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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3736/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nell'ambito di un procedimento per frodi fiscali, per presunta mancanza di procura speciale. La ricorrente ha sostenuto l'esistenza della procura speciale richiamando vari atti processuali; tuttavia, prima dell'udienza di discussione, il difensore ha presentato istanza di rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, dovuta al dissequestro parziale delle somme.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., perché la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione prima dell'udienza di discussione mediante atto del difensore munito di procura speciale. Essendo la rinuncia motivata da sopravvenuta mancanza di interesse per causa non imputabile alla ricorrente, la Corte ha escluso la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa per le ammende, richiamando il precedente (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujía). Decisione pronunciata il 5 dicembre 2023: ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La rinuncia all'impugnazione, se effettuata prima dell'udienza di discussione, determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujía (Rv. 282549-01)

    Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujía, Rv. 282549-01

    La sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente (es. dissequestro parziale), non configura soccombenza e quindi esclude la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione effettuata prima dell'udienza di discussione comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La rinuncia deve essere effettuata dal difensore munito di procura speciale; l'assenza di procura speciale può costituire motivo di inammissibilità dell'atto impugnatorio iniziale.
  • Se la rinuncia deriva da una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (es. parziale dissequestro), il rinunciante non è normalmente condannato alle spese né al versamento alla Cassa per le ammende.
  • In presenza di rinuncia anteriore all'udienza soprassiede l'esame del merito delle questioni preliminari (ad es. esistenza o meno della procura speciale): la Corte può dichiarare inammissibile senza pronunciare nel merito.
  • Prassi consigliata: verificare sempre la pienezza e la forma della procura speciale al momento del deposito dell'impugnazione e valutare tempestivamente la sussistenza dell'interesse prima di rinunciare.

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