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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23570/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la decisione di merito sulla destinazione allo spaccio della sostanza, sul diniego dell'art. 131-bis c.p., sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla confisca del denaro.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello che aveva mantenuto la condanna per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, con pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 3.400 di multa. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione della sostanza come destinata allo spaccio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) violazione di legge per l'illegittimità della confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità perché, per le censure sulla destinazione allo spaccio e sulla confisca, il ricorso si limitava a riproporre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; quanto all'art. 131-bis c.p., ha ribadito che la non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, requisiti esclusi dal giudice di merito; quanto alle attenuanti generiche, la motivazione di diniego è stata ritenuta congrua e non censurabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità, rispetto alla quale la Corte di merito aveva ritenuto la destinazione allo spaccio della droga rinvenuta.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; i due indici devono coesistere e vanno valutati secondo le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle attenuanti generiche, se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente con le emergenze processuali, non è sindacabile in cassazione.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non indicano specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    criterio di valutazione richiamato ai fini del giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa ex art. 131-bis c.p.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere l'esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile quando si limita a reiterare le stesse doglianze già respinte in appello senza un confronto puntuale con le ragioni della decisione di secondo grado.
  • La mera deduzione di illogicità o carenza motivazionale, se non accompagnata da un effettivo confronto con la motivazione impugnata, non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto postula congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la mancanza anche di uno solo dei due requisiti impedisce l'applicazione dell'istituto.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve valorizzare le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e gli indici previsti dall'art. 133, comma 1, c.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, logica e coerente con il compendio probatorio.
  • La confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere confermata se la motivazione di merito ne giustifica la legittimità in relazione al fatto contestato, restando inammissibile la censura che si limiti a riproporre argomentazioni già disattese.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoConfiscaNullità processuale

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