Cassazione Civile, Ordinanza n. 01624/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un socio, titolare dell'80% di una società a ristretta base partecipativa, un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, assumendo la percezione di maggiori utili extracontabili distribuiti dalla società per l'anno 2005. La CTR aveva parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, ma aveva ridotto il maggior reddito di capitale imputato al socio ritenendo, sulla base della sentenza resa nei confronti della società, che non esistessero maggiori ricavi occulti da cessione di immobili e che quindi la sola somma da riprendere a tassazione fosse quella relativa a costi indeducibili per leasing di autovetture, da imputare pro quota ai soci come reddito di capitale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso oltre i limiti della domanda facendo proprie le argomentazioni della sentenza sulla società per escludere la pretesa verso il socio; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., perché la CTR avrebbe attribuito efficacia di giudicato a una sentenza non ancora passata in giudicato; 3) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973, 54 DPR 600/1972, 2609 e 2729 c.c. e ss., per erronea conferma dell'accertamento di insussistenza dei maggiori utili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi e assorbito il terzo. Ha affermato che, nelle società a ristretta base partecipativa, l'avviso emesso nei confronti del socio presuppone in modo indefettibile la validità dell'accertamento relativo alla società; solo l'annullamento definitivo dell'atto societario per vizi attinenti al merito della pretesa fiscale può fare stato e travolgere la presunzione di distribuzione degli utili ai soci. Nel caso concreto, invece, la CTR aveva fondato la decisione sull'annullamento dell'accertamento verso la società in forza di una sentenza non ancora passata in giudicato, poi anche successivamente cassata con rinvio. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come divieto di pronuncia oltre i limiti della domanda; la Corte esclude però che il vizio sia correttamente configurato nel caso concreto e valorizza piuttosto il problema dell'efficacia del precedente giudicato.
richiamato per negare che una decisione non ancora passata in giudicato possa fare stato sull'accertamento dei maggiori ricavi della società.
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per affermare che solo il giudicato formale-sostanziale può produrre effetti vincolanti.
art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973
richiamato dal ricorrente come norma sull'accertamento dei redditi d'impresa e sulla ricostruzione induttiva dei ricavi.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla ripresa a tassazione.
richiamato dal ricorrente con riferimento alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento notificato al socio per utili extracontabili presuppone la validità dell'accertamento societario da cui deriva la presunzione di distribuzione.
- L'annullamento dell'avviso emesso nei confronti della società travolge l'accertamento verso il socio solo se interviene con decisione passata in giudicato e per ragioni attinenti al merito della pretesa tributaria; se invece l'annullamento è fondato su vizi di rito o su una decisione non definitiva, non si forma un giudicato sostanziale opponibile ai soci.
- Il giudice di merito non può considerare definitivamente inesistente la pretesa fiscale verso il socio in base a una sentenza resa nei confronti della società che non sia ancora passata in giudicato, né può fondare su tale decisione l'elisione della presunzione di distribuzione degli utili.
- Quando la decisione impugnata si fonda su un precedente poi cassato, il rinvio è necessario per un nuovo esame conforme al principio per cui solo il giudicato definitivo può incidere sull'accertamento dei ricavi non contabilizzati e della conseguente imputazione ai soci.
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