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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23716/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società titolare del marchio figurativo complesso "BLUE ASSISTANCE", registrato per servizi nelle classi 36 e 44, aveva proposto opposizione alla domanda di registrazione del marchio figurativo complesso "BLU MED", depositata da altra società per servizi della classe 44. L’opposizione era stata respinta in sede amministrativa e la decisione confermata dalla Commissione dei ricorsi. In cassazione la società opponente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 12, comma 1, lett. d), e 13 del codice della proprietà industriale, sostenendo che la sentenza avesse erroneamente escluso il rischio di confusione tra i segni: da un lato perché avrebbe dato rilievo eccessivo alle componenti figurative e cromatiche, senza valorizzare il nucleo distintivo denominativo comune "BLU/BLUE"; dall’altro perché avrebbe omesso di considerare il rischio di associazione tra i marchi. La resistente pubblica amministrazione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel caso di marchi complessi, la valutazione della confondibilità deve essere globale ma può concentrarsi sugli elementi dominanti o dotati di forza distintiva, escludendo quelli trascurabili. Ha giudicato corretto l’approccio della Commissione, la quale aveva ritenuto predominante nel marchio anteriore la componente figurativa dei due delfini e aveva valorizzato le differenze denominative, fonetiche, lessicali e cromatiche tra i segni, considerando il termine "BLU/BLUE" non esclusivo e privo di forte capacità distintiva in assenza di prova di un suo consolidato uso con capacità connotativa. Ha inoltre osservato che tale valutazione implicava l’esclusione anche del rischio di associazione fra i segni. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30 del 2005

    "siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato... se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni"

    La norma va applicata mediante una valutazione globale della confondibilità, che tenga conto della percezione del consumatore medio e degli elementi dominanti dei marchi complessi; il rischio di associazione è una manifestazione del rischio di confusione, non un concetto autonomo.

  • art. 13 d.lgs. n. 30 del 2005

    Richiamato come norma invocata dalla ricorrente a sostegno del divieto di registrazione e della tutela del marchio anteriore; la Corte non ne ricava un principio autonomo distinto da quello dell’art. 12.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito della memoria in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di confondibilità tra marchi complessi occorre un apprezzamento globale dei segni, ma il confronto può concentrarsi sugli elementi che ne costituiscono il cuore distintivo, quando gli altri risultino secondari o trascurabili.
  • Il giudice di merito può attribuire prevalenza alla componente figurativa, denominativa o cromatica di un marchio complesso, purché la selezione degli elementi dominanti sia sorretta da motivazione coerente e non si riduca a un confronto atomistico di singole parti.
  • Il rischio di associazione tra segni non è autonomo rispetto al rischio di confusione, ma ne costituisce una specifica manifestazione: se i segni sono percepiti come sufficientemente distanti, il rischio di associazione resta escluso.
  • Non è consentito pretendere un monopolio su elementi verbali di uso comune, salvo che sia dimostrata l’acquisizione, attraverso l’uso anche pubblicitario nel tempo, di una specifica capacità distintiva o connotativa.
  • In sede di legittimità non è ammissibile chiedere una nuova valutazione del peso relativo delle componenti del marchio o una diversa ricostruzione della sua capacità distintiva, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMarchiRicorso per cassazione
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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