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Ordinanza

Ordinanza n. 415/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Con il ricorso introduttivo: - della Delibera n. 3/17720 del 4 maggio 2026 dell’ATER Verona, con la quale, relativamente alla Procedura Aperta “Finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 e ss del D. Lgs. n. 36/2023, degli interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà ATER Verona comprensivi della progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico finalizzati alla realizzazione di lavori che possano beneficiare degli incentivi previsti sia dal Conto termico sia dalla Misura PNRR M.7-Investimento 17 RePowerEU in attuazione del Regolamento (UE) 2023/45 del 27 febbraio 2023, nonché dell’esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici degli immobili in uso e nella disponibilità dell’ATER Verona”, sono state disposte l’aggiudicazione del Lotto 1 (CIG: BA858A290F) in favore della Società Albert Engineering S.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del RTI costituendo con la City Green Light S.p.A. e la contestuale esclusione della Free Energia S.p.A. ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36; - della nota del 4 maggio 2026 dell’ATER Verona, con la quale è stata comunicata l’esclusione della Free Energia S.p.A. ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023; - di tutti i Verbali della Procedura e, in particolare: (i) del Verbale prot. n. 4617 dell’11 marzo 2026 in ordine alla valutazione di “completezza e correttezza” della documentazione amministrativa presentata dal RTI Albert Engineering & Project S.r.l. e della conseguente ammissione dello stesso alle fasi successive della Procedura; (ii) del Verbale prot. n. 4652 del 17 marzo 2026, nella parte in cui è stata confermata l’ammissione del RTI Albert Engineering & Project S.r.l. alle successive fasi della Procedura; (iii) del Verbale prot. n. 5332 del 19 marzo 2026; (iv) del Verbale di seduta riservata prot. 7194 del 20 aprile 2026 relativo alle operazioni di verifica della “sostenibilità economico/finanziaria” ai sensi dell’art. 23 del Disciplinare delle offerte dei concorrenti Free Energia e RTI Albert Engineering & Project S.r.l., ivi compresi i relativi pareri e relazioni tecniche ivi allegati e richiamati per “relationem”, tra cui: (a) il Parere prot. n. 7170 del 27 aprile 2026 reso dal Responsabile Ufficio Contabilità ATER Verona Dott.ssa Emiliani e dal supporto finanziario al RUP sulla sostenibilità economico/finanziaria delle offerte dei concorrenti Free Energia e RTI Albert Engineering & Project S.r.l., ivi compresi i relativi documenti e pareri richiamati per relationem; (b) il Parere del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici Direzione Commissione Valutazioni (NUVV) sulla sostenibilità della Proposta presentata, in proprio, dalla Società Albert Engineering S.r.l. in riscontro all’Avviso Pubblico di sollecitazione ai sensi del comma 16 dell’art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 indetto da ATER Verona, acquisito con nota prot. n. 2312 del 6 febbraio 2026 e richiamato nella nota prot. 5123 del 24 marzo 2026; (c) il Parere DIPE – RGS di cui all’art. 18-bis del D.L. n. 36/2022 sulla sostenibilità della Proposta presentata, in proprio, dalla Società Albert Engineering S.r.l. in riscontro all’Avviso Pubblico di sollecitazione ai sensi del comma 16 dell’art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 indetto da ATER Verona, acquisito con nota prot. 4847 del 19 marzo 2026; - della nota ATER Verona prot. n. 8971 del 29 maggio 2026, recante il rigetto dell’istanza di annullamento/riesame in autotutela ai sensi degli artt. 21 nonies e 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dalla Free Energia in data 22 maggio 2026; nonché in parte qua e per quanto occorrer possa: - della nota ATER Verona prot. 5600 del 31 marzo 2026, con la quale sono state richieste informazioni alla Free Energia in ordine a ravvisate presunte anomalie nella documentazione economico- finanziaria; - della nota ATER Verona prot. n. 6843 del 21 aprile 2026, con la quale è stato richiesto alla Free Energia di assorbire le modifiche/integrazioni alla bozza di convenzione e relativa matrice dei rischi in ragione delle valutazioni medio tempore pervenute dal DIPE e delle relative osservazioni sulla sostenibilità della Proposta presentata dalla Società Albert Engineering S.r.l. in riscontro all’Avviso Pubblico di sollecitazione ai sensi del comma 16 dell’art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 indetto da ATER Verona; - del Bando di gara, del Disciplinare di Gara, dello Schema di Convenzione e di ogni altro atto della legge di Gara, ove diretto a ribadire e/o supportare l’interpretazione adottata dall’Ente resistente in ordine agli esiti della Procedura; - nonché, di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli su indicati, ancorché non conosciuto negli estremi e nel contenuto; e per il conseguente accertamento dell’illegittima mancata esclusione RTI Albert Engineering & Project S.r.l. dalla Procedura e del contestuale diritto della Ricorrente alla riammissione, con conseguente aggiudicazione in favore di quest’ultima del Lotto 1 della Procedura; nonché per la condanna previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, dell’Ente resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione del Lotto 1 della Procedura in favore della Ricorrente, ovvero il subentro di quest’ultima nel contratto medio tempore stipulato; ovvero per la condanna dell’Ente resistente al risarcimento dei danni subìti e subendi per effetto dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione oggetto della presente impugnazione, da quantificarsi in corso di causa. Con il ricorso incidentale depositato da Albert Engineering il 6/7/2026: Per l’annullamento - della mancata esclusione della Free Energia S.p.A. dalla Procedura Aperta indetta da ATER Verona per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, dei servizi integrati di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà della medesima S.A. per ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nella Delibera n. 3/17720 del 4 maggio 2026; - in parte qua, della Delibera n. 3/17720 del 4 maggio 2026, avente ad oggetto “Finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 e ss del D. Lgs. n. 36/2023, degli interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà di ATER Verona comprensivi della progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico finalizzati alla realizzazione di lavori che possano beneficiare degli incentivi previsti sia dal Conto Termico sia dalla Misura PNRR M.7-Investimento 17 RePowerEU in attuazione del Regolamento (UE) 2023/45 del 27 febbraio 2023, nonché dell’esercizio, condizione e manutenzione degli impianti tecnologici degli immobili in uso e nella disponibilità dell’Ater Verona – LOTTO 1. Aggiudicazione ai sensi dell’art. 193 c 11 lett b) d.Lgs. 36/2023: esame e determinazioni”, limitatamente alla sola parte in cui non è stata disposta l’esclusione della ricorrente principale Free Energia S.p.A. per ulteriori ragioni rispetto a quelle ivi indicate, come meglio specificato nel ricorso incidentale; - in parte qua, di tutti i verbali, limitatamente alle parti in cui non hanno previsto l’estromissione dalla Procedura della Free Energia S.p.A. e segnatamente del: • Verbale della Commissione di gara n. 1, prot. n. 4617 del 17 marzo 2026 di apertura della documentazione amministrativa; • Verbale della Commissione di gara n. 2, prot. n. 4652 del 17 marzo 2026 di analisi della documentazione amministrativa a seguito di soccorso istruttorio; • Verbale della Commissione di gara, prot. n. 4654 del 17 marzo 2026 di apertura dell’offerta tecnica; • Verbale della Commissione di gara, prot. n. 4714 del 28 marzo 2026 di esame dell’offerta tecnica; • Verbale della Commissione di gara, prot. n. 5332 del 27 marzo 2026 di apertura dell’offerta economica; • Verbale della Commissione di gara, prot. n. 7194 del 27 aprile 2026 di valutazione della sostenibilità economico – finanziaria dell’offerta; - del provvedimento con cui è stata disposta l’ammissione della Free Energia S.p.A. in ragione di quanto dalla stessa riscontrato con note prot. nn. 5410 del 27 marzo 2026 e 5453 del 30 marzo 2026, comunque denominato, allo stato non noto e di estremi non conosciuti; - ove occorrer possa, in parte qua della nota ATER prot. n. 5185 del 25.3.2026; - ove occorrer possa, della nota ATER prot. n. 5600 del 31.3.2026, nella parte in cui non effettuava un supplemento istruttorio circa l’equivalenza delle tutele del CCNL dichiarato da Free Energia con quelli indicati dalla S.A; - ove occorrer possa, in parte qua della nota del Rup, prot. n. 6843 del 21.04.2026, sempre limitatamente alle parti in cui non dispone l’esclusione di Free Energia per le ragioni meglio specificate nel ricorso; - ove occorrer possa, in parte qua, sempre limitatamente alle parti in cui non dispongono l’esclusione di Free Energia per le ragioni meglio specificate nel ricorso, dei pareri resi nell’ambito del procedimento di verifica di sostenibilità delle offerte presentate e segnatamente del: • Parere tecnico reso dallo Studio Zanetti Cacciavillan Purghé Associati avente ad oggetto la “Valutazione dell’adeguatezza e sostenibilità dei PEF presentati dai concorrenti nell’ambito della procedura ex art. 193 del D.lgs. 36/2026”, prot. n. 6183 del 13 aprile 2026; • Parere reso dallo Studio Zanetti Cacciavillan Purghé Associati avente ad oggetto “osservazioni sui chiarimenti forniti in data 21/4/2024 dai concorrenti nell’ambito della procedura ex art. 193 del D.lgs. 36/2023, lotto 1 CIG BA858A290F e lotto 2 CIG BA858B47EA”, prot. n. 6983 del 23 aprile 2026; • Parere reso dal Dott. Matteo Bolner e dalla Dott.ssa Maria Verbania Emiliani, prot. n. 7170 del 27 aprile 2026; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/ o conseguenziale a quelli gravati, compresi tutti i verbali delle sedute di gara, sempre nei limiti specificati.

Giustizia amministrativa202601119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura per inaffidabilità dell'offerta e aggiudicazione del Lotto 1 a un RTI concorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione disposta da ATER Verona ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023 e la contestuale aggiudicazione del Lotto 1 a un RTI concorrente, deducendo sia l'illegittimità della propria esclusione sia l'illegittima ammissione e mancata esclusione dell'aggiudicatario. Ha chiesto la sospensione degli atti, la riammissione e l'aggiudicazione in proprio favore, ovvero il subentro nel contratto eventualmente stipulato, nonché il risarcimento del danno. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale escludente, deducendo ulteriori ragioni di esclusione della ricorrente, ma il TAR ha rilevato che tale ricorso non poteva essere esaminato nella fase cautelare per il mancato rispetto dei termini di legge. Il giudice ha inoltre dichiarato inammissibile, ai fini della fase cautelare, la documentazione depositata oltre le ore 12:00 del 7 luglio 2026, ritenendo perentori i termini per il deposito di memorie e documenti. Ha infine rilevato il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli scritti difensivi, riservandosi i conseguenti provvedimenti nella definizione del merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. La ricorrente aveva fondato il periculum in mora sulla scadenza, il 30 giugno 2026, del termine per accedere agli incentivi della Misura PNRR M.7-I.17, sostenendo che la perdita dell'incentivo avrebbe impedito la reintegrazione in forma specifica. Alla data della decisione cautelare tale termine era già scaduto; pertanto, ove l'allegazione fosse stata confermata, sarebbe potuto venire meno non solo il periculum, ma anche l'interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso. ATER Verona ha inoltre dedotto che le risorse destinate alle ESCo erano esaurite e che l'eventuale mancata tempestiva esecuzione del progetto aggiudicato avrebbe comportato la perdita del finanziamento già richiesto dall'RTI aggiudicatario. Il TAR ha tuttavia rilevato che non era stata provata l'impossibilità di subentro della ricorrente nel contratto in caso di esito favorevole del giudizio. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti non sono stati comunque ravvisati i presupposti per la sospensione. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 12 novembre 2026. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 in favore di ATER Verona e in euro 1.000,00 in favore della controinteressata, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza dei presupposti cautelari.

  • art. 4, comma 2, allegato 2 al c.p.a.

    È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. [...] Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.

    Il deposito telematico effettuato l'ultimo giorno utile oltre le ore 12:00 è considerato, ai fini dei termini a difesa e della fissazione delle udienze, come effettuato il giorno successivo e quindi tardivo.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato in relazione ai termini per il deposito degli atti difensivi, il cui rispetto è stato ritenuto perentorio.

  • art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa dell'esclusione della ricorrente per l'inaffidabilità dell'offerta, questione oggetto dell'impugnazione cautelare ma non definita nel merito.

  • art. 13-ter dell'allegato 2 al c.p.a.

    Richiamato con riguardo alla possibile sanzione pecuniaria per il superamento dei limiti dimensionali degli atti difensivi; la relativa applicazione è stata riservata alla decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, il deposito telematico di memorie o documenti effettuato l'ultimo giorno utile oltre le ore 12:00 è considerato effettuato il giorno successivo ai fini dei termini a difesa e della fissazione delle udienze; ne consegue la sua tardività e l'inammissibilità nella fase processuale interessata.
  • La tutela cautelare richiede un pregiudizio concreto e attuale: se il termine esterno dal quale dipende il vantaggio perseguito è già scaduto, può venir meno il periculum in mora e, ove il vantaggio non sia più conseguibile, anche l'interesse concreto e attuale al ricorso.
  • La mera scadenza di un termine per l'accesso a un incentivo non dimostra di per sé l'impossibilità del subentro nel rapporto contrattuale: tale impossibilità deve essere specificamente provata dalla parte che invoca il pregiudizio irreparabile.
  • Nel bilanciamento cautelare, il giudice deve considerare sia il pregiudizio allegato dal ricorrente sia gli effetti che la sospensione produrrebbe sulla realizzazione dell'intervento e sulla conservazione dei finanziamenti pubblici, negando la misura quando non emergano vantaggi cautelari concreti e prevalenti.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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