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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41434/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Marchese impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di dissequestro dei beni sottoposti a sequestro preventivo (decreto 19/03/2019) con riferimento ai reati attribuiti: reati fiscali (art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. 74/2000) e, erroneamente a suo dire, anche al reato associativo (art. 416 c.p.). Primo motivo: si censura che il vincolo cautelare non era stato disposto con riferimento al reato associativo perché il provvedimento genetico e la richiesta del P.M. avrebbero riguardato solo i reati fiscali, per cui il mantenimento del sequestro per l'art. 416 c.p. sarebbe illegittimo. Secondo motivo: si deduce la violazione del principio di preclusione tra misure cautelari e misure di prevenzione (d.lgs. 159/2011), sostenendo che il sequestro preventivo e la confisca preventiva riguardano gli stessi beni e pertanto si tratterebbe di duplicazione e di preclusione processuale.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo l'inammissibilità è stata pronunciata per carenza di autosufficienza del ricorso: il ricorrente non ha allegato gli atti cautelari (la domanda del P.M. o il provvedimento genetico) necessari per dimostrare il mutamento delle circostanze dedotte, rendendo la censura generica e priva dei requisiti dell'art. 581 c.p.p.; la doglianza relativa all'art. 157 c.p. è risultata del tutto generica. Sul secondo motivo la Corte lo dichiara manifestamente infondato: richiama il principio secondo cui la preclusione tra misura cautelare e confisca preventiva opera solo se vi è identità del "decisum" (stesse parti, stessa questione di fatto o di diritto e stesse premesse giuridiche/fattuali); trattandosi di misure con finalità e presupposti diversi, la mera coincidenza di beni non determina automaticamente la preclusione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 321-bis cod. proc. pen.

    menzionato come norma dell'appello ex art. 321-bis

    norma procedurale che disciplina l'impugnazione devoluta al tribunale in sede di riesame; contestata nell'ambito del ricorso ma non specificamente sviluppata dalla Corte oltre al riferimento procedurale

  • art. 321 cod. proc. pen.

    richiamato nei motivi di ricorso

    richiesto dal ricorrente per censurare il presunto difetto di riferimento al reato associativo nel provvedimento genetico; la Corte rileva che la censura è generica e non documentata

  • art. 157 cod. pen.

    menzionato nel primo motivo

    citato dal ricorrente ma senza argomentazioni concrete; la Corte rileva la genericità e la mancata specificazione

  • art. 416 cod. pen.

    reato di associazione (contestato nella fase di sequestro)

    la questione riguardava se il sequestro fosse stato adottato anche con riferimento a questo reato; la Corte non entra nel merito per carenza documentale del ricorso

  • art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. 74/2000

    reati fiscali indicati nel provvedimento genetico

    i beni erano stati sequestrati anche in relazione a reati fiscali; il ricorrente sosteneva che il sequestro riguardasse solo tali reati

  • d.lgs. 159/2011

    disciplina delle misure di prevenzione e confisca

    invocato per sostenere la preclusione della confisca rispetto al sequestro preventivo; la Corte ricorda che la confisca preventiva e il sequestro cautelare hanno finalità e presupposti diversi e la preclusione sussiste solo con identiche premesse giuridiche e fattuali

  • art. 581 lett. d) cod. proc. pen.

    richiesto nel testo della sentenza come criterio di forma del ricorso

    la mancata specificità dei motivi e l'assenza di elementi fattuali/di diritto richiesti dall'articolo rendono il ricorso inammissibile

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    richiamato per la conseguenza dell'inammissibilità

    stabilisce l'inammissibilità del ricorso quando manchino i requisiti formali e di specificazione dei motivi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    citato in ordine alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria

    consente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata nella motivazione sulla sanzione

    usata per confermare che non si è ravvisata assenza di colpa che escluda la sanzione pecuniaria

  • Giurisprudenza di riferimento (Cass. Sez. 1, n. 20476 del 11/02/2013 e altre)

    Sez. 1, n. 20476 del 11/02/2013, Rv. 255383 - menzionata; altre sentenze indicate per il principio di autosufficienza

    consolidato orientamento secondo cui la preclusione processuale tra misure ablative opera solo quando le misure sono del medesimo tipo e fondate sulle stesse premesse; inoltre riafferma l'obbligo di autosufficienza del ricorso per cassazione

Massime di principio

  • In cassazione penale il ricorso deve essere autosufficiente: se si lamenta l'omessa o travisata valutazione di atti processuali, è obbligatorio allegare o trascrivere integralmente quegli atti; l'assenza comporta inammissibilità.
  • Le doglianze generiche o meramente enunciate, prive di specificazione degli elementi di fatto e diritto, violano l'art. 581 c.p.p. e determinano l'inammissibilità del ricorso (art. 591 c.p.p.).
  • La preclusione tra misure cautelari reali (sequestro) e misure di prevenzione/confisca opera solo se sussiste identità del "decisum": stesse parti, stessa questione di fatto o di diritto e identiche premesse giuridiche; la mera coincidenza di beni non è sufficiente.
  • Quando si contesta l'estensione o l'oggetto di un sequestro è fondamentale dimostrare con atti e documenti la discrepanza tra la richiesta del P.M. / provvedimento genetico e il contenuto del provvedimento cautelare impugnato.
  • Il rischio di inammissibilità comporta anche conseguenze economiche: la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.) se non si prova l'assenza di colpa nella presentazione del ricorso.

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