Cassazione Civile, Ordinanza n. 34447/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Il Comune aveva presentato domanda tardiva ex art. 101 l.fall. chiedendo la restituzione della documentazione relativa alla riscossione di Ici e Tarsu e degli atti connessi (ingiunzioni, intimazioni, quietanze, fermi amministrativi, atti di procedure immobiliari, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie e relativi documenti di notificazione), oppure in subordine il risarcimento del pregiudizio asseritamente subito per la mancata restituzione. Il giudice delegato aveva respinto la domanda per difetto di prova sulla proprietà e sulla formazione/consegna dei documenti; il tribunale, in opposizione allo stato passivo, aveva invece accolto la domanda ritenendo che la documentazione formata dal concessionario nell’esecuzione del servizio fosse di proprietà del Comune e dovesse essergli restituita, applicando in via analogica la disciplina del mandato e dell’obbligo di restituzione ex art. 1713 c.c. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 88 e 103 l.fall. per avere il tribunale accolto la domanda nonostante i documenti non fossero stati inventariati; (2) omesso esame dello stesso fatto, ossia la mancata inventariazione; (3) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 e 2704 c.c. e 93, 99, 103 l.fall. per avere il tribunale applicato il mandato a un rapporto concessorio pubblico senza che fosse stata prodotta la convenzione e senza prova della proprietà dei documenti; (4) violazione delle stesse norme per l’ordine di restituzione di una banca dati excel non dimostrata con atto avente data certa; (5) analogo vizio perché il Comune avrebbe riconosciuto l’appartenenza dei documenti al concessionario, con riferimento a una banca dati indicata come allegata alla domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché la questione della mancata inventariazione non risultava esaminata dal tribunale e il ricorrente non indicava in quale fase processuale l’avesse tempestivamente dedotta; inoltre le circostanze richiamate non dimostravano la mancata presa in consegna dei beni. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione; la Corte ha richiamato anche l’attenuazione del rigore probatorio ex art. 621 c.p.c. in relazione all’attività di concessionario della riscossione. Gli ultimi due motivi sono stati giudicati incomprensibili, poiché riferiti a una banca dati che esulava dall’oggetto del giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata come base della domanda tardiva di restituzione e/o ammissione al passivo del creditore.
richiamato come parametro della dedotta ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato in relazione alla prova della presa in consegna dei beni e alla loro inclusione nell’inventario fallimentare.
richiamato per la disciplina della rivendicazione/restituzione nel passivo fallimentare.
evocato dal tribunale come norma sull’obbligo di restituzione del mandatario, applicata analogicamente al concessionario della riscossione.
richiamato dai motivi di ricorso in tema di riparto dell’onere probatorio sulla proprietà e provenienza dei documenti.
richiamato per la necessità di atto avente data certa a prova della formazione e consegna della documentazione.
richiamato unitamente agli artt. 99 e 103 l.fall. nei motivi di ricorso.
richiamato unitamente agli artt. 93 e 103 l.fall. nei motivi di ricorso.
richiamato dalla Corte per sottolineare l’attenuazione del rigore probatorio in ragione dell’attività svolta dal concessionario della riscossione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è scrutinabile una censura che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione del quadro istruttorio compiuta dai giudici di merito.
- La doglianza che presuppone un fatto processuale non esaminato dalla decisione impugnata è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione dove e quando quel fatto sia stato dedotto tempestivamente nel giudizio di merito.
- La prova della mancata presa in consegna di beni o documenti non può essere desunta in via meramente indiziaria da elementi che non dimostrino in modo univoco l’assenza di inventariazione o di possesso da parte del custode o detentore.
- Quando un servizio di riscossione è svolto da un concessionario per conto di un ente impositore, la qualificazione del rapporto e gli obblighi restitutori possono essere ricostruiti in termini analoghi a quelli del mandato, ove ciò sia coerente con la funzione svolta e con l’assetto probatorio acquisito.
- Le censure di legittimità devono essere intelligibili e riferite a un oggetto del giudizio effettivamente controverso; il riferimento a beni o documenti estranei al thema decidendum rende il motivo inammissibile.
- La contestazione della proprietà o della riferibilità di documenti formati nell’esecuzione di un servizio può essere superata da un accertamento di merito fondato sul complesso delle risultanze istruttorie, non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.
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