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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13605/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato ex dipendente Enel, titolare di pensione liquidata secondo il regime del Fondo Elettrici gestito dall'INPS, chiedeva la riliquidazione in aumento del trattamento pensionistico assumendo che la base retributiva presa a riferimento fosse stata determinata in misura inferiore a quella spettante. In appello, la domanda era stata respinta perché non risultava dimostrato il diritto a una maggiore prestazione: la base retributiva rilevava solo come parametro astratto per il calcolo del tetto massimo del trattamento del Fondo Elettrici, pari all'80% del trattamento AGO, e il pensionato non aveva allegato né provato quale fosse il trattamento dovuto secondo il Fondo né che l'eventuale errore nella base AGO avesse determinato una concreta riduzione illegittima. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa decisione sull'eccezione di improcedibilità dell'appello dell'INPS per mancata rinotifica nel termine originario; 2) violazione dell'art. 435 c.p.c. per non avere dichiarato l'improcedibilità dell'appello; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello posto a carico del pensionato l'onere della prova, anziché dell'INPS, circa l'inclusione nella base imponibile di tutte le voci dovute per legge; 4) violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere ritenuto insussistente l'interesse ad agire del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva comunque deciso sull'eccezione di improcedibilità, rigettandola e sanando la nullità della notifica mediante rinotifica ordinata dal giudice e successiva difesa nel merito della parte appellata. Ha respinto il secondo motivo affermando che, in caso di notifica dell'appello eseguita senza rispetto del termine a comparire, non si verifica improcedibilità ma nullità della notifica, sanabile con rinnovazione anche d'ufficio ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato perché, trattandosi di domanda di riliquidazione in aumento di una prestazione pensionistica, gravava sul ricorrente l'onere di provare i fatti costitutivi del maggior credito; l'orientamento invocato sull'onere probatorio dell'INPS era ritenuto inconferente, poiché riferito ad ipotesi diverse di accredito di contributi figurativi come fatto estintivo. La Corte ha ribadito che il trattamento del Fondo Elettrici non è calcolato direttamente secondo il regime AGO, ma secondo il proprio regime, soggetto a un tetto massimo pari all'80% del trattamento AGO o, secondo altra formulazione richiamata, all'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), l. n. 335/1995. Il quarto motivo è stato respinto perché il riferimento al difetto di interesse ad agire non era decisivo: la ratio della decisione stava nel mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova circa il trattamento dovuto e circa l'effettiva incidenza dell'asserito errore dell'INPS sul quantum pensionistico. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'INPS è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 435 c.p.c.

    La mancata osservanza del termine a comparire nella notificazione dell'atto d'appello non determina improcedibilità del gravame, ma nullità della notificazione.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione nulla può essere disposta anche d'ufficio dal giudice.

  • art. 2697 c.c.

    Chi domanda la riliquidazione in aumento di una prestazione previdenziale deve provare i fatti costitutivi del maggior credito; non si trasferisce automaticamente sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare la correttezza di ogni voce della base di calcolo, salvo ipotesi diverse da quella esaminata.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire non può essere evocato in astratto per sovvertire una decisione fondata invece sul difetto di allegazione e prova del fatto costitutivo della pretesa.

  • art. 1, comma 12, lett. a), l. n. 335/1995

    È richiamato quale parametro di determinazione del limite massimo del trattamento pensionistico, in alternativa alla soglia dell'80% del trattamento AGO, secondo il sistema applicato dal Fondo Elettrici.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un appello è notificato senza rispetto del termine a comparire, la conseguenza è la nullità della notificazione e non l'improcedibilità del gravame; la nullità è sanabile mediante rinnovazione anche disposta d'ufficio.
  • In materia di riliquidazione di una prestazione previdenziale in aumento, grava sul pensionato che agisce in giudizio l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del maggior diritto azionato.
  • L'eventuale errore dell'ente nella determinazione di una base di calcolo rileva solo se il ricorrente dimostri che esso ha inciso concretamente sul trattamento dovuto secondo il regime applicabile e sul superamento del relativo tetto massimo.
  • Le massime sull'onere probatorio riferite ad altre fattispecie previdenziali non sono automaticamente estensibili a controversie in cui la base di calcolo assuma funzione meramente parametrica per la determinazione di un limite massimo della prestazione.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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