Cassazione Penale, Sentenza n. 37741/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva assolto parzialmente alcuni capi di imputazione ma confermato le restanti condanne per aggressioni e minacce nei confronti della persona offesa Sarr Abou. Le censure contestavano, in sintesi: vizio di motivazione e travisamento di prova per presunta errata valutazione delle registrazioni video e delle testimonianze; inesatte identificazioni (cambiamento di versione della vittima); rinnovata richiesta di riconoscimento di scriminanti (legittima difesa) e attenuanti (provocazione, attenuanti generiche); contestazioni sulle spese processuali e sulla liquidazione dei danni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le censure sollevate fossero, in gran parte, tentativi di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito e prive della specificità richiesta dalla giurisdizione di legittimità. I motivi relativi alla mancanza di valutazione delle immagini, alla credibilità dei testi e alle presunte scriminanti sono stati considerati non idonei a configurare un vizio di legge o un travisamento di prova manifesto. Conseguentemente sono state confermate, nei limiti già decisi in motu proprio dalla Corte territoriale, le statuizioni di merito; tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali per cassazione, a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende pari a euro 3.000,00 e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 4.000,00 (oltre accessori di legge).
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di impugnazione di Lucania; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che vi fosse una violazione/errata applicazione idonea a rendere ammissibile il ricorso, trattandosi di questioni attinenti alla valutazione probatoria.
Riferito ai contorni del reato di lesioni personali: la Corte ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito in ordine alla configurazione delle lesioni non fosse suscettibile di sindacato in cassazione per vizi di motivazione specifici.
Invocato quale scriminante (legittima difesa) dalla difesa; la Corte territoriale ha escluso la sussistenza della scriminante per mancanza della necessità della difesa, valutazione confermata dalla Cassazione come questione di merito non riformabile in cassazione.
Richiamato in ordine alle circostanze attenuanti (provocazione): la Corte d'appello ha negato l'attenuante della provocazione per insufficienza degli elementi e la Cassazione ha ritenuto la censura generica e non idonea.
Riferito alla responsabilità per concorso di persone nel reato: la valutazione circa la partecipazione e il momento temporale dell'intervento è stata rimessa ai giudici di merito e considerata non riformabile in Cassazione per mancanza di specificità.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 110
Citato dai ricorrenti in tema di oneri/spese (motivo inedito o non padronante nel gravame): la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile o inedito; nessuna violazione rilevata rilevante ai fini di cassazione.
Invocato riguardo all'attenuante della provocazione; la Corte di merito l'ha esclusa motivando adeguatamente e la Cassazione ha confermato l'impossibilità di sindacare la valutazione di merito senza specificità.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al riconoscimento di attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la motivazione del diniego congrua e sufficiente, giudicando il motivo manifestamente infondato.
Richiamato in relazione a questioni sul risarcimento danni e provvisionale: la Corte di merito aveva motivato la statuizione e la Cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e infondate.
Citando mezzi di impugnazione: le doglianze mosse al riguardo sono state ritenute prive della specificità necessaria per la cassazione.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha applicato il principio restrittivo secondo cui molte delle doglianze costituivano mera richiesta di rivalutazione del merito e mancavano della specificità richiesta dall'art. 606, risultando quindi inammissibili.
Norma che dispone le conseguenze pecuniarie in caso di inammissibilità: applicata dalla Cassazione per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 e alla rifusione delle spese della parte civile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per rivalutare le prove: i motivi che chiedono ricostruzioni alternative dei fatti senza indicare violazioni di legge o travisamenti specifici della prova sono inammissibili.
- Le censure generiche sulla credibilità delle testimonianze o sulla valutazione delle immagini/video richiedono puntuali indicazioni di illogicità manifesta o di travisamento probatorio per essere ammesse in Cassazione.
- Le invocazioni di scriminanti (es. legittima difesa) o attenuanti devono essere sostenute da elementi di fatto specifici; la semplice richiesta di riesame della prova non è sufficiente in sede di legittimità.
- In caso di parziale riforma in appello (assoluzioni parziali), la regola sulla rifusione delle spese processuali può comunque portare alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese della parte civile non impugnante; la quantificazione dei danni civili rimane prevalente competenza del giudice civile.
- Per ottenere l'ammissione del ricorso per cassazione è essenziale la specificità esterna e interna dei motivi: vanno indicati in modo chiaro i profili di diritto o la precisa sfasatura probatoria contestata.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.: valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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