Cassazione Civile, Ordinanza n. 13714/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte e accompagnata dalla documentazione relativa alla definizione agevolata, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto che nulla fosse dovuto per le spese, mancando attività difensiva degli istituti intimati, e ha escluso l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato in ragione dell'intervenuta rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato davanti ai giudici di merito una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione a un avviso di addebito, emesso anche in relazione al disconoscimento di rapporti di collaborazione a progetto. In Cassazione la censura era affidata a un unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003. Successivamente, però, è stata depositata rinuncia al ricorso, motivata dall'adesione dei ricorrenti a una definizione agevolata dei carichi (cd. rottamazione quater) e dall'impegno assunto a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi inseriti nella procedura.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La norma è richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
È la disposizione che i ricorrenti assumevano violata nella controversia relativa al disconoscimento di rapporti di collaborazione a progetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del doppio contributo unificato in presenza di rinuncia al ricorso, richiamando Cass. Sez. Un. n. 19976/2024.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta dalla parte e accompagnata dagli elementi documentali che ne giustificano la formulazione, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, se le controparti intimate non svolgono attività difensiva, può disporsi la compensazione o comunque la non liquidazione delle spese.
- La sopravvenuta definizione agevolata dei carichi può costituire la causa concreta della rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai medesimi carichi.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude, secondo l'orientamento richiamato, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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