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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01384/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la sentenza di rinvio che aveva accolto la domanda risarcitoria contro il mandatario per inadempimento dell'accordo fiduciario e aveva rigettato le ulteriori domande di simulazione e di invalidità/risoluzione della locazione. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mandante)

La controversia

La controversia origina da un'operazione relativa all'acquisto di un complesso immobiliare di pregio, formalmente intestato a una società estera interposta. Il soggetto che si assumeva effettivo titolare sosteneva che l'acquisto fosse stato realizzato mediante interposizione fittizia e che, comunque, vi fosse un mandato fiduciario violato dal mandatario, il quale avrebbe dovuto compiere una serie di atti per consentire al mandante di controllare indirettamente il bene tramite la società veicolo e consegnargli i documenti societari necessari. In primo grado le domande di simulazione e di invalidità/risoluzione della locazione furono dichiarate estinte per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei venditori e fu respinta la domanda risarcitoria contro il mandatario per difetto di prova. In appello fu dichiarato il passaggio in giudicato del rigetto risarcitorio per inesistenza della notificazione. Le Sezioni Unite cassarono tale decisione, escludendo il litisconsorzio necessario dei venditori e rilevando che il mandatario era litisconsorte necessario sulla domanda di simulazione. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello qualificò diversamente il rapporto: non accordo simulatorio, ma mandato fiduciario volto non a una vendita fittizia, bensì all'acquisto reale della società veicolo e dell'immobile, con successivo trasferimento al mandante del certificato dei fondatori; ritenne quindi infondata la domanda di simulazione, rigettò le domande sulla locazione perché caduto il presupposto dell'assenza di titolo del locatore, e accolse invece la domanda risarcitoria contro il mandatario per inadempimento dell'accordo fiduciario, liquidando il danno sulla base dei canoni di locazione percepiti. Il ricorso per cassazione censurava: eccesso rispetto al rinvio e violazione del giudicato interno, perché il giudice di rinvio avrebbe trasformato la fattispecie da interposizione fittizia a interposizione reale; violazione del contraddittorio e dell'art. 345 c.p.c. per il mancato esame di documenti prodotti; nullità del mandato per impossibilità dell'oggetto e/o configurabilità di promessa del fatto del terzo; omessa pronuncia sulle domande relative al contratto di locazione; errata quantificazione del danno oltre la scadenza contrattuale; errata valutazione del contratto di locazione come prova; e violazione del contraddittorio sulla liquidazione equitativa del danno. La Corte ha respinto tutte le censure, ritenendo che il giudice di rinvio avesse rispettato i limiti del dictum rescindente, che la diversa qualificazione giuridica del rapporto fosse consentita, che non vi fosse giudicato interno ostativo, che il mandato non fosse nullo e non implicasse promessa del fatto del terzo, che il secondo motivo fosse inammissibile per difetto di specificità e carenza di interesse, che i motivi sulla locazione e sulla quantificazione del danno fossero inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi, e che la liquidazione equitativa fosse legittima in base agli elementi già acquisiti senza necessità di nuovo contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato solo ai principi di diritto e alle questioni decise dalla sentenza rescindente; può invece riesaminare il merito delle domande non definite dalla cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La diversa qualificazione giuridica dei fatti non integra ultrapetizione se resta entro il perimetro della domanda e dei fatti allegati.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno opera sulle statuizioni processuali e di merito effettivamente coperte da giudicato, non sulla mera prospettazione della parte o sulla qualificazione giuridica dei fatti.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili prove/documenti nuovi se non nei limiti consentiti dalla norma; in ogni caso la censura deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi di inammissibilità e irrilevanza.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato per escludere che la vicenda ricadesse nella simulazione relativa come prospettata dal ricorrente.

  • art. 1705 c.c.

    Richiamato nel contesto della contestazione sul mandato e sui poteri del mandatario.

  • art. 1706 c.c.

    Richiamato nel contesto della contestazione sul mandato e sull'acquisto dei beni per conto del mandante.

  • art. 1346 c.c.

    Evocato dal ricorrente per sostenere la nullità del mandato per impossibilità dell'oggetto; la Corte ha escluso tale tesi ricostruendo l'obbligazione come eseguibile dal mandatario.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    Evocato dal ricorrente per dedurre la nullità del mandato; la Corte non vi ha ravvisato alcuna nullità.

  • art. 1381 c.c.

    Richiamato per escludere che il rapporto potesse qualificarsi come promessa del fatto del terzo.

  • art. 1606 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, ritenuta insussistente una volta accertata la validità del titolo del locatore.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato per contestare la valutazione della prova documentale; la Corte non ha ravvisato violazione dei criteri di valutazione della prova.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il valore di prova legale del contratto di locazione sottoscritto dalle parti.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contestare il trattamento probatorio dei documenti prodotti.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    L'obbligo di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda questioni di fatto o miste, non la mera valutazione equitativa del danno sulla base di elementi già acquisiti.

  • art. 183 c.p.c.

    Evocato nel motivo sul contraddittorio, ma ritenuto non violato dalla decisione impugnata.

  • art. 359 c.p.c.

    Evocato nel motivo sul contraddittorio in appello, senza accoglimento.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ammessa quando sia difficile o impossibile provare precisamente il danno, purché il pregiudizio e i suoi elementi fattuali risultino già dimostrati.

  • art. 2056 c.c.

    Rinvia ai criteri dell'art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno da fatto illecito o da inadempimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Previsto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per il contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice può riesaminare il merito delle domande non coperte dal dictum rescindente e può procedere a una diversa qualificazione giuridica dei fatti allegati, purché non alteri il petitum e la causa petendi sostanziale.
  • La qualificazione dell'operazione negoziale come interposizione reale o fittizia non dipende dalle etichette usate dalla parte, ma dal contenuto sostanziale del rapporto e dagli atti concretamente dedotti e provati.
  • Il giudicato interno non si forma sulla mera qualificazione data dalla parte ai fatti, ma solo sulle statuizioni effettivamente pronunciate e non impugnate.
  • Un mandato fiduciario può comprendere una sequenza di atti giuridici leciti e direttamente compiibili dal mandatario; il suo inadempimento è configurabile quando il mandatario ometta l'atto finale essenziale previsto dal programma negoziale.
  • La promessa del fatto del terzo non è configurabile quando il mandatario si obblighi a compiere atti che rientrano nella propria sfera di disponibilità e non a garantire il comportamento altrui.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se una ratio autonoma non è specificamente attaccata, il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
  • La liquidazione equitativa del danno è legittima solo se il pregiudizio sia stato provato nella sua esistenza e siano disponibili elementi fattuali idonei a sorreggere il criterio equitativo; non richiede un nuovo contraddittorio quando si fondi su dati già acquisiti in causa.
  • L'obbligo di provocare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. non riguarda le mere valutazioni giuridiche né l'uso di criteri equitativi per quantificare un danno già accertato.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSimulazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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