Cassazione Civile, Ordinanza n. 17320/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un comune aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un proprio ex dirigente per la ripetizione di somme corrisposte a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, ritenute indebite perché non previste dalla contrattazione collettiva e non coperte dai fondi appositi. In primo grado l’opposizione del dirigente era stata accolta solo parzialmente, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna alla restituzione di una somma inferiore, nei limiti di quanto non prescritto; in appello erano stati respinti sia il gravame principale del dirigente sia quello incidentale del comune. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi e di un documento decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avesse correttamente considerato una deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che a suo dire non riguardava il periodo in cui egli aveva lavorato per il comune. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.l. n. 16 del 2014, sostenendo che tale norma, quale ius superveniens, avrebbe imposto modalità di recupero diverse e avrebbe escluso l’azione diretta di ripetizione nei confronti del dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del contenuto di un documento e dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che l’art. 4, comma 1, d.l. n. 16 del 2014 non deroga all’art. 2033 c.c. e non esclude la condictio indebiti nei confronti del singolo dipendente; pertanto la pubblica amministrazione può recuperare direttamente dal percettore le somme indebitamente erogate nelle ipotesi previste dalla norma. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con declaratoria del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti
Il motivo è inammissibile quando, sotto la veste dell’omesso esame, mira in realtà a contestare la valutazione del contenuto di un documento o la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione delle norme di diritto
Il motivo di diritto è infondato se la norma invocata viene interpretata in modo incompatibile con il consolidato orientamento di legittimità.
art. 4 d.l. n. 16 del 2014, conv. in L. n. 68 del 2014
La disposizione non deroga all’art. 2033 c.c.; non esclude la ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti del dipendente che abbia percepito somme non dovute.
Resta applicabile la disciplina generale della ripetizione dell’indebito, consentendo alla pubblica amministrazione di agire direttamente contro il percettore delle somme indebitamente versate.
Indica il rito camerale seguito per la decisione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se, sotto la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, richiede in realtà una rivalutazione delle prove o del contenuto documentale compiuta dal giudice di merito.
- La norma speciale che disciplina il recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione al personale non esclude, salvo diversa previsione espressa, l’applicazione della regola generale della ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.
- La pubblica amministrazione può agire direttamente nei confronti del dipendente percettore per la restituzione di somme non dovute, quando la fattispecie rientra nelle ipotesi previste dalla disciplina speciale richiamata.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una contestazione dell’accertamento di fatto o della valutazione delle prove svolta dai giudici di merito.
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