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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32233/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'ingiunzione di pagamento emessa per il contributo di bonifica relativo a un determinato anno. In primo grado il ricorso era stato accolto e l'ingiunzione annullata. In appello il consorzio creditore aveva ottenuto la riforma della decisione: la CTR aveva ritenuto che, non essendo stato impugnato nei termini un avviso/sollecito di pagamento prodromico, l'ingiunzione fosse ormai meramente esecutiva e contestabile solo per vizi propri, con conseguente preclusione al riesame del merito della pretesa. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., art. 36 D.Lgs. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su un avviso/sollecito di pagamento mai prodotto e mai dimostrato; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., per omesso esame della deduzione secondo cui l'ingiunzione stessa consentiva il ricorso nel merito contro l'ente creditore; 3) violazione del D.Lgs. 546/1992, art. 19, e dell'art. 21 del R.D. 215/1933, perché l'avviso/sollecito di pagamento consortile sarebbe atto atipico ad impugnazione facoltativa e non obbligatoria, sicché la sua mancata impugnazione non preclude la contestazione dell'ingiunzione successiva.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha rigettato il primo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, in materia di contributi di bonifica, l'avviso di pagamento ha natura di atto atipico ad impugnazione facoltativa e non determina preclusioni se non viene impugnato; pertanto la CTR aveva erroneamente trasformato una facoltà di tutela in un onere decadenziale, negando illegittimamente l'esame del merito della pretesa.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione, rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente o errori processuali

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come violato per asserita decisione fondata su un fatto non provato; la Corte ritiene infondato il motivo sul punto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova dell'esistenza e notificazione dell'avviso prodromico; il motivo viene rigettato

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte esclude il vizio di motivazione apparente nel caso concreto

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del c.d. minimo costituzionale della motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia su una deduzione della contribuente; il relativo motivo è assorbito dall'accoglimento del terzo

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    la Corte esclude che l'avviso/sollecito di pagamento consortile rientri tra gli atti la cui mancata impugnazione comporta preclusione definitiva

  • art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

    richiamato in tema di riscossione dei contributi consortili, che avviene mediante cartella o ingiunzione

  • L.R. Puglia n. 4/2012, art. 17

    indicato come base normativa del contributo di bonifica oggetto della pretesa

  • art. 21 c.p.c.

    non presente nel testo

Massime di principio

  • In materia di contributi di bonifica, l'avviso di pagamento ha natura di atto atipico ad impugnazione facoltativa: la sua mancata impugnazione non consolida la pretesa né preclude la contestazione dell'atto successivo di riscossione.
  • La riscossione dei contributi consortili avviene mediante gli strumenti tipici della riscossione coattiva; l'ingiunzione o la cartella costituiscono il primo atto effettivamente impugnabile quando l'avviso prodromico non ha natura impositiva tipica.
  • La mancata produzione in giudizio dell'atto prodromico può incidere sul piano probatorio, ma il vizio decisivo è quello di aver attribuito a un atto atipico effetti preclusivi non previsti dall'ordinamento.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente il controllo sulla ratio decidendi; non sussiste nullità se il ragionamento, letto nel suo complesso, rende comprensibile la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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