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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13609/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione di anzianità erogata dal Fondo elettrici presso l'INPS. Il giudice di merito aveva accolto la domanda del pensionato, accertando il diritto alla corretta riliquidazione del trattamento e condannando l'ente previdenziale a: ricomputare il tetto della pensione ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562 del 1996 includendo, per il parametro più favorevole, tutte le voci retributive previste per l'AGO per l'intera vita lavorativa e non solo dal 1° gennaio 1997; individuare correttamente il tetto maggiore; riliquidare la pensione con il criterio bifasico; corrispondere le differenze sui ratei maturati e maturandi. L'ente ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che mancava interesse ad agire perché, anche a voler correggere il parametro massimo di raffronto, ciò non avrebbe inciso in concreto sull'importo della pensione già liquidata; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte d'appello aveva condannato l'ente al pagamento di differenze pensionistiche senza che il pensionato avesse provato, neppure in modo sommario, che l'errore di calcolo avesse effettivamente ridotto il trattamento in godimento. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per formazione del giudicato interno sulla statuizione di merito relativa all'interesse ad agire, non essendo stata impugnata specificamente in appello; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando si chieda una condanna generica alla riliquidazione o al risarcimento, non basta allegare l'errore astratto di calcolo, ma occorre dimostrare, almeno in termini probabilistici, che tale errore abbia avuto una concreta potenzialità lesiva sul trattamento pensionistico. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha rigettato/reso inammissibile il primo motivo di ricorso per giudicato interno sull'interesse ad agire; ha accolto il secondo motivo ritenendo non adeguatamente verificata la concreta incidenza dannosa dell'errore di calcolo del parametro pensionistico. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda alla luce del principio per cui, nella condanna generica, il danneggiato deve allegare e provare almeno sommariamente l'esistenza del fatto lesivo e la sua potenzialità dannosa. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562 del 1996

    Ai fini della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici, il parametro più favorevole va individuato tra l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme AGO e l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della disciplina speciale richiamata; per il parametro AGO occorre considerare la nozione onnicomprensiva di retribuzione prevista dall'ordinamento generale.

  • art. 1, comma 12, lett. a), L. n. 335 del 1995

    È richiamato come criterio di determinazione del secondo parametro di raffronto, concorrente con quello previsto dalla normativa speciale del Fondo elettrici.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale, ma la sua eventuale carenza è rilevabile d'ufficio; tuttavia la relativa statuizione del giudice di merito, se non specificamente impugnata, passa in giudicato interno nel processo.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava su chi allega il fatto costitutivo della pretesa: nel caso di condanna generica, il danneggiato deve provare almeno in termini sommari l'esistenza del danno e la sua potenzialità lesiva.

  • art. 278 c.p.c.

    La condanna generica è ammissibile, ma presuppone che siano accertati l'illegittimità della condotta e la sua attitudine dannosa; resta riservata a un eventuale giudizio separato la sola quantificazione del danno.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato ai fini del procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.

    Le allegazioni difensive richiamate nel ricorso devono essere specificamente riportate per consentire il controllo di legittimità nel rispetto del principio di autosufficienza.

  • art. 2967 c.c.

    Riferimento materiale presente nel testo; il senso della censura è che l'onere probatorio della parte che chiede il ricalcolo non può essere eluso.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire, pur rilevabile d'ufficio, se è stato oggetto di una statuizione espressa del giudice di merito e non è stato specificamente censurato in appello, si consolida con giudicato interno e non può essere riesaminato in cassazione.
  • La domanda proposta ab origine in forma di condanna generica è ammissibile anche nel rito del lavoro, ma il giudice deve comunque verificare l'esistenza, almeno probabilistica, del danno o della potenzialità lesiva del fatto dedotto.
  • Chi deduce l'errore di calcolo di un trattamento pensionistico non ottiene automaticamente la condanna: deve allegare e dimostrare che l'errore abbia inciso concretamente sull'importo corrisposto, almeno in termini sommari.
  • La mancata proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento negativo del danno non esonera l'attore dall'onere di provare l'esistenza del pregiudizio; incide solo sulla necessità o meno della prova piena del quantum.
  • Nel giudizio di riliquidazione di una pensione, la mera dimostrazione dell'erroneità del criterio di calcolo non basta se non è provato che tale errore abbia prodotto un effettivo decremento della prestazione dovuta.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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