Cassazione Civile, Ordinanza n. 29578/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un'ordinanza ingiunzione con cui era stato imposto il pagamento di euro 4.012,00 e disposta la revoca della patente di guida, a seguito di un controllo in occasione del quale il conducente era stato sorpreso alla guida di un veicolo mentre la patente risultava sospesa. L'interessato aveva proposto opposizione, poi rigettata, e successivamente ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con precedente ordinanza. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., il ricorrente ha dedotto un supposto errore revocatorio dell'ordinanza di cassazione, sostenendo che la Corte avrebbe escluso erroneamente l'esimente dello stato di necessità. In particolare, ha affermato che il soccorso prestato alla madre, trasportata al pronto soccorso e poi riaccompagnata a casa, avrebbe dovuto essere valutato come un unico contesto inscindibile, comprensivo anche del successivo spostamento per riconsegnare l'auto alla figlia; inoltre ha censurato la condanna alle spese, sostenendo che avrebbe dovuto disporsi la compensazione. La Prefettura è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione non denunciasse un vero errore di fatto percettivo, ma mirasse a contestare la valutazione giuridica già compiuta sull'applicabilità dello stato di necessità e, quindi, a proporre una diversa interpretazione degli stessi fatti e dell'istituto. Ha ribadito che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo risultante in modo incontrovertibile dagli atti, non nell'errata valutazione o nell'omesso esame di argomentazioni difensive. Quanto al merito, ha confermato che lo stato di necessità richiede una situazione effettiva di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, e che nel caso concreto tale presupposto mancava perché il veicolo era stato guidato non durante il trasporto d'urgenza della madre, ma nella fase successiva di rientro e riconsegna dell'auto. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulle spese, osservando che la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile nei limiti dedotti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese per mancata difesa della resistente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione della sentenza/ordinanza di cassazione è ammissibile solo per un errore percettivo di fatto, decisivo e incontrovertibile, non per contestare valutazioni giuridiche o interpretazioni dei fatti.
art. 4, comma 1, L. n. 689 del 1981
L'esimente dello stato di necessità può escludere la responsabilità amministrativa solo se ricorrono i presupposti previsti in via conforme agli artt. 54 e 59 c.p.
Lo stato di necessità presuppone un pericolo attuale di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile.
Rileva anche l'erronea convinzione della situazione di necessità, purché provocata da concrete circostanze oggettive.
Le censure formulate come violazione di legge sono state ritenute infondate rispetto alla ricostruzione dei presupposti dello stato di necessità e del regolamento delle spese.
Le doglianze processuali non sono state reputate idonee a integrare un errore revocatorio.
Quando la decisione di merito è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non offre argomenti per mutare orientamento, il ricorso è manifestamente inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. si configura solo quando il giudice abbia fondato la decisione su una percezione errata di un fatto decisivo, positivamente acquisito agli atti o escluso dal processo; non è deducibile quando la censura investe la valutazione giuridica del fatto o l'interpretazione delle difese.
- Lo stato di necessità, anche in materia sanzionatoria amministrativa, richiede un pericolo attuale e imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile; la mera utilità o opportunità del comportamento non basta a scriminarlo.
- La parte che invoca l'esimente dello stato di necessità deve allegare e dimostrare in modo specifico i fatti costitutivi del pericolo e della inevitabilità della condotta.
- Il giudizio sulle spese di lite è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa; la compensazione, totale o parziale, resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica.
- Quando la decisione impugnata è conforme a consolidati precedenti di legittimità e il ricorrente non offre elementi per mutare orientamento, il ricorso può essere dichiarato manifestamente inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29548/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29549/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29550/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29553/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29555/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29558/2023 del 25/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →