Cassazione Penale, Sentenza n. 3730/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e travisamento della prova. 1) Contestazione dell'applicazione di una distanza di 10 metri tra pareti finestrate ritenuta non prevista dal regolamento edilizio comunale; 2) censura della violazione dell'art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. 380/2001 perché il manufatto ricostruito sarebbe identico al demolito e quindi esente dall'obbligo di rispetto delle distanze previste dalla normativa edilizia storica; 3) deduzione che la chiostrina/intercapedine fosse di proprietà del vicino (Martello) e che l'abuso fosse quindi ascrivibile a quest'ultimo.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Conferma che il Tribunale di Agrigento ha correttamente accertato la violazione delle distanze tra edifici in sede di ricostruzione (richiamando art. 873 c.c. e art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, non derogabili). Respinte le censure perché fattuali e comunque prive di prove (assenza di prova della proprietà della chiostrina, progetto non documentava la situazione prospettata). Perciò il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a)
Norma sanzionatoria invocata a carico dell'imputato per le opere edili realizzate senza il rispetto delle prescrizioni; la sentenza di merito ha ritenuto integrato il fatto-costituito reato edilizio.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 2-bis, comma 1-ter
Norma che può prevedere particolari regimi per demolizione e ricostruzione (quando il manufatto è identico a quello demolito). La Corte ha ritenuto che le condizioni per l'applicazione non risultassero provate nel caso concreto.
codice civile, art. 873
Richiamata come fonte del limite di distanza tra fabbricati; considerata non derogabile dalla legislazione regionale o da regolamenti comunali in materia di distanze.
d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9
Disposizione tecnica sulle distanze (menzionata per la regola dei dieci metri tra pareti finestrate); ritenuta non derogabile e applicabile alla ricostruzione contestata.
Regolamento edilizio del Comune di Lampedusa, art. 23, comma 18
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di prescrizioni locali sulle distanze; la Corte ha però dichiarato che non può prevalere sulla normativa statale inderogabile.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limiti del sindacato di legittimità: la Corte di cassazione verifica la correttezza giuridica della motivazione e l'assenza di manifesta illogicità, non può riesaminare i fatti e le prove del merito.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone l'onere per il ricorrente di sostenere le spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione sull'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa tale da escludere il correlativo rimborso equitativo e ha comunque disposto il versamento alla Cassa delle Ammende in via equitativa.
Massime di principio
- La normativa statale inderogabile (art. 873 c.c. e d.m. n. 1444/1968) prevale sui regolamenti comunali: nelle questioni di distanze tra edifici la verifica deve tener conto di queste norme anche se il regolamento comunale non prevede prescrizioni.
- La disciplina speciale per demolizione e ricostruzione (art. 2-bis d.P.R. 380/2001) si applica solo se è provata l'identità del nuovo manufatto con quello demolito; l'onere probatorio grava su chi la invoca.
- La titolarità di particelle o chiostrine e la presenza di finestre che incidono sul calcolo delle distanze devono essere documentate nel processo: affermazioni meramente congetturali non sono sufficienti a scardinare gli accertamenti di merito.
- La Corte di cassazione esercita un sindacato limitato sui fatti: non può rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito salvo vizi di illogicità o violazioni di diritto.
- Proporre ricorso privo di basi fattuali solide può comportare l'inammissibilità e l'obbligo di sostenere le spese processuali e somme a titolo di ammenda; la buona fede del ricorrente può attenuare ma non annullare tali oneri.
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