Cassazione Penale, Sentenza n. 3742/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente proponeva tre motivi: 1) vizio procedurale per mancata ammissione delle prove e per non aver esaminato l'imputato in udienza (sosteneva nullità per omessa citazione e violazione del diritto di difesa, richiamando artt. 179 e 182 c.p.p.); 2) censura sulla qualificazione e motivazione del reato di possesso ingiustificato di tronchese ai sensi dell'art. 707 c.p., deducendo che la Corte d'appello aveva errato ritenendo che la giustificazione dovesse essere resa "nell'immediatezza" e non aveva valutato adeguatamente la spiegazione che il tronchese fosse strumento di lavoro della ditta del figlio; 3) censura rispetto al porto della mazza da baseball (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110): contestava la mancata valutazione della giustificazione (presenza di guanto e palla) e della riconoscibilità del fatto come di lieve entità ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'art. 4
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo e il terzo motivo manifestamente infondati e il secondo non manifestamente infondato. Sulla questione dell'art. 707 c.p. (capo A) la Cassazione ha accolto l'orientamento secondo cui la giustificazione dell'imputato può essere fornita anche in momento successivo, ma purché sia ancora verificabile; tuttavia ha rilevato che per il reato di cui al capo A si è verificata la prescrizione (reato commesso il 10/01/2018, prescrizione estinta il 10/01/2023 considerando gli atti interruttivi), e pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A dichiarandolo estinto per prescrizione e ha eliminato l'aumento di pena per la continuazione (2 mesi di arresto e €500 di ammenda). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, quindi è stata confermata la condanna per il porto della mazza da baseball (capo B) e l'esclusione dell'attenuante del fatto lieve
Norme richiamate
"chiunque ... è colto in possesso di ... strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito ..."
La norma pone l'onere della prova della 'attuale destinazione' a carico dell'imputato; la giustificazione può essere fornita anche successivamente, ma deve essere resa in un momento in cui sia ancora possibile verificarne la veridicità rispetto al momento del sequestro
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
riferimento al porto di oggetti (es. mazze) e alla necessità di 'giustificato motivo' o, per altri oggetti, della 'chiara utilizzabilità' per offendere
Le mazze sono ricomprese tra gli oggetti specificamente indicati e il loro porto fuori dall'abitazione è reato salvo giustificato motivo pienamente provato dall'imputato; per altri oggetti non elencati è richiesta anche la chiara utilizzabilità per l'offesa
Richiamato dal ricorrente in tema di nullità per omessa citazione; la Corte ha ritenuto che non si sia configurata nullità assoluta derivante dall'omessa citazione dell'imputato
Norma sulle nullità a regime intermedio; la Corte ha osservato che eventuali censure dovevano essere eccepite tempestivamente in udienza e non potevano essere sollevate l'unica volta in appello
La Corte d'appello ha esercitato i poteri di assunzione di dichiarazioni e prove anche nel secondo grado (esame dell'imputato e escussione del testimone), i cui esiti hanno eliminato il pregiudizio difensivo denunciato
Richiamato come parametro di censura sulla motivazione (lett. b ed e): la Corte di cassazione ha valutato la fondatezza delle doglianze quanto all'interpretazione delle norme e alla motivazione
Massime di principio
- L'assenza dell'imputato in un'udienza di 'prima comparizione' o di smistamento non determina automaticamente la nullità assoluta: se l'imputato è stato regolarmente citato e può rendere dichiarazioni anche in appello, il diritto di difesa non è necessariamente pregiudicato
- In tema di possesso di arnesi atti allo scasso (art. 707 c.p.) l'onere di provare la 'attuale destinazione' degli strumenti spetta all'imputato; la giustificazione può essere fornita anche tardivamente, ma deve essere resa in un momento in cui sia ancora possibile verificarne la veridicità rispetto al momento del ritrovamento
- Per gli oggetti espressamente indicati nell'art. 4 legge 110/1975 (es. mazze) il porto fuori dall'abitazione è reato salvo che l'imputato provi il giustificato motivo; per gli altri oggetti occorre anche la prova della chiara utilizzabilità per offendere in relazione a tempo e luogo
- Se la difesa intende basarsi su circostanze fattuali (es. presenza di altri oggetti a supporto della giustificazione), occorre produrre o chiedere l'acquisizione di prove o porre domande mirate ai testi in primo grado: omissioni rilevanti in istruttoria possono compromettere la possibilità di far valere successivamente la giustificazione
- La prescrizione estingue il reato anche in sede di cassazione se il rapporto d'impugnazione è valido e i termini di prescrizione risultano decorerti; va sempre calcolata tenendo conto degli eventuali atti interruttivi ma anche dei limiti legali all'aumento del termine
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