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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13646/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento di una cartella esattoriale e la condanna alle spese di lite a carico dell'amministrazione finanziaria e dell'agente della riscossione, in via solidale. In appello, l'amministrazione aveva ottenuto la riforma della decisione sul merito e la riduzione delle spese, mentre l'appello dell'agente della riscossione era stato dichiarato inammissibile per tardività. Il contribuente, avendo già riscosso dall'Agenzia delle entrate le spese liquidate in appello, agiva in ottemperanza per ottenere dall'agente della riscossione il rimborso di quanto da lui dovuto in base alla sentenza di primo grado, sostenendo che quel capo sulle spese fosse passato in giudicato nei confronti dell'agente non avendo questi proposto valido appello. La CTP, quale giudice dell'ottemperanza, dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo che la riforma in appello del capo sulle spese valesse nei confronti di tutte le parti obbligate all'esecuzione. Il ricorrente ha quindi denunciato: violazione delle norme sulla solidarietà e sul giudicato, sostenendo che il coobbligato non appellante non può giovarsi del giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato quando nei suoi confronti si sia formato un giudicato contrario; violazione di legge in via subordinata; e violazione dell'art. 336 c.p.c., perché la riforma anche parziale della sentenza di primo grado comporterebbe caducazione del capo sulle spese solo nei confronti delle parti che hanno impugnato efficacemente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in presenza di un'obbligazione solidale sulle spese processuali, la riforma del capo sulle spese in appello ottenuta da uno dei coobbligati non può giovare a chi non abbia proposto un valido gravame e nei cui confronti si sia ormai formato un giudicato contrario; il giudicato formatosi contro il singolo obbligato impedisce l'estensione a suo favore della decisione resa in favore di altro coobbligato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sulle spese nel processo tributario, in rapporto alla solidarietà tra le parti tenute alla loro rifusione.

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in collegamento con la disciplina dell'ottemperanza nel processo tributario.

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle censure sulla regolazione delle spese.

  • art. 1306 c.c.

    il coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole formatosi tra il creditore e altro coobbligato solo se nei suoi confronti non sia già intervenuto giudicato contrario sul medesimo punto.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il principio di autorità del giudicato e la sua opponibilità al soggetto che non abbia validamente impugnato.

  • art. 336 c.p.c.

    evocato dal ricorrente per sostenere che la riforma della sentenza di primo grado non travolge il capo sulle spese nei confronti del non appellante.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in via subordinata a sostegno della dedotta violazione di legge.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che il giudicato separa definitivamente il rapporto tra la parte e il fisco, rendendolo autonomo rispetto a quello delle altre parti.

Massime di principio

  • In materia di solidarietà processuale o tributaria, il coobbligato può invocare il giudicato favorevole formatosi tra il creditore e un altro coobbligato solo se nei suoi confronti non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto.
  • La riforma in appello di un capo di sentenza che statuisce sulle spese opera nei confronti delle parti che hanno validamente partecipato al gravame, ma non può incidere sul diverso giudicato ormai consolidato nei confronti della parte che non abbia proposto impugnazione efficace.
  • Quando il capo sulle spese è coperto da giudicato nei confronti di un soggetto obbligato in solido, la successiva modifica ottenuta da altro coobbligato in appello non estende automaticamente i suoi effetti anche al primo, perché il giudicato rende autonomo il rapporto processuale di ciascuna parte.
  • Nel giudizio tributario, la regola dell'estensibilità del giudicato favorevole ex art. 1306 c.c. è subordinata all'assenza di una decisione definitiva sfavorevole già formatasi sullo stesso rapporto in capo al soggetto che intenda avvalersene.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioObbligazioni solidali
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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