Cassazione Civile, Ordinanza n. 16335/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il classamento di un immobile urbano, passando la unità immobiliare da categoria A/2 classe 1 a categoria A/2 classe 4. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Ufficio aveva proposto appello, che la Commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notifica dell'atto di impugnazione effettuata tramite servizio di posta privata (Nexive). Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58/2011, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come inesistente la notifica a mezzo operatore postale privato. La Corte, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha però evidenziato che nel periodo considerato la notifica tramite operatore privato privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente; tuttavia, ai fini della tempestività dell'appello, non basta la data di spedizione/consegna all'operatore, occorrendo la certezza legale della ricezione da parte del destinatario. Poiché il ricorso non indicava la data di ricezione dell'appello e dunque non consentiva il controllo sulla tempestività, il motivo è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che, anche volendo correggere la motivazione della CTR sulla qualificazione della notificazione, l'impugnazione dell'Ufficio non consentisse di verificare la tempestività dell'appello perché il ricorso per cassazione non riportava la data di ricezione dell'atto da parte della contribuente. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma; nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente è rimasta intimata. È stata inoltre esclusa l'applicazione del contributo unificato in misura aggravata per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare un vizio di violazione di legge processuale relativo alla qualificazione della notificazione dell'appello
art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58/2011
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di servizio di posta privata e notificazioni
richiamato come base del procedimento camerale
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per affermare che, ai fini del termine di impugnazione nel processo tributario, non può farsi riferimento alla sola spedizione ma occorre una valida certezza della ricezione
art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6
le indicazioni di contenuto-forma devono risultare dal ricorso per cassazione, con specificazione dei fatti processuali e degli atti rilevanti, secondo il principio di autosufficienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato alle amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, secondo il richiamo giurisprudenziale contenuto nell'ordinanza
Massime di principio
- Nel periodo successivo alla direttiva 2008/6/CE e prima del regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di posta privata privo del relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
- La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo non è sufficiente, ai fini della tempestività dell'impugnazione, quando manchi la certezza legale della data di consegna/ricezione dell'atto.
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, il ricorrente deve indicare in modo specifico e autosufficiente i fatti processuali rilevanti e gli elementi documentali necessari a consentire il controllo della Corte; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- L'osservanza dei termini di impugnazione, essendo posta a presidio di interessi indisponibili, è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla sola costituzione dell'appellato.
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