Cassazione Civile, Ordinanza n. 07629/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, nei limiti indicati in motivazione, ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia riguarda una domanda risarcitoria proposta da un paziente nei confronti della società indicata come produttrice delle protesi d’anca metallo su metallo impiantategli in ospedale e poi rivelatesi difettose, con conseguenti danni meccanici e tossici sistemici. Il giudice di primo grado e la corte d’appello hanno rigettato la domanda. Nel ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto: 1) violazione dell’art. 126 cod. cons., sostenendo che il termine decennale di decadenza non dovesse decorrere dalla messa in circolazione del prodotto ma dal momento in cui il difetto si era manifestato o era divenuto riconoscibile; ha inoltre contestato la rilevanza costituzionale della disciplina e lamentato l’omessa pronuncia sull’eccezione di tardiva costituzione della controparte; 2) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. per non avere il giudice di merito riconosciuto la responsabilità aquiliana della società, in particolare l’elemento soggettivo, dedotto anche in via presuntiva sulla base del richiamo dal mercato e di vicende giudiziarie estere; 3) violazione delle norme su obbligazioni e buona fede per non aver qualificato il rapporto come responsabilità da contatto sociale; 4) omesso esame dell’illecito e del danno; 5) erronea liquidazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile l’eccezione di omessa pronuncia sulla tardività della costituzione e non decisiva la questione di costituzionalità; ha accolto invece il secondo motivo, rilevando che la corte territoriale non aveva adeguatamente considerato che, almeno dal richiamo delle protesi dal mercato e dalla consapevolezza acquisita dalla produttrice, era esigibile un dovere di informazione/prevenzione rispetto ai soggetti già impiantati, con possibile responsabilità ex art. 2043 c.c.; ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo e infondato il terzo, escludendo la configurabilità del contatto sociale per mancanza di un collegamento tra la sfera giuridica del danneggiato e quella della società come rapporto di tipo contrattuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
Il termine decadenziale per l’azione risarcitoria da prodotto difettoso decorre dalla messa in circolazione del prodotto; la censura di illegittimità costituzionale è stata ritenuta non rilevante nel caso concreto perché il giudizio poteva essere deciso indipendentemente dalla questione, essendo la pretesa comunque preclusa dall’inerzia del danneggiato dopo la conoscenza del difetto.
La domanda era stata ricondotta alla disciplina della responsabilità da prodotto difettoso.
Può fondare la responsabilità della produttrice se, una volta emersa la difettosità del prodotto, sia dimostrata la colpa o comunque la violazione del dovere di impedire o contenere il danno prevedibile e prevenibile.
È richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio sugli elementi costitutivi della responsabilità civile.
Sono invocati per denunciare omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte esclude che vi sia stata omessa pronuncia sull’eccezione pregiudiziale e ritiene alcune censure nuove o non decisive.
Il ricorrente lo richiama per sostenere la fonte non negoziale di obbligazioni da contatto sociale, tesi non accolta.
Richiamato come norma sui doveri di correttezza nella prospettiva del contatto sociale, ma la Corte esclude la configurabilità del rapporto invocato.
Evocato dal ricorrente per ricondurre la vicenda al regime dell’inadempimento contrattuale, ma la Corte non lo applica per mancanza di un rapporto obbligatorio tra le parti.
Richiamato quale base dei doveri di buona fede nell’esecuzione di un rapporto obbligatorio, non ritenuto configurabile nel caso concreto.
La Corte osserva che la tesi del ricorrente potrebbe essere accolta solo se vi fossero i presupposti di questa norma, che però nel caso di specie mancano.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
Richiamato per contestare la liquidazione delle spese professionali, ma la censura è stata assorbita.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di omessa pronuncia non è configurabile quando investe un’eccezione pregiudiziale di rito e non una domanda o questione di merito; inoltre, la deduzione deve rispettare i requisiti di specificità del ricorso.
- La questione di legittimità costituzionale è rilevante solo se la decisione della causa non possa essere resa indipendentemente dalla soluzione della questione stessa; se la pretesa è comunque preclusa per altra ragione autonoma, la questione è irrilevante.
- In materia di prodotto difettoso, la mera allegazione della natura lungolatente del danno non consente di spostare la decorrenza del termine decadenziale oltre quanto previsto dalla legge; occorre distinguere tra riconoscibilità del danno e sua eventuale aggravazione successiva.
- La responsabilità aquiliana del produttore può sussistere anche quando il difetto del bene non fosse noto al momento dell’immissione in commercio, se successivamente la società abbia acquisito consapevolezza del rischio e sia rimasta inerte rispetto ai doveri di prevenzione, informazione o contenimento del danno.
- La configurabilità del contatto sociale o dell’inadempimento contrattuale richiede un collegamento tra le sfere giuridiche delle parti tale da giustificare l’applicazione di regole proprie del rapporto obbligatorio; in mancanza di tale relazione, la tutela va cercata sul piano della responsabilità extracontrattuale.
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