Cassazione Penale, Sentenza n. 3735/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma (06/07/2023) concernente il ripristino del sequestro preventivo di due immobili (fabbricato A e B) e relativo cantiere siti a Bracciano per il reato di abuso edilizio (art. 44 lett. b) DPR n. 380/2001). I ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione di legge perché, nell'appello cautelare, il Pubblico ministero avrebbe fatto riferimento a un reato non contestato nel decreto di citazione a giudizio; 2) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura e apparente insufficienza della motivazione; 3) illegittimità perché le stesse contestazioni sarebbero già state trattate in altro procedimento conclusosi con non doversi procedere per prescrizione; 4) ulteriore censura sull'apparenza di motivazione. Hanno inoltre sostenuto di avere legittimazione e interesse in qualità di legali rappresentanti delle società committente/esecutrici e come imputati in proprio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti non fossero legittimati/interessati a impugnare il sequestro perché i beni erano di proprietà della Prato Giardino Costruzioni S.r.l.; la possibilità di gravame per l'indagato non proprietario è subordinata a un interesse concreto e attuale volto alla restituzione del bene. Inoltre, molti motivi attengono a valutazioni di fatto o alla motivazione (censure non sindacabili in Cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.), mentre altri sollevano questioni proprie dell'appello cautelare. La Corte ha poi condiviso la giustificazione del sequestro impeditivo come necessario per evitare la prosecuzione di lavori su opere abusive, anche indipendentemente da eventuali profili di prescrizione. Condanna i ricorrenti alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 44 lett. b) DPR n. 380/2001
Norma richiamata per la qualificazione del reato di abuso edilizio; la Corte ha ritenuto congruo il sequestro preventivo riferito a opere abusive ex art. 44 lett. b).
art. 322 cod. proc. pen.
La norma disciplina la legittimazione a proporre il riesame del titolo cautelare: la Corte interpreta che l'indagato non proprietario può impugnare solo se dimostra un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene.
art. 325 cod. proc. pen.
Indirizza la distinzione tra vizio di motivazione e violazione di legge: i profili attinenti esclusivamente alla motivazione non costituiscono motivo di cassazione per violazione di legge.
art. 616 cod. proc. pen.
Usata per giustificare l'onere per i ricorrenti di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio per la determinazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto assente colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Legittimazione a impugnare il sequestro preventivo: solo il titolare del bene è sicuramente legittimato; l'indagato non proprietario può ricorrere solo se dimostra un interesse concreto e attuale in vista della restituzione del bene.
- Limiti della Cassazione: i giudizi di merito e le valutazioni fattuali o di congruità motivazionale non sono sindacabili in sede di cassazione se non tradotti in specifiche questioni di diritto.
- Sequestro impeditivo su opere abusive: è legittimo anche per prevenire la prosecuzione di lavori su manufatti abusivi, indipendentemente dall'eventuale prescrizione di reati originari, allorché sussista il periculum in mora.
- Forma del ricorso in cassazione: le censure devono riguardare violazioni di legge e non meri vizi di motivazione; altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Conseguenze dell'inammissibilità: i ricorrenti possono essere condannati alle spese processuali e a pagamenti per la Cassa delle Ammende quando il giudice non ravvisa responsabilità grave nella presentazione del ricorso.
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