Ordinanza n. 413/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Con il ricorso introduttivo: - del provvedimento di aggiudicazione in favore dell’operatore Tre Più Impresa S.r.l, non cognito e oggetto di comunicazione datata 19 febbraio 2026, pubblicato il 27 febbraio 2027 sulla piattaforma informatica della gara, unitamente alla comunicazione stessa; - dei verbali di gara della Commissione n. 1 del 5 novembre 2025, n. 2 del 5 novembre 2025 (con il quale si è valutata l’offerta della ricorrente), n. 3 del 10 novembre 2025 (nel quale si è proseguita la valutazione dell’offerta tecnica della ricorrente), n. 4 del 11 novembre 2025, n. 5 del 18 novembre 2025 (nel quale si è valutata l’offerta tecnica dell’aggiudicataria), n. 6 del 19 novembre 2025 (nel quale si è proseguita la valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria), n. 7 del 21 novembre 2025 (nel quale si è deciso di formulare richiesta di chiarimenti alla S.A.), n. 8 del 19 dicembre 2025 (nel quale, sulla base dei chiarimenti ricevuti, si è pro-seguita la valutazione delle offerte tecniche attribuendo i punteggi per i criteri b.1.1. e b.2.1), n. 9 del 23 dicembre 2025 (con il quale si sono concluse le valutazioni e proposta l’aggiudicazione in favore di TRE Più Impresa S.r.l.); - dei chiarimenti forniti dalla S.A. con e-mail del 18 dicembre 2025 (allegata al verbale della Commissione n. 8); - della Delibera a contrarre del 30 luglio 2025, non conosciuta e salvo diversi estremi; - del Disciplinare di Gara e OEPV pubblicati sulla piattaforma della gara; - del Provvedimento di nomina della Commissione di gara e dei Commissari; - del provvedimento o atto con il quale è stato accertato il possesso dei requisiti in generali e di qualificazione in capo all’aggiudicatario, non conosciuti; - di tutti gli atti di gara, compresi quelli indicati in narrativa e quelli anche non conosciuti. E per l’accertamento dell’interesse e del diritto all’aggiudicazione; per la dichiarazione di inefficacia del contratto se nelle more eventualmente stipulato; per il risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente. Con i (primi) motivi aggiunti depositati il 30 aprile 2026: per l’annullamento, dei medesimi atti e provvedimenti, oltre che l’accoglimento delle restanti conclusioni già contenute nel ricorso introduttivo; Con i (secondi) motivi aggiunti depositati in data 26 giugno 2026: per l’annullamento, previa sospensiva del provvedimento di archiviazione del subprocedimento di verifica della sussistenza di una causa di esclusione non automatica, dell’8 giugno 2026 prot. 36713 pubblicato sulla piattaforma informatica della gara il 10 giugno 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura per interventi di mitigazione acustica in favore dell’operatore economico controinteressato e, con i secondi motivi aggiunti, provvedimento di archiviazione del subprocedimento relativo alla possibile causa di esclusione non automatica dell’aggiudicatario
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti di una procedura aperta bandita dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento di interventi di mitigazione acustica previsti dal Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore. Sono stati contestati l’aggiudicazione, i verbali della commissione relativi alla valutazione delle offerte, i chiarimenti acquisiti dalla stazione appaltante, la delibera a contrarre, il disciplinare di gara, la nomina della commissione e gli atti relativi alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario. La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento dell’interesse e del diritto all’aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di archiviazione dell’8 giugno 2026, relativo al subprocedimento per la verifica della sussistenza di una causa di esclusione non automatica ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 36/2023, riproponendo anche i vizi già dedotti contro gli atti di gara. La ricorrente ha inoltre evidenziato l’esistenza di un separato ricorso proposto da altro operatore economico partecipante alla medesima procedura, con prospettiva di impugnazione dello stesso provvedimento di archiviazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato con i secondi motivi aggiunti. La decisione cautelare è stata motivata dalla rilevanza della procedura, dalla pluralità e complessità delle censure e dall’opportunità di una trattazione congiunta con il separato ricorso avente a oggetto la medesima procedura e il medesimo provvedimento di archiviazione. Ha assunto rilievo anche la posizione della stazione appaltante, che aveva comunicato di ritenere opportuno non procedere alla stipula del contratto in attesa della sentenza di primo grado. Il TAR non ha definito nel merito i vizi dedotti né le domande di aggiudicazione, inefficacia del contratto o risarcimento. Ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 1° ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. 36/2023
La procedura di affidamento oggetto del contenzioso è qualificata come procedura aperta disciplinata dall’art. 71 del d.lgs. 36/2023.
art. 95 d.lgs. 36/2023
causa di esclusione non automatica
La norma è richiamata quale base normativa del subprocedimento diretto a verificare la sussistenza di una causa di esclusione non automatica dell’aggiudicatario.
art. 55 c.p.a.
Il TAR richiama la disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo e, valutate le circostanze concrete, accoglie l’istanza sospensiva.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa a una procedura di gara, la rilevanza della procedura, la pluralità e complessità delle censure e l’opportunità di una trattazione congiunta con un separato giudizio avente oggetto connesso possono giustificare la sospensione dell’atto impugnato, soprattutto quando la stessa stazione appaltante abbia ritenuto opportuno non procedere alla stipula del contratto nelle more della definizione del contenzioso.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche rispetto al provvedimento di archiviazione di un subprocedimento volto a verificare una causa di esclusione non automatica dell’aggiudicatario, quando la definizione della relativa controversia incide sulla prosecuzione della gara e sulla stipula del contratto.
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