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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3728/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sorrentino era stato condannato dal Tribunale di Nocera Inferiore il 14/03/2023 per il reato previsto dall'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (scarico di reflui industriali non conformi in fognatura). Ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo l'assoluzione (in via piena o dubitativa) e, in subordine, il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), contestando che le criticità rilevate fossero dovute a fermo manutentivo, che le vasche fossero vuote al momento dell'ispezione, che la depurazione fosse all'80% e che la società eseguiva periodici svuotamenti e fosse incensurata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero di natura fattuale e volti a una rivalutazione delle prove (elemento riservato al giudice di merito), mentre la Cassazione è competente solo per accertare vizi giuridici o vizi di motivazione secondo l'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Il Tribunale aveva infatti fondato la condanna sulle analisi chimiche effettuate nel pozzetto fiscale, che evidenziavano sostanze non conformi ai limiti della Tab. 3, all. V, parte III del d.lgs. 152/2006, e aveva ritenuto inidonee le misure di smaltimento messe in atto dall'imputato. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (determinazione equitativa, dopo aver preso in considerazione la sentenza Corte cost. n. 186/2000). La sentenza di condanna del Tribunale resta quindi efficace.

Norme richiamate

  • art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006

    Norma che sanziona lo scarico di reflui industriali non conformi nelle acque o nella rete fognaria; applicata per fondare la condanna sulla base delle analisi chimiche che rilevarono superamenti dei limiti della Tab. 3, all. V, parte III.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; invocata dal ricorrente ma ritenuta non applicabile dal giudice di merito e la Cassazione non ha ritenuto il motivo idoneo a contestare giuridicamente tale valutazione, essendo basato su fatti e rivalutazioni.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita il controllo della Cassazione ai vizi di motivazione di natura giuridica (esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, assenza di manifesta illogicità). Non autorizza il riesame degli accertamenti di fatto o della valutazione delle prove; è stato il criterio per dichiarare inammissibile il ricorso che pretendeva una rivalutazione fattuale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che il ricorrente in cassazione dichiarato inammissibile sia onerato delle spese del procedimento; applicata per condannare il ricorrente a sostenere le spese.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per motivare la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende, con valutazione che il ricorso non era presentato con colpa rilevante nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove: i motivi che consistono in una rivalutazione fattuale sono inammissibili; i ricorsi devono evidenziare vizi giuridici o di motivazione secondo art. 606 c.p.p.
  • Se si vuole ottenere l'annullamento in Cassazione per una sentenza penale, è necessario formulare censure che denuncino errori di diritto o carenze logiche/giuridiche nella motivazione, non semplici contestazioni dei risultati probatori.
  • Per invocare la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) occorre dimostrare, con argomenti che mettano in luce un errore giuridico del giudice di merito nella valutazione della tenuità, e non limitarsi a elencare circostanze favorevoli; altrimenti la valutazione di gravità e potenzialità inquinante rimane del giudice di merito.
  • Prove tecniche (es. analisi chimiche di prelievi) hanno forte valenza probatoria: per contrastarle è necessario proporre elementi tecnici e giuridici che ne mettano in dubbio validità o corretta acquisizione.
  • Presentare ricorsi in Cassazione privi di profili giuridici seri espone al rischio di dichiarazione di inammissibilità, condanna alle spese e, in casi valutati, al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; valutare preliminarmente la qualificazione delle censure come di diritto e non di fatto.

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