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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37741/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva assolto parzialmente alcuni capi di imputazione ma confermato le restanti condanne per aggressioni e minacce nei confronti della persona offesa Sarr Abou. Le censure contestavano, in sintesi: vizio di motivazione e travisamento di prova per presunta errata valutazione delle registrazioni video e delle testimonianze; inesatte identificazioni (cambiamento di versione della vittima); rinnovata richiesta di riconoscimento di scriminanti (legittima difesa) e attenuanti (provocazione, attenuanti generiche); contestazioni sulle spese processuali e sulla liquidazione dei danni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le censure sollevate fossero, in gran parte, tentativi di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito e prive della specificità richiesta dalla giurisdizione di legittimità. I motivi relativi alla mancanza di valutazione delle immagini, alla credibilità dei testi e alle presunte scriminanti sono stati considerati non idonei a configurare un vizio di legge o un travisamento di prova manifesto. Conseguentemente sono state confermate, nei limiti già decisi in motu proprio dalla Corte territoriale, le statuizioni di merito; tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali per cassazione, a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende pari a euro 3.000,00 e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 4.000,00 (oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 194 c.p.

    Richiamato nel motivo di impugnazione di Lucania; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che vi fosse una violazione/errata applicazione idonea a rendere ammissibile il ricorso, trattandosi di questioni attinenti alla valutazione probatoria.

  • art. 585 c.p.

    Riferito ai contorni del reato di lesioni personali: la Corte ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito in ordine alla configurazione delle lesioni non fosse suscettibile di sindacato in cassazione per vizi di motivazione specifici.

  • art. 52 c.p.

    Invocato quale scriminante (legittima difesa) dalla difesa; la Corte territoriale ha escluso la sussistenza della scriminante per mancanza della necessità della difesa, valutazione confermata dalla Cassazione come questione di merito non riformabile in cassazione.

  • art. 61, n. 2 c.p.

    Richiamato in ordine alle circostanze attenuanti (provocazione): la Corte d'appello ha negato l'attenuante della provocazione per insufficienza degli elementi e la Cassazione ha ritenuto la censura generica e non idonea.

  • art. 110 c.p.

    Riferito alla responsabilità per concorso di persone nel reato: la valutazione circa la partecipazione e il momento temporale dell'intervento è stata rimessa ai giudici di merito e considerata non riformabile in Cassazione per mancanza di specificità.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 110

    Citato dai ricorrenti in tema di oneri/spese (motivo inedito o non padronante nel gravame): la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile o inedito; nessuna violazione rilevata rilevante ai fini di cassazione.

  • art. 62, n. 2 c.p.

    Invocato riguardo all'attenuante della provocazione; la Corte di merito l'ha esclusa motivando adeguatamente e la Cassazione ha confermato l'impossibilità di sindacare la valutazione di merito senza specificità.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al riconoscimento di attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la motivazione del diniego congrua e sufficiente, giudicando il motivo manifestamente infondato.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione a questioni sul risarcimento danni e provvisionale: la Corte di merito aveva motivato la statuizione e la Cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e infondate.

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Citando mezzi di impugnazione: le doglianze mosse al riguardo sono state ritenute prive della specificità necessaria per la cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha applicato il principio restrittivo secondo cui molte delle doglianze costituivano mera richiesta di rivalutazione del merito e mancavano della specificità richiesta dall'art. 606, risultando quindi inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze pecuniarie in caso di inammissibilità: applicata dalla Cassazione per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 e alla rifusione delle spese della parte civile.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per rivalutare le prove: i motivi che chiedono ricostruzioni alternative dei fatti senza indicare violazioni di legge o travisamenti specifici della prova sono inammissibili.
  • Le censure generiche sulla credibilità delle testimonianze o sulla valutazione delle immagini/video richiedono puntuali indicazioni di illogicità manifesta o di travisamento probatorio per essere ammesse in Cassazione.
  • Le invocazioni di scriminanti (es. legittima difesa) o attenuanti devono essere sostenute da elementi di fatto specifici; la semplice richiesta di riesame della prova non è sufficiente in sede di legittimità.
  • In caso di parziale riforma in appello (assoluzioni parziali), la regola sulla rifusione delle spese processuali può comunque portare alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese della parte civile non impugnante; la quantificazione dei danni civili rimane prevalente competenza del giudice civile.
  • Per ottenere l'ammissione del ricorso per cassazione è essenziale la specificità esterna e interna dei motivi: vanno indicati in modo chiaro i profili di diritto o la precisa sfasatura probatoria contestata.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.: valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.

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