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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23206/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da azioni revocatorie promosse in relazione a due atti notarili di trasferimento immobiliare del 23 maggio 2007 e del 27 dicembre 2007, con i quali numerose unità immobiliari erano state trasferite dalla società disponente a favore di due acquirenti, tra cui la società di leasing poi ricorrente. Il Tribunale aveva dichiarato inefficaci tali atti nei confronti della curatela fallimentare ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provato l'eventus damni perché, con le vendite, era stata sostanzialmente liquidata la quasi totalità del patrimonio immobiliare della debitrice, a fronte di un rilevante debito erariale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2901 c.c., 66 l. fall. e 2697 c.c., sostenendo che non fossero stati provati i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, in particolare la preesistenza del credito e il pregiudizio arrecato dall'atto; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte verificato lo stato passivo del fallimento al fine di accertare una preesistente decozione funzionale; (3) violazione degli artt. 2901 c.c., 66 l. fall., 166-167 c.p.c. e 2697 c.c., deducendo che erroneamente sarebbe stato posto a carico del convenuto l'onere di provare l'esistenza di un patrimonio residuo sufficiente a soddisfare i creditori. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente accertato in fatto l'eventus damni e che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito; ha inoltre rilevato che, in ogni caso, la mancata contestazione in appello circa l'insussistenza di ulteriori elementi patrimoniali costituiva autonoma ratio decidendi non censurata. Il ricorso è stato quindi rigettato. Successivamente, in separato procedimento di correzione di errore materiale, la Corte ha integrato il dispositivo delle spese con la distrazione in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale di Unicredit Leasing S.p.A., confermando la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva dichiarato inefficaci verso la curatela fallimentare gli atti di trasferimento immobiliare oggetto di revocatoria. La Corte ha ritenuto che la curatela avesse assolto l'onere probatorio sull'eventus damni, dimostrando che le alienazioni avevano impoverito in modo significativo il patrimonio del debitore e reso più difficile la soddisfazione dei creditori, senza che la ricorrente avesse efficacemente scalfito tale accertamento o impugnato tutte le rationes decidendi. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; in un successivo procedimento di correzione materiale è stata disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario della parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Nell'azione revocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare, l'eventus damni va provato dal curatore dimostrando che l'atto dispositivo rende oggettivamente più difficile la soddisfazione del credito, in misura eccedente la normale esposizione debitoria.

  • art. 66 l. fall.

    Costituisce la base dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, con onere probatorio modulato sulla massa dei creditori e sulla situazione patrimoniale del fallito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'eventus damni grava sulla procedura che agisce in revocatoria; non viene però trasferito automaticamente sul convenuto l'onere di provare il patrimonio residuo sufficiente, salvo specifiche circostanze valutate nel caso concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge proposti in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    La censura è inammissibile quando non individua in modo chiaro il fatto decisivo asseritamente omesso e mira, in realtà, a una rivalutazione del merito.

  • art. 166 cod. proc. civ.

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso, ma non ritenuto idoneo a scalfire la decisione impugnata.

  • art. 167 cod. proc. civ.

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso, ma senza incidere sulla ratio decidendi confermata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 287 c.p.c.

    Nel successivo procedimento è stato utilizzato per correggere un errore materiale del dispositivo relativo alle spese.

  • art. 288 c.p.c.

    Indicato quale base processuale per la correzione dell'errore materiale nel dispositivo.

  • art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel procedimento di correzione materiale per gli adempimenti di cancelleria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato nel procedimento di correzione materiale per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore fallimentare, l'eventus damni è integrato quando l'atto dispositivo diminuisce in modo apprezzabile la consistenza, qualitativa o quantitativa, del patrimonio aggredibile, rendendo oggettivamente più difficoltosa la soddisfazione dei creditori.
  • Ai fini della revocatoria proposta dalla procedura, il curatore deve dimostrare la preesistenza del credito e il pregiudizio arrecato dall'atto, ma la valutazione sull'eventus damni resta un accertamento di fatto sottratto al riesame in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
  • La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non indica in modo specifico il fatto decisivo omesso e si risolve in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
  • Non è consentito ribaltare surrettiziamente l'onere probatorio sulla sufficienza del patrimonio residuo del debitore quando la decisione impugnata abbia già accertato positivamente, in fatto, la sussistenza dell'eventus damni; inoltre, la mancata censura di una autonoma ratio decidendi rende la doglianza inidonea a travolgere la decisione.
  • L'omessa pronuncia sul beneficio della distrazione delle spese può essere emendata con il procedimento di correzione dell'errore materiale, purché la richiesta sia stata ritualmente formulata nel giudizio definito dal provvedimento da correggere.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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