Ordinanza n. 416/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Con il ricorso introduttivo: - della Delibera n. 4/17721 del 4 maggio 2026 dell’ATER Verona, con la quale relativamente alla Procedura Aperta “Finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 e ss del D. Lgs. n. 36/2023, degli interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà ATER Verona comprensivi della progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico finalizzati alla realizzazione di lavori che possano beneficiare degli incentivi previsti sia dal Conto termico sia dalla Misura PNRR M.7-Investimento 17 RePowerEU in attuazione del Regolamento (UE) 2023/45 del 27 febbraio 2023, nonché dell’esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici degli immobili in uso e nella disponibilità dell’ATER Verona”, sono state disposte l’aggiudicazione del Lotto 2 (CIG: BA858B47EA) in favore della Società Albert Engineering S.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del RTI costituendo con la City Green Light S.p.A. e la contestuale esclusione della Free Energia S.p.A. ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36; - della nota del 4 maggio 2026 dell’ATER Verona, con la quale è stata comunicata l’esclusione della Free Energia S.p.A. ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023; - di tutti i Verbali della Procedura e, in particolare: (i) del Verbale prot. n. 4615 dell’11 marzo 2026 in ordine alla valutazione di “completezza e correttezza” della documentazione amministrativa presentata dal RTI Albert Engineering & Project S.r.l. e della conseguente ammissione dello stesso alle fasi successive della Procedura; (ii) del Verbale prot. n. 4653 del 17 marzo 2026, nella parte in cui è stata confermata l’ammissione del RTI Albert Engineering & Project S.r.l. alle successive fasi della Procedura; (iii) del Verbale prot. n. 5329 del 19 marzo 2026; (iv) del Verbale di seduta riservata prot. 7194 del 20 aprile 2026 relativo alle operazioni di verifica della “sostenibilità economico/finanziaria” ai sensi dell’art. 23 del Disciplinare delle offerte dei concorrenti Free Energia e RTI Albert Engineering & Project S.r.l., ivi compresi i relativi pareri e relazioni tecniche ivi allegati e richiamati per “relationem”, tra cui: (a) Il Parere prot. n. 7170 del 27 aprile 2026 reso dal Responsabile Ufficio Contabilità ATER Verona Dott.ssa Emiliani e dal supporto finanziario al RUP Dott. Bolner sulla sostenibilità economico/finanziaria delle offerte dei concorrenti Free Energia e RTI Albert Engineering & Project S.r.l., ivi compresi i relativi documenti e pareri richiamati per relationem; (b) il Parere del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici Direzione Commissione Valutazioni (NUVV) sulla sostenibilità della Proposta presentata, in proprio, dalla Società Albert Engineering S.r.l. in riscontro all’Avviso Pubblico di sollecitazione ai sensi del comma 16 dell’art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 indetto da ATER Verona, acquisito con nota prot. n. 2312 del 6 febbraio 2026 e richiamato nella nota prot. 5123 del 24 marzo 2026; (c) il Parere DIPE – RGS di cui all’art. 18-bis del D.L. n. 36/2022 sulla sostenibilità della Proposta presentata, in proprio, dalla Società Albert Engineering S.r.l. in riscontro all’Avviso Pubblico di sollecitazione ai sensi del comma 16 dell’art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 indetto da ATER Verona, acquisito con nota prot. 4847 del 19 marzo 2026; - della nota ATER Verona prot. n. 8971 del 29 maggio 2026, recante il rigetto dell’istanza di annullamento/riesame in autotutela ai sensi degli artt. 21 nonies e 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 presentata dalla Free Energia in data 22 maggio 2026; nonché in parte qua e per quanto occorrer possa: - della nota ATER Verona prot. 5601 del 31 marzo 2026, con la quale sono state richieste informazioni alla Free Energia in ordine a ravvisate presunte anomalie nella documentazione economico finanziaria; - della nota ATER Verona prot. n. 6840 del 21 aprile 2026, con la quale è stato richiesto alla Free Energia di assorbire le modifiche/integrazioni alla bozza di convenzione e relativa matrice dei rischi in ragione delle valutazioni medio tempore pervenute dal DIPE e delle relative osservazioni sulla sostenibilità della Proposta presentata dalla Società Albert Engineering S.r.l. in riscontro all’Avviso Pubblico di sollecitazione ai sensi del comma 16 dell’art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 indetto da ATER Verona; - del Bando di gara, del Disciplinare di Gara, dello Schema di Convenzione e di ogni altro atto della legge di Gara, ove diretto a ribadire e/o supportare l’interpretazione adottata dall’Ente resistente in ordine agli esiti della Procedura; - nonché, di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli su indicati, ancorché non conosciuto negli estremi e nel contenuto; e per il conseguente accertamento dell’illegittima mancata esclusione RTI Albert Engineering & Project S.r.l. dalla Procedura e del contestuale diritto della Ricorrente alla riammissione, con conseguente aggiudicazione in favore di quest’ultima del Lotto 2 della Procedura; nonché per la condanna, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, dell’Ente resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione del Lotto 2 della Procedura in favore della Ricorrente, ovvero il subentro di quest’ultima nel contratto medio tempore stipulato; ovvero per la condanna dell’Ente resistente al risarcimento dei danni subìti e subendi per effetto dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione oggetto della presente impugnazione, da quantificarsi in corso di causa. Con il ricorso incidentale depositato da Albert Engineering & Project S.r.l. il 6/7/2026: Per l’annullamento - della mancata esclusione della Free Energia S.p.A. alla Procedura Aperta indetta da ATER Verona per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, dei servizi integrati di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà della medesima S.A. per ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nella Delibera n. 4/17721 del 4 maggio 2026; - in parte qua, della Delibera n. 4/17721 del 4 maggio 2026, avente ad oggetto “Finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 e ss del D. Lgs. n. 36/2023, degli interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà di ATER Verona comprensivi della progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico finalizzati alla realizzazione di lavori che possano beneficiare degli incentivi previsti sia dal Conto Termico sia dalla Misura PNRR M.7-Investimento 17 RePowerEU in attuazione del Regolamento (UE) 2023/45 del 27 febbraio 2023, nonché dell’esercizio, condizione e manutenzione degli impianti tecnologici degli immobili in uso e nella disponibilità dell’Ater Verona – LOTTO 2. Aggiudicazione ai sensi dell’art. 193 c 11 lett. b) D. Lgs 36/2023: esame e determinazioni”, limitatamente alla sola parte in cui non è stata disposta l’esclusione della ricorrente principale Free Energia S.p.A. per ulteriori ragioni rispetto a quelle ivi indicate, come meglio specificato nel presente ricorso incidentale; - in parte qua, di tutti i verbali, limitatamente alle parti in cui non hanno previsto l’estromissione dalla Procedura della Free Energia S.p.A. e segnatamente del: • Verbale della Commissione di gara n. 1, prot. n. 4615 del 17 marzo 2026 di apertura della documentazione amministrativa; • Verbale della Commissione di gara n. 2, prot. n. 4653 del 17 marzo 2026 di analisi della documentazione amministrativa a seguito di soccorso istruttorio; • Verbale della Commissione di gara, prot. n. 4655 del 17 marzo 2026 di apertura dell’offerta tecnica; • Verbale della Commissione di gara, prot. n. 4717 del 18 marzo 2026 di esame dell’offerta tecnica; • Verbale della Commissione di gara, prot. n. 5329 del 27 marzo 2026 di apertura dell’offerta economica; • Verbale della Commissione di gara, prot. n. 7194 del 27 aprile 2026 di valutazione della sostenibilità economico – finanziaria dell’offerta; - del provvedimento con cui è stata disposta l’ammissione della Free Energia S.p.A. in ragione di quanto dalla stessa riscontrato con note prot. nn. 5409 del 27 marzo 2026 e 5455 del 30 marzo 2026, comunque denominato, allo stato non noto e di estremi non conosciuti; - ove occorrer possa, in parte qua della nota ATER prot. n. 5186 del 25.3.2026; - ove occorrer possa, della nota ATER prot. n. 5601 del 31.3.2026, nella parte in cui non effettuava un supplemento istruttorio circa l’equivalenza delle tutele del CCNL dichiarato da Free Energia con quelli indicati dalla S.A; - ove occorrer possa, in parte qua della nota del Rup, Prot. n. 6840 del 21.04.2026, sempre limitatamente alle parti in cui non dispone l’esclusione di Free Energia per le ragioni meglio specificate nel ricorso; - ove occorrer possa, in parte qua, sempre limitatamente alle parti in cui non dispongono l’esclusione di Free Energia per le ragioni meglio specificate nel ricorso, dei pareri resi nell’ambito del procedimento di verifica di sostenibilità delle offerte presentate e segnatamente del: • Parere tecnico reso dallo Studio Zanetti Cacciavillan Purghé Associati avente ad oggetto la “Valutazione dell’adeguatezza e sostenibilità dei PEF presentati dai concorrenti nell’ambito della procedura ex art. 193 del D.Lgs. 36/2026”, prot. n. 6193 del 13 aprile 2026; • Parere reso dallo Studio Zanetti Cacciavillan Purghé Associati avente ad oggetto “osservazioni sui chiarimenti forniti in data 21/4/2024 dai concorrenti nell’ambito della procedura ex art. 193 del D.lgs. 36/2023, lotto 1 CIG BA858A290F e lotto 2 CIG BA858B47EA”, prot. n. 6983 del 23 aprile 2026; • Parere reso dal Dott. Matteo Bolner e dalla Dott.ssa Maria Verbania Emiliani, prot. n. 7170 del 27 aprile 2026; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/ o conseguenziale a quelli gravati, compresi tutti i verbali delle sedute di gara, sempre nei limiti specificati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura per inaffidabilità dell'offerta e aggiudicazione del Lotto 2 a un RTI concorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura aperta indetta da ATER Verona per l'affidamento, mediante finanza di progetto, di interventi di efficientamento energetico e dei relativi servizi di gestione e manutenzione, nonché l'aggiudicazione del Lotto 2 al RTI controinteressato. Ha dedotto, da un lato, l'illegittimità della propria esclusione, disposta ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023 per ritenuta inaffidabilità dell'offerta, e, dall'altro, l'illegittimità della mancata esclusione del RTI aggiudicatario, con domanda di riammissione, aggiudicazione, subentro o risarcimento. È stato proposto anche ricorso incidentale escludente dal RTI aggiudicatario, volto a ottenere l'esclusione della ricorrente per ulteriori ragioni; il TAR ha rilevato che tale ricorso incidentale non poteva essere esaminato nella fase cautelare per tardività rispetto ai termini di legge. In sede cautelare è stata inoltre esaminata la tardività della documentazione depositata dalla ricorrente oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile e il superamento dei limiti dimensionali non autorizzati degli scritti difensivi.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha dichiarato inammissibile, ai fini della fase cautelare, la documentazione depositata oltre le ore 12:00 del 7 luglio 2026, ritenendo perentori i termini per il deposito di memorie e documenti. Ha applicato la regola secondo cui, pur essendo tecnicamente possibile il deposito telematico fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno, il deposito effettuato dopo le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile si considera effettuato il giorno successivo agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze, risultando quindi tardivo. Il Collegio ha inoltre rinviato alla decisione di merito la valutazione delle conseguenze del superamento dei limiti dimensionali non autorizzati degli scritti difensivi. Quanto al periculum in mora, la ricorrente aveva fondato il pregiudizio irreversibile sulla scadenza del 30 giugno 2026 per l'accesso agli incentivi PNRR, ma tale termine era già decorso alla data della decisione cautelare. Il TAR ha rilevato che, se tale allegazione fosse confermata, verrebbe meno non solo l'urgenza cautelare, ma anche l'interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso. Ha considerato altresì la posizione di ATER Verona, secondo cui l'accoglimento della sospensiva non avrebbe prodotto un vantaggio utile, perché i termini per l'accesso al finanziamento erano scaduti e le risorse esaurite, mentre il GSE aveva già approvato la proposta del RTI aggiudicatario. Il Collegio ha infine osservato che non era stata fornita prova dell'impossibilità di subentro della ricorrente nel contratto eventualmente stipulato in caso di esito favorevole del giudizio. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti non sono stati quindi ravvisati i presupposti per la sospensione. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro in favore di ATER Verona e 1.000 euro in favore della controinteressata, oltre oneri di legge. La trattazione del merito è stata fissata per il 12 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 193 d.lgs. 36/2023
La procedura riguarda un affidamento in concessione mediante finanza di progetto, disciplinato dalle disposizioni richiamate nel bando.
art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
È la disposizione indicata dall'amministrazione quale base giuridica dell'esclusione della concorrente per inaffidabilità dell'offerta.
art. 108 d.lgs. 36/2023
La procedura è stata aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 55 c.p.a.
Disciplina il procedimento cautelare collegiale davanti al giudice amministrativo.
art. 4, comma 2, allegato 2 al c.p.a.
È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. ... Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.
Il deposito telematico oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile è tardivo ai fini dei termini a difesa e della fissazione delle udienze, anche se la ricevuta di accettazione è generata entro le ore 24:00.
art. 73, comma 1, c.p.a.
È richiamato quale disciplina dei termini per il deposito degli atti difensivi.
art. 13-ter allegato 2 al c.p.a.
È richiamato per la possibile applicazione della sanzione pecuniaria conseguente al superamento dei limiti dimensionali degli scritti difensivi.
artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990
Sono stati richiamati dalla ricorrente nell'istanza di annullamento o riesame in autotutela, il cui rigetto è stato impugnato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, il deposito effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile, pur se tecnicamente completato entro le ore 24:00, si considera effettuato il giorno successivo agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze; ne consegue la sua tardività e inutilizzabilità nella fase processuale interessata.
- La scadenza del termine temporale cui il ricorrente collega il pregiudizio cautelare può determinare il venir meno del periculum in mora e, se rende definitivamente inutile il bene della vita perseguito, anche la sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale al ricorso.
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente non dimostri che la sospensione dell'atto impugnato gli procurerebbe un vantaggio attuale e concreto, anche in relazione alla possibilità di ottenere il subentro nel contratto eventualmente stipulato.
- Nel bilanciamento cautelare, il giudice deve considerare anche il rischio che la sospensione dell'aggiudicazione determini la perdita di finanziamenti o incentivi già attivati dall'aggiudicatario e la mancata realizzazione dell'intervento pubblico.
- Il ricorso incidentale escludente non può essere esaminato nella fase cautelare se è stato depositato oltre i termini processuali applicabili.
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