Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31881/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dopo essere stato rinvenuto in un’abitazione, ove erano state sequestrate tre pistole con contrassegni obliterati e munizioni, marijuana, oltre 518 grammi di cocaina, una somma di denaro contante superiore a 72.000 euro e strumenti di travisamento e comunicazione. Il giudice per le indagini preliminari aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza per detenzione di armi clandestine, detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e ricettazione, nonché il pericolo di fuga e di reiterazione del reato; il Tribunale del riesame aveva confermato la misura. Con un unico articolato motivo, il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 273 c.p.p. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., contestando la riconducibilità della cocaina. In particolare, ha sostenuto che la sostanza fosse stata rinvenuta in un appartamento diverso da quello occupato e non accessibile con le chiavi nella sua disponibilità; che il verbale fosse stato travisato quanto alla rimozione della porta dell’appartamento posto al piano superiore; che non fossero state eseguite indagini dattiloscopiche o genetiche sul borsello e sulla busta contenente la droga; che mancassero rilievi fotografici e videoriprese; e che non fosse stata adeguatamente considerata la sua dichiarazione di non avere mai detenuto la cocaina.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato. Il ricorrente aveva sostanzialmente riproposto le medesime doglianze già esaminate e respinte dal Tribunale del riesame, senza confrontarsi specificamente con la motivazione dell’ordinanza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che il verbale di perquisizione e sequestro indicava il rinvenimento della cocaina nell’appartamento occupato dal ricercato, all’interno di un borsello appeso a un attaccapanni; la distinta annotazione relativa alla rimozione di ostacoli fissi, tra cui la porta dell’appartamento posto al piano superiore, non consentiva di dedurre che la droga fosse stata trovata in tale diverso appartamento. È stato quindi escluso il dedotto travisamento della prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; è stata altresì disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    La disposizione è richiamata con riferimento al giudizio sui gravi indizi di colpevolezza posto a fondamento della misura cautelare.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La disposizione è richiamata in relazione alla contestazione della detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    La disposizione delimita i motivi di ricorso dedotti, relativi alla violazione di legge e ai vizi della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esonero da colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 127 c.p.p.

    È richiamato quale disciplina dell’udienza camerale nella quale il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Impone la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà del ricorrente.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano generici, non correlati alla motivazione impugnata o si limitino a reiterare doglianze già esaminate e respinte.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che riproponga le medesime doglianze già esaminate e respinte dal giudice del riesame senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso per cassazione richiede una correlazione effettiva tra le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione e la motivazione della decisione impugnata; la mera reiterazione delle deduzioni già svolte nella fase cautelare integra aspecificità estrinseca.
  • Non sussiste travisamento della prova quando il ricorrente interpreta isolatamente una singola annotazione del verbale di perquisizione, mentre il contenuto complessivo del verbale descrive diversamente il luogo di rinvenimento della sostanza stupefacente.
  • Il vizio di travisamento della prova non può essere desunto dalla sola prospettazione alternativa del significato di un atto già valutato dal giudice di merito, se la motivazione impugnata si fonda su una lettura dell’atto coerente con il suo contenuto complessivo.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l’inammissibilità sia priva di colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiStupefacentiArmiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.