Cassazione Penale, Sentenza n. 38981/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva confermato il sequestro preventivo di aree e mezzi utilizzati dalla GREEN POWER s.r.l. per attività di produzione di cippato/biomassa. I ricorrenti sostenevano che il materiale raccolto fosse sottoprodotto e non rifiuto (quindi assente il fumus del reato di gestione illecita), che il provvedimento fosse sproporzionato e che fossero omesse risposte a deduzioni difensive (inclusa richiesta subordinata di dissequestro parziale). Angelletti aveva interessi di riesame contestati per mancanza di diritto alla restituzione; Ulisse affermava di avere interesse solo rispetto alle aree in affitto.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per ANGELETTI il ricorso è inammissibile per insussistenza di interesse concreto alla restituzione di quanto sequestrato (aree affittate da ULISSE; macchinari di proprietà della società). Per ULISSE il ricorso è inammissibile perché i motivi sono reiterativi e manifestamente infondati: il Tribunale ha adequatamente motivato la qualificazione del materiale come rifiuto sulla base delle verifiche investigative e ARPAM (mancanza di tracciabilità, presenza di inerti da demolizione, plastica, ombrelloni, produzione di rifiuti liquidi da lavaggi, attività di selezione svolta non nell'immediatezza del recupero ma in impianto). Sono state valorizzate anche intercettazioni e immagini che smentivano le spiegazioni difensive. Il Tribunale ha implicitamente rigettato la richiesta di dissequestro parziale per rischio urgente e concreto di aggravamento e irreparabilità del danno ambientale (assenza di precauzioni ambientali, vicinanza del fiume Esino, rischio di incendio segnalato in captazione). I ricorrenti sono condannati alle spese e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Norma del codice penale cui è ascritta l'ipotesi di reato (illecita gestione di rifiuti) contestata: la Corte ha ritenuto sussistente il fumus sulla base degli elementi fattuali che indicavano gestione non autorizzata e trattamento di materiale qualificabile come rifiuto.
Norma che disciplina il riesame del sequestro: i ricorrenti avevano proposto riesame ex art. 322; la Corte ha valutato l'interesse a proporre il ricorso alla luce della giurisprudenza recente sulle richieste di riesame reali.
art. 183, lett. n, d.lgs. n. 152/2006
Previsione normativa che esclude dall'ambito della gestione rifiuti alcune operazioni di raggruppamento/selezione sul luogo di deposito naturale (es. materiali spiaggiati) purché effettuate nel tempo tecnico strettamente necessario e sul luogo. La Corte ha ritenuto inapplicabile l'esonero perché la selezione è stata effettuata successivamente in impianto e perché i materiali risultavano mischiati e non previamente vagliati.
Informazione provvisoria Sezioni Unite (proc. Calvarese)
Informazione provvisoria n. 30 del 25/09/2025
Riferimento giurisprudenziale recente che ammette la richiesta di riesame reale anche da parte dell'indagato non titolare di un diritto alla restituzione, purché dimostri un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro; qui ANGELETTI non ha allegato tale interesse e il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Giurisprudenza di legittimità sulla materia cautelare
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 (Mannolo); Sez. 3, n. 18020 del 18/01/2024 (Halili)
Principi applicati: il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; l'onere di provare che il materiale non è rifiuto grava su chi lo invoca. Tali principi hanno portato la Corte a ritenere la motivazione del Tribunale adeguata e i rilievi difensivi inadeguati.
Massime di principio
- In caso di materiali misti (vegetali mischiati a plastica, inerti, tessili ecc.) la presunzione di sottoprodotto è debole: la commistione e l'assenza di tracciabilità favoriscono la qualificazione come rifiuto.
- L'onere della prova che un materiale non sia rifiuto (ossia che ricorra la fattispecie di sottoprodotto o esonero) grava su chi lo invoca; è necessario fornire evidenze fattuali e documentali convincenti.
- Le operazioni di selezione e raggruppamento devono essere svolte 'sul luogo' e nel 'tempo tecnico strettamente necessario' per poter essere escluse dalla disciplina sui rifiuti; la selezione eseguita successivamente in impianto comporta gestione di rifiuti soggetta ad autorizzazione.
- La sussistenza del periculum (rischio di aggravamento o irreparabilità del danno ambientale) può giustificare il mantenimento del sequestro e il rifiuto di richieste di dissequestro parziale, soprattutto se emergono carenze nelle cautele ambientali e presenza di fattori di rischio (vicinanza di corsi d'acqua, rischi di incendio, scarichi).
- Per proporre un riesame reale il ricorrente deve avere un interesse concreto e attuale relativo alla restituzione; chi non dimostra un diritto alla restituzione può comunque proporre riesame solo se prova tale interesse specifico.
- In cassazione contro provvedimenti precautelari la sindacabilità è limitata: sono ammesse censure per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; contestazioni meramente critiche sui fatti richiedono dimostrazione chiara di carenza motivazionale.
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