Cassazione Penale, Sentenza n. 41434/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marchese impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di dissequestro dei beni sottoposti a sequestro preventivo (decreto 19/03/2019) con riferimento ai reati attribuiti: reati fiscali (art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. 74/2000) e, erroneamente a suo dire, anche al reato associativo (art. 416 c.p.). Primo motivo: si censura che il vincolo cautelare non era stato disposto con riferimento al reato associativo perché il provvedimento genetico e la richiesta del P.M. avrebbero riguardato solo i reati fiscali, per cui il mantenimento del sequestro per l'art. 416 c.p. sarebbe illegittimo. Secondo motivo: si deduce la violazione del principio di preclusione tra misure cautelari e misure di prevenzione (d.lgs. 159/2011), sostenendo che il sequestro preventivo e la confisca preventiva riguardano gli stessi beni e pertanto si tratterebbe di duplicazione e di preclusione processuale.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo l'inammissibilità è stata pronunciata per carenza di autosufficienza del ricorso: il ricorrente non ha allegato gli atti cautelari (la domanda del P.M. o il provvedimento genetico) necessari per dimostrare il mutamento delle circostanze dedotte, rendendo la censura generica e priva dei requisiti dell'art. 581 c.p.p.; la doglianza relativa all'art. 157 c.p. è risultata del tutto generica. Sul secondo motivo la Corte lo dichiara manifestamente infondato: richiama il principio secondo cui la preclusione tra misura cautelare e confisca preventiva opera solo se vi è identità del "decisum" (stesse parti, stessa questione di fatto o di diritto e stesse premesse giuridiche/fattuali); trattandosi di misure con finalità e presupposti diversi, la mera coincidenza di beni non determina automaticamente la preclusione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
menzionato come norma dell'appello ex art. 321-bis
norma procedurale che disciplina l'impugnazione devoluta al tribunale in sede di riesame; contestata nell'ambito del ricorso ma non specificamente sviluppata dalla Corte oltre al riferimento procedurale
richiamato nei motivi di ricorso
richiesto dal ricorrente per censurare il presunto difetto di riferimento al reato associativo nel provvedimento genetico; la Corte rileva che la censura è generica e non documentata
menzionato nel primo motivo
citato dal ricorrente ma senza argomentazioni concrete; la Corte rileva la genericità e la mancata specificazione
reato di associazione (contestato nella fase di sequestro)
la questione riguardava se il sequestro fosse stato adottato anche con riferimento a questo reato; la Corte non entra nel merito per carenza documentale del ricorso
art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. 74/2000
reati fiscali indicati nel provvedimento genetico
i beni erano stati sequestrati anche in relazione a reati fiscali; il ricorrente sosteneva che il sequestro riguardasse solo tali reati
disciplina delle misure di prevenzione e confisca
invocato per sostenere la preclusione della confisca rispetto al sequestro preventivo; la Corte ricorda che la confisca preventiva e il sequestro cautelare hanno finalità e presupposti diversi e la preclusione sussiste solo con identiche premesse giuridiche e fattuali
art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
richiesto nel testo della sentenza come criterio di forma del ricorso
la mancata specificità dei motivi e l'assenza di elementi fattuali/di diritto richiesti dall'articolo rendono il ricorso inammissibile
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
richiamato per la conseguenza dell'inammissibilità
stabilisce l'inammissibilità del ricorso quando manchino i requisiti formali e di specificazione dei motivi
citato in ordine alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
consente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata nella motivazione sulla sanzione
usata per confermare che non si è ravvisata assenza di colpa che escluda la sanzione pecuniaria
Giurisprudenza di riferimento (Cass. Sez. 1, n. 20476 del 11/02/2013 e altre)
Sez. 1, n. 20476 del 11/02/2013, Rv. 255383 - menzionata; altre sentenze indicate per il principio di autosufficienza
consolidato orientamento secondo cui la preclusione processuale tra misure ablative opera solo quando le misure sono del medesimo tipo e fondate sulle stesse premesse; inoltre riafferma l'obbligo di autosufficienza del ricorso per cassazione
Massime di principio
- In cassazione penale il ricorso deve essere autosufficiente: se si lamenta l'omessa o travisata valutazione di atti processuali, è obbligatorio allegare o trascrivere integralmente quegli atti; l'assenza comporta inammissibilità.
- Le doglianze generiche o meramente enunciate, prive di specificazione degli elementi di fatto e diritto, violano l'art. 581 c.p.p. e determinano l'inammissibilità del ricorso (art. 591 c.p.p.).
- La preclusione tra misure cautelari reali (sequestro) e misure di prevenzione/confisca opera solo se sussiste identità del "decisum": stesse parti, stessa questione di fatto o di diritto e identiche premesse giuridiche; la mera coincidenza di beni non è sufficiente.
- Quando si contesta l'estensione o l'oggetto di un sequestro è fondamentale dimostrare con atti e documenti la discrepanza tra la richiesta del P.M. / provvedimento genetico e il contenuto del provvedimento cautelare impugnato.
- Il rischio di inammissibilità comporta anche conseguenze economiche: la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.) se non si prova l'assenza di colpa nella presentazione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41388/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41391/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41392/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41395/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41396/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41398/2024 del 12/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →