Cassazione Civile, Ordinanza n. 26501/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a una socia uscente di una società in nome collettivo. In primo grado e in appello era stata richiesta la determinazione e liquidazione della quota sociale spettante alla socia uscente, con contestazione del valore dell’attivo sociale. In particolare, la ricorrente sosteneva che nella liquidazione dovessero essere inclusi: a) un credito della società verso i soci superstiti derivante dallo sconfinamento di un fabbricato di loro proprietà su terreno sociale, ritenuto situazione già idonea a generare una posta attiva; b) il valore di un terreno di proprietà sociale, che la Corte territoriale aveva considerato pertinenza del fabbricato contiguo e non edificabile; c) il valore di un manufatto adibito ad autolavaggio, che la Corte d’appello aveva escluso dall’attivo sociale per la sua modesta o nulla consistenza economica. Con il primo motivo di ricorso la socia denunciava violazione degli artt. 938 e 2289 c.c., nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che lo sconfinamento del fabbricato dei convenuti avesse generato un credito attivo in capo alla società da considerare nella liquidazione della quota. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 817 e 2289 c.c., oltre a vizi motivazionali, contestando la qualificazione del terreno come pertinenza, la sua non edificabilità e il criterio di stima adottato. Con il terzo motivo lamentava omesso esame circa la mancata valorizzazione del manufatto autolavaggio, affermando che esso era stato realizzato interamente sul terreno sociale e quindi avrebbe dovuto essere compreso nell’attivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che lo sconfinamento del fabbricato potesse essere considerato, in difetto di una concreta pretesa già avanzata dalla società, una "operazione in corso" ai sensi dell’art. 2289, comma 3, c.c. e dunque una sopravvenienza attiva da computare nella liquidazione della quota del socio uscente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, sotto veste formale di violazione di legge, a sollecitare una rivalutazione del merito sull’esistenza del vincolo pertinenziale e sul valore del terreno, accertamenti riservati al giudice di merito se sorretti da motivazione congrua. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso il manufatto autolavaggio dall’attivo sociale per il suo sostanziale difetto di valore economico. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La liquidazione della quota del socio uscente deve tener conto delle operazioni in corso solo quando esistano situazioni già in atto o comunque conseguenti in modo necessario e inevitabile a rapporti giuridici preesistenti, idonee a generare utili o spese; non basta una mera situazione di fatto astrattamente produttiva di un credito, se non sia stata concretamente attivata o azionata.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l’esistenza di una posta attiva derivante dallo sconfinamento edilizio, ma la Corte non ne accoglie la prospettazione, valorizzando piuttosto la mancanza del presupposto dell’operazione in corso.
È invocato per contestare la qualificazione del terreno come pertinenza; la Corte ribadisce che l’accertamento della pertinenzialità è giudizio di fatto del merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla motivazione.
È richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla determinazione e liquidazione della quota del socio uscente.
Sono i parametri di censura invocati dalla ricorrente per violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne esclude la fondatezza o l’ammissibilità nei casi concreti.
È richiamato nella doglianza di nullità della sentenza, ma la Corte non ravvisa alcun vizio riconducibile alla motivazione apparente o mancante.
Sono invocati per contestare il modo di valutare le prove e gli accertamenti tecnici; la Corte osserva che la censura mira in realtà a ottenere un nuovo esame del merito.
art. 111 Cost.
È richiamato dalla ricorrente come parametro di validità della motivazione, ma senza esito favorevole.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione della quota del socio uscente, una posta attiva può essere considerata solo se integra una vera e propria "operazione in corso", cioè una situazione già concretamente in atto o inevitabilmente derivante da rapporti giuridici preesistenti e idonea a produrre utili o spese; non è sufficiente un mero fatto potenzialmente generatore di credito se non si sia tradotto in una pretesa attuale o azionata.
- La qualificazione di un bene come pertinenza e la verifica della sua destinazione stabile al servizio di un altro bene costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e corretta.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente dedotta come violazione di legge o omesso esame di fatto, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e degli accertamenti tecnici.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, limitandosi a criticare argomentazioni ulteriori o meramente confermative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26412/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26413/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26414/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26415/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26417/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26426/2022 del 08/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →