Ordinanza n. 414/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza n. 34 del 29/04/2026, con la quale il Comune di Badia Polesine ha ordinato al ricorrente di demolire alcune opere ritenute abusive; - del verbale di accertamento prot. 9260 del 20/04/2026; - di ogni altro atto connesso, consequenziale, preordinato, presupposto, anche sconosciuto, se lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di una pluralità di opere ritenute abusive, unitamente al verbale di accertamento presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, che aveva recentemente acquistato il compendio immobiliare nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e il verbale di accertamento, deducendo, in particolare, l’illegittimità del procedimento per la compressione della partecipazione procedimentale. I fabbricati risultavano realizzati in epoche diverse e interessati nel tempo da numerosi interventi e plurimi titoli edilizi. Sebbene il Comune avesse comunicato l’avvio del procedimento, il provvedimento finale era stato adottato dopo soli nove giorni, impedendo alla proprietaria di produrre documenti e osservazioni entro il termine di dieci giorni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione. All’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che, in ragione della complessità fattuale della vicenda, della pluralità di pratiche edilizie riguardanti il compendio e del breve intervallo tra la comunicazione di avvio e l’adozione dell’atto finale, fosse necessaria un’effettiva interlocuzione procedimentale con la società proprietaria. La sospensione è stata disposta per mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito, fissata all’udienza pubblica del 18 marzo 2027. Il Comune è stato condannato a rifondere alla società le spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito cautelare previsto dall’art. 55 c.p.a.; il TAR ha disposto la sospensione dell’ordinanza impugnata in attesa della trattazione del merito.
Massime di principio
- Quando un procedimento volto all’adozione di un ordine di demolizione presenta una rilevante complessità fattuale, derivante dalla stratificazione degli interventi edilizi e dalla pluralità dei titoli abilitativi, l’amministrazione deve assicurare un’effettiva interlocuzione con il proprietario interessato prima di adottare il provvedimento finale.
- La comunicazione di avvio del procedimento non soddisfa in concreto gli obblighi partecipativi se il provvedimento finale viene adottato prima della scadenza del termine assegnato per la presentazione di documenti e osservazioni, salvo che ricorrano specifiche ragioni che giustifichino la deroga.
- Nella fase cautelare, la necessità di preservare integra la situazione controversa fino alla decisione di merito può giustificare la sospensione di un ordine di demolizione quando emergano profili di possibile lesione della partecipazione procedimentale e la vicenda edilizia richieda un approfondimento istruttorio.
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