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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3729/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gaeta era stato condannato dal Tribunale di Torre Annunziata (10/11/2021) e la condanna era stata confermata dalla Corte di appello di Napoli (13/04/2023) per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152/2006: gestione illecita e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (veicoli fuori uso e componenti) e non pericolosi (metalli, plastica, vetro) nella sua ditta individuale. Con il ricorso in Cassazione Gaeta deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'accertamento della prosecuzione dell'attività illecita dopo il sequestro del 2012; 2) mancata declaratoria di prescrizione, contestando il computo della sospensione per impedimento del difensore nel periodo 14/07/2022–13/04/2023.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di doglianza meramente fattuale, non sindacabile in questa sede, richiamando i limiti del controllo di legittimità (art. 606 c.p.p., lett. e). Ha inoltre censurato l'omessa autosufficienza delle allegazioni del ricorrente relative alla deposizione di teste (mancata trasmissione integrale). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la decorrenza quinquennale indicata nel capo d'imputazione (dal secondo sequestro del 10/03/2018), osservando che anche riducendo la sospensione, il reato non risultava prescritto alla data della sentenza di appello (13/04/2023). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La Corte ha inoltre precisato che l'inammissibilità impedisce la valutazione di una eventuale prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006

    art. 256, comma 1, lett. a) e b)

    Tipizza e sanziona la gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; la condotta contestata (attività di demolizione, stoccaggio e rivendita senza autorizzazioni) rientra nella fattispecie prevista.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Limita il sindacato della Cassazione sugli accertamenti di merito: verifica della motivazione circoscritta alle ragioni giuridicamente apprezzabili, assenza di manifesta illogicità e coerenza argomentativa, non può essere usata per rinnovare valutazioni di fatto.

  • disposizioni attuative del codice di procedura penale

    art. 165-bis disp. att. c.p.p.

    Prevede la trasmissione di atti dalla cancelleria della Corte d'appello; la mancata o incompleta trasmissione non è sanzionata con nullità ed grava sul difensore l'onere di verificare e integrare le allegazioni.

  • codice di procedura penale

    Disciplina l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese e disposto il versamento alla Cassa delle Ammende.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    più sentenze citate (es. Sez. 3, n. 17395/2023; Sez. 2, n. 35164/2019; Sez. 3, n. 32093/2023; Sez. U, 22/11/2000, n. 32; Sez. U, 2/03/2005, n. 23428; Sez. U, 28/02/2008, n. 19601)

    Richiamate per consolidare principi: limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto; principio di autosufficienza degli estratti e onere difensivo di allegazione; effetto preclusivo dell'inammissibilità sull'esame di sopravvenute cause estintive (es. prescrizione).

  • Corte costituzionale

    Citata in relazione al potere del giudice di valutare la condotta del ricorrente e alla possibilità di disporre il versamento alla Cassa delle Ammende anche in mancanza di colpa grave nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • La Cassazione ha competenza limitata: non può riformare valutazioni puramente fattuali degli organi di merito; il controllo si estende solo alla motivazione giuridica e alla presenza di vizi macroscopici (art. 606 c.p.p., lett. e).
  • Quando si censurano dichiarazioni testimoniali in cassazione è necessario riportare integralmente il testo delle deposizioni rilevanti (principio di autosufficienza): allegazioni parziali possono determinare rigetto per insufficienza di motivazione del motivo.
  • La mancata o incompleta trasmissione di atti dalla cancelleria della Corte d'appello non determina automaticamente nullità: grava sul difensore l'onere di verificare e integrare gli atti mancanti.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce che il giudice di legittimità esamini questioni sopravvenute alla sentenza impugnata (es. prescrizione intervenuta dopo la decisione di secondo grado).
  • La decorrenza del termine di prescrizione va calcolata in base a quanto indicato nel capo d'imputazione (es. decorrenza dal secondo sequestro); le sospensioni invocate devono essere provate e possono non essere determinanti se non incidono sul termine complessivo.
  • Anche in assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso, la Corte può disporre un contributo alla Cassa delle Ammende determinato equitativamente quando il ricorso è inammissibile.

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