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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13606/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una ex dipendente di Telecom Italia, iscritta all’ex Fondo Telefonici gestito dall’INPS, volta a ottenere la corretta riliquidazione della pensione di vecchiaia calcolata con il metodo retributivo. In appello la Corte territoriale aveva accolto la domanda, accertando il diritto della pensionata al ricalcolo del tetto sub a) dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 658/1996, con inclusione, nella retribuzione imponibile utile al computo, di tutte le voci previste nell’AGO per l’intera vita lavorativa e non solo dal 1 gennaio 1997. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 100 c.p.c., deducendo carenza di interesse ad agire della pensionata perché, anche correggendo il tetto sub a), la pensione in godimento resterebbe comunque inferiore al limite più favorevole rilevante e non vi sarebbe quindi alcuna concreta utilità nella domanda; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che mancasse allegazione e prova di un diritto a differenze pensionistiche o comunque di un interesse attuale e concreto all’accertamento richiesto. La controricorrente ha resistito, ma il suo controricorso è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile per mancata rimessione in termini, non essendo stata provata un’anomalia informatica non imputabile al difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tardivo e quindi inammissibile il controricorso della pensionata, respingendo la richiesta di rimessione in termini per mancata prova di un malfunzionamento del sistema informatico e per difetto di diligenza professionale del difensore, che avrebbe dovuto verificare l’esito del deposito e, ricevuto l’alert sulla non validità del documento XML, effettuare un nuovo deposito entro il termine. Quanto al ricorso principale dell’INPS, la Corte ha accolto il primo motivo, affermando che nel caso concreto difettava l’interesse ad agire della pensionata, poiché la richiesta di ricalcolo del solo parametro sub a) non poteva produrre alcun incremento del rateo di pensione, già inferiore al limite rilevante ai fini del trattamento in godimento. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 153 c.p.c.

    istanza di rimessione in termini

    la rimessione in termini richiede la dimostrazione della non imputabilità della decadenza alla parte, non bastando l’allegazione di generiche difficoltà tecniche

  • art. 370 c.p.c.

    termine per il deposito del controricorso

    il termine di deposito del controricorso va rispettato secondo la disciplina ratione temporis applicabile; il deposito oltre termine comporta inammissibilità

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad agire deve essere personale, attuale e concreto; nelle azioni di accertamento coincide con la necessità di rimuovere una concreta situazione di incertezza che esponga il diritto a un pericolo attuale di lesione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale utilizzata come parametro del sindacato di legittimità sulla violazione di legge

  • art. 2697 c.c.

    chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento

    il motivo è stato ritenuto assorbito; la Corte richiama il principio dell’onere della prova ma risolve la controversia sul preliminare difetto di interesse ad agire

  • art. 278 c.p.c.

    condanna generica al risarcimento dei danni

    la condanna generica presuppone l’accertamento non solo dell’illegittimità della condotta, ma anche della potenzialità dannosa o dell’esistenza almeno probabile del danno

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996

    per il tetto sub a) della pensione del Fondo Telefonici il riferimento va fatto alla retribuzione secondo le norme AGO, intesa in senso onnicomprensivo; tuttavia, nel caso concreto, tale ricalcolo era irrilevante perché non idoneo a produrre un aumento del trattamento

Massime di principio

  • Nelle azioni di mero accertamento l’interesse ad agire costituisce un presupposto di ammissibilità: occorre che l’incertezza sul rapporto giuridico generi un pericolo attuale di lesione della posizione dedotta in giudizio.
  • Se la domanda mira solo all’accertamento di un parametro di calcolo, ma dall’eventuale correzione non può derivare alcuna utilità concreta sulla prestazione finale, difetta l’interesse ad agire.
  • In materia pensionistica, la parte che invoca la correzione di un criterio di calcolo deve allegare e rendere almeno plausibile la ricaduta economica concreta della rettifica sul proprio trattamento, non essendo sufficiente una contestazione astratta del parametro.
  • La condanna generica è ammissibile solo quando, oltre alla lesione del diritto, risulti almeno la potenzialità dannosa; non può essere utilizzata per ottenere un accertamento astratto privo di utilità pratica.
  • La rimessione in termini per un deposito telematico andato a vuoto richiede prova puntuale dell’anomalia informatica non imputabile al difensore; in presenza di un alert del sistema sulla non validità del documento, la normale diligenza impone di verificare l’esito del deposito e, se necessario, reiterarlo entro il termine.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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