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Ordinanza

Ordinanza n. 417/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie datato 20 maggio 2026, notificato in pari data, con il quale è stata respinta l'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. n.151/2001 presentata dal ricorrente per il ricongiungimento familiare presso uffici siti nel Comune di Napoli; - della presupposta comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prot. -OMISSIS- del 10 marzo 2026, formulata dal Servizio Ispettori della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso il parere negativo espresso dalla Questura di Belluno, non conosciuto, nonché la nota prot. -OMISSIS- del 13 aprile 2026 concernente l'accesso parziale agli atti.

Giustizia amministrativa202601039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso uffici della Polizia di Stato siti nel Comune di Napoli, connesso a comunicazione dei motivi ostativi, parere negativo della Questura e nota di accesso parziale agli atti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (poliziotto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, Viceispettore della Polizia di Stato formalmente assegnato alla Questura di Belluno, ha impugnato il diniego della richiesta di assegnazione temporanea presso una sede nel Comune di Napoli, motivata dalla recente nascita del secondo figlio, dalla necessità di assistere il minore e dal stabile impiego della moglie nel medesimo Comune, dove risiede il nucleo familiare. Il diniego era fondato genericamente sulla carenza di organico nel ruolo degli Ispettori e sulla necessità di assicurare, anche in vista del collocamento in quiescenza di due dipendenti, l'affiancamento e la formazione degli agenti recentemente assegnati. Il ricorrente ha dedotto l'inadeguatezza della motivazione e l'illegittimità del diniego, evidenziando di non avere mai prestato servizio effettivo presso la Questura di Belluno dalla formale assegnazione del settembre 2025, essendo stato dapprima aggregato temporaneamente ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 254/1999 e poi collocato in congedo parentale. Ha inoltre prodotto la documentazione relativa all'assegnazione, il 4 febbraio 2026, di sette nuovi Viceispettori alla Questura di Belluno. L'Amministrazione si è costituita depositando una relazione degli uffici, senza fornire difese puntuali rispetto alle contestazioni del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, senza disporre direttamente l'assegnazione temporanea. Ha ritenuto che, anche nel regime speciale applicabile alle Forze di polizia, il diniego ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 debba essere sorretto da una motivazione particolarmente stringente, riferita alla concreta indispensabilità o insostituibilità del dipendente nella sede di provenienza. Nel caso concreto, le generiche esigenze organiche e di servizio prospettate dall'Amministrazione non risultavano adeguatamente rapportate alla specifica posizione del ricorrente, poiché egli non aveva mai prestato servizio effettivo presso la Questura di Belluno e risultavano assegnati alla stessa sede sette nuovi Viceispettori. La relazione amministrativa non aveva inoltre fornito chiarimenti puntuali sugli elementi dedotti nel ricorso. Il Collegio ha ravvisato anche il periculum in mora, dato dalle esigenze di assistenza al figlio minore. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di riesaminare l'istanza entro il 15 settembre 2026, nel rispetto dell'effetto conformativo dell'ordinanza, fissando l'udienza pubblica di merito al 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge, sono state poste a carico dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali

    La disposizione consente l'assegnazione temporanea del dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni, subordinandola alla disponibilità del posto e agli assensi amministrativi; il dissenso deve essere adeguatamente motivato. Nel caso esaminato, la motivazione del diniego è stata ritenuta insufficiente rispetto alla concreta posizione del dipendente.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all’Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio

    Per il personale delle Forze di polizia l'art. 42-bis si applica alle richieste presso uffici della stessa Forza; il diniego può fondarsi su motivate esigenze organiche o di servizio, ma resta soggetto a un obbligo motivazionale particolarmente stringente, riferito alla concreta indispensabilità o insostituibilità del dipendente.

  • art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019

    Ha introdotto nell'art. 45 del d.lgs. 95/2017 il comma 31-bis relativo all'applicazione dell'art. 42-bis al personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione della difesa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, impugnata insieme al diniego finale.

  • art. 7 d.P.R. 254/1999

    È richiamato in relazione ai precedenti provvedimenti di aggregazione temporanea che avevano impedito al ricorrente di prestare servizio effettivo presso la Questura di Belluno.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito l'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, in presenza di fumus e di pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • Nel regime speciale applicabile al personale delle Forze di polizia, il diniego dell'assegnazione temporanea richiesta ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 può essere fondato su motivate esigenze organiche o di servizio, ma deve comunque contenere una motivazione particolarmente stringente, riferita alla concreta indispensabilità o insostituibilità del dipendente nella sede di provenienza.
  • La motivazione del diniego ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 non è adeguata quando si limita a richiamare genericamente carenze di organico o esigenze organizzative senza dimostrare, con riguardo all'effettivo impiego del dipendente e alla situazione della sede, perché il suo trasferimento temporaneo comprometterebbe concretamente il servizio.
  • Nel giudizio cautelare contro il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, la documentata esigenza del genitore di prestare assistenza al figlio minore può integrare un pregiudizio grave e irreparabile, giustificando l'ordine di riesame dell'istanza.
  • Quando l'Amministrazione non controdeduce puntualmente agli elementi fattuali dedotti dal ricorrente e si limita a depositare una relazione generica, tale difesa non è sufficiente a dimostrare la concretezza delle esigenze organiche o di servizio poste a fondamento del diniego.
  • L'accoglimento cautelare della domanda contro il diniego di assegnazione temporanea può essere disposto ai soli fini del riesame, senza che il giudice sostituisca la propria valutazione a quella dell'Amministrazione; il riesame deve rispettare l'effetto conformativo derivante dai rilievi dell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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