Cassazione Civile, Ordinanza n. 09811/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto da un correntista con un istituto di credito poi succedutosi nella gestione del rapporto per effetto di operazioni societarie. Il correntista aveva agito per ottenere la restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca, deducendo: applicazione di un tasso effettivo globale superiore a quello pattuito e al tasso soglia della legge n. 108/1996; pattuizione degli interessi con rinvio alle "condizioni praticate dalle aziende di credito su piazza", clausola ritenuta nulla; applicazione di anatocismo; addebito di commissioni di massimo scoperto non pattuite o comunque non capitalizzabili. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece accolto il gravame degli eredi del correntista, ritenendo superata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della banca, valorizzando la documentazione disponibile (estratti conto e conti scalari) e la consulenza tecnica d'ufficio, e condannando la banca alla restituzione di una somma a titolo di ripetizione dell'indebito. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che l'appello fosse inammissibile perché non specificamente diretto contro tutte le autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado, in particolare contro il profilo del rigetto per difetto di prova dell'illegittimità delle condizioni contrattuali; 2) violazione degli artt. 2697 e 2033 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sufficiente una CTU a colmare le lacune probatorie degli attori, non avendo questi prodotto tutti gli estratti conto necessari per ricostruire integralmente il rapporto; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, per avere la Corte d'appello fondato la decisione su una ricostruzione contabile ritenuta incongrua, contraddittoria e priva di base documentale completa, nonostante la produzione incompleta della documentazione di conto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità/autosufficienza, osservando che, quando si denuncia la violazione degli artt. 342 e 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato interno, il ricorrente deve riportare in ricorso il contenuto del motivo di appello asseritamente omesso; nel caso concreto tale allegazione mancava. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che la Corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva valutato il materiale istruttorio acquisito; inoltre, in presenza di produzione documentale incompleta, il giudice di merito può integrare la prova mediante CTU e altri elementi documentali, utilizzando il primo saldo disponibile, purché la documentazione acquisita consenta una ricostruzione ragionevole e attendibile del rapporto. La motivazione d'appello non è stata ritenuta apparente né contraddittoria in modo decisivo. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della banca alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Per contestare la specificità dell'appello e dedurre l'omessa devoluzione di una ratio decidendi, il ricorrente per cassazione deve indicare in modo puntuale il contenuto del motivo di gravame asseritamente mancante.
Il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni non specificamente impugnate; la relativa deduzione in cassazione richiede autosufficienza e precisa indicazione degli atti di appello.
Richiamato come norma sul deposito del fascicolo di parte nei termini processuali, la cui violazione nel giudizio di primo grado era stata discussa nel merito di appello.
È richiamato per affermare il subentro dell'acquirente di azienda o ramo d'azienda nei rapporti pendenti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la mera valutazione delle prove raccolte.
La ripetizione dell'indebito presuppone la prova dei pagamenti indebiti e della mancanza di causa debendi; nel caso concreto la Corte ha ritenuto provati i fatti costitutivi sulla base della documentazione e della CTU.
Può essere dedotta solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi fuori dai casi consentiti; non per contestare il diverso apprezzamento delle prove.
Non consente in cassazione una nuova valutazione di merito delle prove liberamente apprezzabili dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per i motivi di violazione di legge relativi a giudicato interno, onere della prova e valutazione della CTU.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato a sostegno dell'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti nel ricorso per cassazione.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale regola sul deposito degli atti e documenti necessari al giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci la formazione del giudicato interno per mancata impugnazione di una statuizione, è necessario riportare specificamente il contenuto del motivo di appello che si assume omesso; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice distribuisca l'onere della prova in modo errato, non quando la doglianza riguardi la valutazione, in fatto, delle prove raccolte.
- In tema di ripetizione dell'indebito su conto corrente bancario, il correntista deve provare i movimenti e l'assenza di causa debendi; tuttavia, se la documentazione è incompleta, il giudice può ricostruire il rapporto anche mediante consulenza tecnica d'ufficio e altri elementi documentali disponibili, utilizzando il primo saldo utile come base di partenza.
- La produzione non integrale degli estratti conto non impedisce in assoluto la prova della pretesa restitutoria, purché i documenti disponibili consentano una ricostruzione attendibile e completa del saldo iniziale del periodo esaminato.
- La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito; è ammissibile solo se si deduce l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o la violazione delle regole legali di disponibilità e valutazione della prova.
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