Ordinanza n. 1923/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Faicchio prot. n. -OMISSIS- notificato a mezzo PEC in pari data al difensore, con il quale la Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, arch. -OMISSIS- ha comunicato al ricorrente che "l'esercizio del pascolo mediante affidamento di terreno demaniale per l'anno 2026 non può essere autorizzato", rigettando l'istanza di concessione di fida pascolo prot. n. -OMISSIS- del 27 febbraio 2026; - ove occorra, del Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 18 settembre 2025, e in particolare dell'art. 6, comma 8, nella parte in cui prevede che "Non potrà essere rilasciata la licenza di pascolo alle aziende agricole o agli allevatori nei cui confronti gli organi di polizia abbiano accertato lo sconfinamento di capi di bestiame in aree demaniali non autorizzate", nella misura in cui applicata in assenza di accertamenti formali definitivi e in via automaticamente preclusiva; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica delle sedute del 7 e 17 aprile 2025, 20 maggio 2025 e 11 settembre 2025, acquisiti con prot. n. -OMISSIS- del 17/09/2025, e la nota della Prefettura di Benevento del 26/03/2026, prot. n. -OMISSIS-; nonché per l’accertamento dell’illegittimità del diniego impugnato e per la conseguente condanna del Comune di Faicchio alla riedizione del procedimento amministrativo, previa compiuta istruttoria e nel rispetto delle garanzie partecipative previste dagli artt. 3 e 10-bis della Legge n. 241/1990;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione di fida pascolo per l'anno 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale con cui è stata respinta l'istanza di concessione della fida pascolo per l'anno 2026, chiedendone la sospensione cautelare e l'annullamento, nonché l'accertamento dell'illegittimità dell'atto e la riedizione del procedimento previa istruttoria e partecipazione procedimentale. Sono stati contestati anche il regolamento comunale sulla fida pascolo, nella parte in cui preclude il rilascio della licenza alle aziende agricole o agli allevatori nei cui confronti gli organi di polizia abbiano accertato sconfinamenti di bestiame su aree demaniali non autorizzate, i verbali del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e la nota prefettizia richiamati nel diniego. Tra i motivi dedotti figurano l'illegittima applicazione automatica della preclusione regolamentare in assenza di accertamenti formali definitivi, la violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa partecipazione e comunicazione dei motivi ostativi, nonché l'incompetenza dell'organo comunale emanante.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto prima facie legittimo il diniego, poiché fondato sui verbali del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sul certificato dei carichi pendenti e su plurimi accertamenti degli organi di polizia relativi a reiterati episodi di pascolo abusivo su aree demaniali con capi di bestiame di proprietà del ricorrente. Il giudice ha considerato ragionevole e vincolata l'applicazione della norma regolamentare, diretta a garantire la meritevolezza del soggetto cui viene affidata la gestione e fruizione della risorsa pubblica. Ha inoltre escluso, in via cautelare, la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, ritenendo applicabile l'esclusione della comunicazione dei motivi ostativi alle procedure caratterizzate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione e dalla selezione delle domande, quale quella in esame. Il dedotto vizio di incompetenza è apparso infondato, poiché il diniego è stato adottato dal Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo in applicazione dell'art. 107, comma 3, lett. f), d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti o responsabili degli uffici i provvedimenti di autorizzazione e concessione fondati su accertamenti e valutazioni secondo criteri predeterminati. È stato altresì escluso il periculum in mora, anche perché al ricorrente non era stata rilasciata l'autorizzazione per il 2025, essendo state elevate sanzioni per inosservanza della disciplina della fida pascolo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentamente nel giudizio amministrativo.
La comunicazione dei motivi ostativi non si applica alle procedure concorsuali, comprese, secondo il giudice, quelle precedute da un avviso di partecipazione con regole uniformi e selezione delle domande.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione del diniego, senza una specifica valutazione autonoma nella motivazione cautelare.
art. 107, comma 3, lett. f), d.lgs. 267/2000
i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie
Attribuisce ai dirigenti o ai responsabili degli uffici degli enti locali la competenza ad adottare provvedimenti autorizzatori e concessori secondo criteri predeterminati.
art. 6, comma 8, Regolamento comunale sulla fida pascolo
Non potrà essere rilasciata la licenza di pascolo alle aziende agricole o agli allevatori nei cui confronti gli organi di polizia abbiano accertato lo sconfinamento di capi di bestiame in aree demaniali non autorizzate
Il giudice ha ritenuto, in sede cautelare, ragionevole e legittimamente applicabile la preclusione al rilascio della licenza in presenza di accertamenti degli organi di polizia su sconfinamenti abusivi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di una concessione per l'utilizzo di una risorsa demaniale può ritenersi prima facie legittimo quando sia fondato su plurimi accertamenti degli organi di polizia relativi a pregresse violazioni commesse dal richiedente e su una norma regolamentare che, secondo criteri predeterminati, esclude il rilascio per esigenze di meritevolezza e tutela della risorsa pubblica.
- L'art. 10-bis l. n. 241/1990 non si applica alle procedure caratterizzate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, dalla predeterminazione delle regole e dalla successiva selezione delle domande, in quanto assimilabili alle procedure concorsuali.
- Ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. f), d.lgs. n. 267/2000, il responsabile dell'ufficio comunale è competente ad adottare provvedimenti di autorizzazione o concessione quando il rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da compiere secondo criteri stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il richiedente non disponga già di un titolo autorizzativo per l'annualità precedente e tale mancato rilascio sia dipeso da sanzioni per pregresse violazioni della disciplina applicabile.
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