Cassazione Civile, Ordinanza n. 22879/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di riconoscimento della proprietà per usucapione speciale ex legge n. 346/1976 avente ad oggetto un fondo rustico sito nel Comune di Villa Literno. La Regione Campania propose opposizione davanti al Tribunale, sostenendo che la richiesta di usucapione non fosse opponibile o che comunque l'opposizione fosse tempestiva. Il Tribunale dichiarò inammissibile l'opposizione; la Corte d'appello confermò. In cassazione la Regione denunciò violazione o falsa applicazione dell'art. 1159 c.c. e dell'art. 3, comma 3, L. n. 346/1976, deducendo che il termine di 90 giorni per proporre opposizione dovesse decorrere non già dalla notificazione del ricorso all'ente, ma dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio, e che quindi il termine complessivo per opporsi fosse di 180 giorni dalla richiesta di pubblicazione. Secondo la ricorrente, poiché il ricorso era stato notificato al Comune per l'affissione all'albo il 21.12.2007 e l'opposizione era stata notificata il 16.6.2008, essa sarebbe stata tempestiva. La Corte ha ritenuto invece che la norma preveda due termini alternativi: 90 giorni dalla scadenza dell'affissione oppure 90 giorni dalla notificazione ai soggetti aventi titolo, e che, essendo stata la Regione notificata il 23.12.2007, l'opposizione del 16.6.2008 fosse tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui, nel procedimento di riconoscimento della proprietà ex L. n. 346/1976, il termine per proporre opposizione decorre alternativamente dalla scadenza del periodo di affissione oppure dalla notificazione del ricorso ai titolari risultanti dai registri immobiliari. Poiché nel caso concreto il ricorso era stato notificato alla Regione il 23.12.2007 e l'opposizione era stata notificata solo il 16.6.2008, oltre il termine di 90 giorni, l'opposizione era tardiva. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato quale norma di raccordo nel procedimento di usucapione speciale; la Corte valorizza il combinato disposto con l'art. 3 L. n. 346/1976 per affermare che il termine per l'opposizione è di 90 giorni e decorre alternativamente dalla notificazione o dalla scadenza della pubblicazione.
art. 3, comma 3, L. n. 346/1976
Il termine per l'opposizione è di 90 giorni e decorre alternativamente dalla notificazione del ricorso ai soggetti indicati nel comma precedente oppure dalla scadenza del termine di affissione; non si sommano i 90 giorni di pubblicazione e i 90 giorni per l'opposizione.
art. 3, comma 2, L. n. 346/1976
La pubblicazione all'albo pretorio deve essere assicurata per 90 giorni; la Corte esclude che ciò significhi che il termine per opporsi decorra solo dopo ulteriori 90 giorni dalla richiesta di pubblicazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata a fondamento del motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento della proprietà ex L. n. 346/1976, il termine per proporre opposizione è di 90 giorni e decorre in modo alternativo: o dalla scadenza del termine di affissione all'albo, oppure dalla notificazione del ricorso ai soggetti aventi titolo.
- La disciplina della pubblicazione dell'istanza non introduce un termine complessivo di sei mesi; i 90 giorni di affissione e i 90 giorni per l'opposizione non si sommano, perché hanno funzioni diverse.
- Se il ricorso è stato notificato al titolare risultante dai registri immobiliari, l'opposizione deve essere proposta entro 90 giorni da tale notificazione, anche se la pubblicazione all'albo pretorio prosegue per il periodo previsto dalla legge.
- La censura che presupponga un termine di opposizione più lungo di quello testualmente previsto dalla norma è infondata quando il testo legislativo indica chiaramente termini alternativi e non cumulativi.
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