Cassazione Penale, Sentenza n. 05780/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che ha convalidato il provvedimento del Questore (Daspo "fuori contesto" ex art. 6, comma 1, lett. c) L. 401/1989) emesso il 12/08/2025 e notificato al ricorrente il 20/08/2025 alle 10:45, che disponeva il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi italiani e il doppio obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia per 5 anni in occasione delle partite della Società Sportiva Arezzo, in relazione a una condanna del 2023 per l'art. 419 c.p. Il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) violazione del termine minimo di difesa di 48 ore (la convalida del GIP è intervenuta il 22/08/2025 alle 08:40, prima del decorso del termine), con compressione del diritto di deposito di memorie; 2) vizio di motivazione e carenza dei presupposti in ordine alla pericolosità sociale e richiesta di sospensione del procedimento amministrativo in attesa dell'esito dei procedimenti penali pendenti; 3) violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e eccessiva afflittività della misura, con suggerimento di misure meno gravose; 4) carenza di attualità della pericolosità sociale per precedenti risalenti e cambiamento di vita del ricorrente; 5) incongruità della durata quinquennale e mancanza di collegamento del ricorrente con i tifosi o la criminalità organizzata; 6) incompetenza territoriale del Questore di Arezzo rispetto a fatti avvenuti a Roma. Il ricorrente ha inoltre depositato una memoria via PEC il 22/08/2025 alle 23:51 ritenuta tardiva dal GIP.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e determinante: la convalida del GIP è intervenuta prima del decorso del termine minimo di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore ed è quindi nulla ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla misura dell'obbligo di presentazione (che cessa di avere efficacia) mentre resta intangibile la parte amministrativa relativa al divieto di accesso agli impianti sportivi. La Corte ha dichiarato superflua l'esame degli altri motivi, compresa la questione di competenza territoriale. Ha ordinato alla cancelleria di comunicare la decisione al Questore di Arezzo.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 1, lett. c)
Norma richiamata come fondamento per l'adozione del Daspo "fuori contesto" (misura amministrativa di divieto di accesso a impianti sportivi per fatti non necessariamente maturati in occasione di manifestazioni sportive).
Reato per cui il ricorrente era stato condannato in precedenza; tale condanna è stata assunta a presupposto del provvedimento amministrativo del Questore.
Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
La Corte interpreta la violazione del termine di 48 ore come nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c), con effetto annullatorio dell'ordinanza di convalida limitatamente alla misura dell'obbligo di presentazione.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 10
Richiamate dal ricorrente in tema di trasparenza, motivazione e partecipazione al procedimento amministrativo; la Corte non si pronuncia direttamente sul merito di queste censure perché ritiene risolutivo il vizio procedurale relativo al termine di difesa.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 6440/2016 e Sez. 3, n. 15089/2016)
Richiamata dalla Corte per affermare il principio consolidato secondo cui il termine concesso all'interessato per depositare memorie al GIP, connesso al termine di 48 ore entro cui il P.M. deve chiedere la convalida, non può essere inferiore e la convalida anteriore comporta la nullità dell'atto.
Massime di principio
- Il termine minimo di 48 ore tra la notifica del provvedimento di polizia e la convalida giudiziale è inderogabile: la convalida disposta prima del decorso di tale termine integra nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p.
- La nullità per violazione del termine di difesa determina l'annullamento senza rinvio limitatamente alla misura collegata alla convalida (qui: obbligo di presentazione), mentre la parte amministrativa del provvedimento (divieto di accesso agli impianti) può restare intatta.
- Questioni procedurali prioritarie (come il rispetto dei termini di difesa o la tempestività delle memorie) possono rendere superfluo l'esame di censure sostanziali (pericolosità, proporzionalità, competenza territoriale); è quindi cruciale sollevare tempestivamente tali eccezioni.
- In situazioni analoghe, chi riceve un provvedimento di polizia che impone obblighi personali deve: 1) depositare memorie entro il termine di 48 ore dal ricevimento (meglio con PEC e prove di trasmissione), 2) sollevare immediatamente eventuali questioni di incompetenza territoriale o vizi formali, 3) proporre misure meno afflittive se vi è motivo di proporzionalità.
- La Corte tende a distinguere la tutela cautelare/amministrativa (divieti di accesso) dalle misure personali convalidate dal giudice: una illegittimità procedurale nella convalida colpisce preferibilmente le sole conseguenze personali imposte tramite quell'atto.
- La prova del deposito tempestivo (timestamp PEC, ricevute, ecc.) è determinante: memorie inviate dopo la convalida possono essere dichiarate tardive e non sanare la violazione del termine.
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