Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34417/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La società concessionaria della riscossione ha proposto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci alcuni atti di cessione di diritti immobiliari compiuti da un soggetto che assumeva essere suo debitore, unitamente alla coniuge, in favore di due acquirenti. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda di primo grado ritenendo non dimostrati tutti i presupposti dell'azione revocatoria. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2697 e 2901 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la prova dei presupposti revocatori risultasse dagli elementi istruttori già acquisiti; 2) nullità della sentenza per le medesime norme, per avere il giudice di merito escluso erroneamente l'esistenza di elementi di prova sufficienti; 3) omesso esame di fatti decisivi, incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie ed erroneo apprezzamento della documentazione, lamentando che la corte territoriale non avesse considerato adeguatamente il materiale probatorio complessivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze mirassero, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto ai motivi formalmente veicolati come violazione di legge, la Corte ha osservato che essi censuravano in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta e non l'erronea interpretazione della norma astratta; quanto al vizio motivazionale, ha ribadito che l'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, non la mera insufficiente considerazione di singoli elementi istruttori. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    è la norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, ma la sua applicazione in concreto è stata ritenuta non censurabile in cassazione nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 2727 c.c.

    i limiti della censura in cassazione non consentono di contestare, sotto la veste di violazione di legge, la valutazione presuntiva e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    la doglianza sulla ripartizione o sulla valutazione della prova è stata inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    non possono essere utilizzati per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, se la censura riguarda in realtà l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    la Corte ha distinto tra violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, escludendo che le censure della ricorrente rientrassero nei vizi dedotti; il ricorso mirava in sostanza al riesame del merito.

  • art. 2729 c.c.

    il ragionamento presuntivo del giudice di merito è sindacabile solo nei limiti dell'erronea applicazione dei principi sulle presunzioni, non quando la censura sollecita una diversa lettura degli indici fattuali.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione nel processo e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impone il rispetto degli oneri di specifica indicazione e deposito degli atti rilevanti quando si deduce in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di elementi istruttori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione del fatto in una formale denuncia di violazione di legge.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme sulle presunzioni non può essere invocata per ottenere un nuovo giudizio di merito sul materiale istruttorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se è omesso l'esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare che il giudice non abbia valorizzato tutte le prove prodotte.
  • Per censurare utilmente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve rispettare rigorosamente gli oneri di specifica indicazione del fatto, del suo supporto documentale e della sua decisività.
  • La contestazione della prova presuntiva è inammissibile quando mira soltanto a sostituire una diversa lettura degli indizi rispetto a quella logicamente motivata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.