il motivo di ricorso.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché non mirava alla ratio decidendi e sollecitava un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
Richiamato in relazione alla richiesta di consulenza tecnica contabile, ma la Corte ha ribadito che l’ammissione della CTU è discrezionale e insindacabile se motivata.
Richiamato insieme agli altri articoli sulle prove; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza sulla mancata CTU/esibizione.
L’istanza di esibizione non era specifica quanto ai documenti richiesti, in contrasto con l’onere di indicazione dei documenti.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla cessione del credito, ma la censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla cessione del credito, ma la Corte non è entrata nel merito per novità della questione.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la validità del contratto ceduto; la censura è stata dichiarata nuova e inammissibile.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme che si assumevano violate in tema di cessione e validità del rapporto; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità del contratto; la Corte non ha esaminato nel merito la questione per novità della censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Numerosi motivi erano formalmente qualificati come violazione di legge, ma sono stati ritenuti inammissibili perché non coglievano la ratio o introducevano questioni nuove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza di nullità della sentenza è stata ricondotta a censure inammissibili perché prive di effettivo confronto con la motivazione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le doglianze sul mancato esame di fatti e prove sono state respinte poiché tendevano a una rivalutazione del merito.
Poiché il ricorso è stato definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste dai commi 3 e 4.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
La Corte ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Cass. Sez. U., n. 19597/2020
Richiamata per escludere la tesi della gratuità del contratto in conseguenza della dedotta usura.
Cass. Sez. U., n. 41994/2021
Richiamata per escludere che la nullità radicale della fideiussione omnibus produca l’effetto invocato dai ricorrenti.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili le censure che introducono questioni nuove non trattate dalla sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specificamente di averle già dedotte nei precedenti gradi di merito.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito è sorretta da una autonoma ragione, la censura che non la aggredisce è inammissibile.
- La deduzione della usurarietà, quando sia stata proposta in modo generico e tardivo nel giudizio di merito, non può essere recuperata in cassazione mediante una richiesta di rilievo d’ufficio o di gratuità del contratto.
- L’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio e dell’ordine di esibizione appartiene, nei limiti della pertinenza e specificità della richiesta, al prudente apprezzamento del giudice di merito; il relativo diniego è censurabile solo se manca del tutto la motivazione o se la doglianza si confronta davvero con essa.
- Eventuali nullità del contratto ceduto non si riflettono automaticamente sulla legittimazione processuale del cessionario del credito, la quale segue le regole della prova della successione nel diritto controverso.
- La violazione dell’art. 1956 c.c. richiede la prova dei presupposti della concessione di nuovo credito in presenza di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore; la qualità di amministratore del debitore principale del fideiussore è un elemento rilevante nella valutazione della vicenda.
- La nullità radicale della fideiussione omnibus non può essere affermata in via automatica, dovendo essere rispettati gli arresti delle Sezioni Unite che escludono l’effetto radicale invocato in modo generico.
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