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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13633/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente creditore)

La controversia

Una società aveva impugnato un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione in relazione a crediti INAIL per premi riferiti agli anni 2008-2014, già oggetto di cartella di pagamento la cui efficacia esecutiva era stata sospesa in un diverso giudizio. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per carenza di interesse ad agire e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che l'intimazione di pagamento, pur astrattamente autonomamente impugnabile, non fosse immediatamente lesiva se la cartella presupposta era sospesa. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 100 e 615 c.p.c. e dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'intimazione fosse un atto prodromico all'esecuzione, assimilabile al precetto, e quindi impugnabile; con il secondo motivo ha insistito sulla sussistenza dell'interesse a opporsi per vizi propri dell'intimazione; con il terzo ha contestato la compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso: ha rilevato che, nella concreta vicenda, l'intimazione era stata notificata quando la cartella era sospesa e che la società non aveva prospettato un interesse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile a impugnarla; ha affermato che l'intimazione, in tale situazione, non integra un atto della procedura esecutiva e non è di per sé lesiva, restando eventualmente esperibile l'opposizione contro gli atti esecutivi se questi fossero stati comunque compiuti; il terzo motivo è stato assorbito. È stata inoltre dichiarata la debenza dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione di merito che aveva escluso l'interesse ad agire contro l'intimazione di pagamento. Ha ritenuto corretta la conclusione secondo cui, in presenza della sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella presupposta, l'intimazione notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 non era immediatamente lesiva e non imponeva una tutela anticipata. Le spese non sono state liquidate per mancata difesa dell'INAIL. È stato disposto l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve essere concreto, attuale e finalizzato a un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non potendosi fondare su un pregiudizio solo ipotetico o futuro.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione presuppone l'esistenza di un atto esecutivo o di un concreto pericolo di esecuzione; in mancanza, l'impugnazione dell'intimazione non è giustificata solo in quanto atto prodromico.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che mancavano censure sull'esistenza o validità del titolo esecutivo, sicché non risultava integrato un interesse ad agire contro l'intimazione.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    L'intimazione di pagamento è un avviso che precede l'espropriazione forzata solo se questa non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella; ha funzione di nuovo precetto, ma, nel caso concreto, non era lesiva perché la cartella era sospesa.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, poi assorbito dal rigetto dei motivi principali.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, poi assorbito dal rigetto dei motivi principali.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. richiede un'utilità concreta, attuale e direttamente conseguibile con la pronuncia richiesta; non basta il timore di effetti pregiudizievoli futuri e meramente eventuali.
  • L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, quando intervenga dopo il decorso dell'anno dalla cartella, svolge funzione di preavviso all'espropriazione; tuttavia, se il titolo presupposto è sospeso, la sola intimazione non è di regola immediatamente lesiva e non giustifica un'autonoma impugnazione in assenza di specifici vizi o di un concreto pericolo di esecuzione.
  • La sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impedisce gli atti esecutivi, ma non rende di per sé inutilmente impugnabile l'intimazione notificata in via prodromica; la tutela del debitore resta concentrata sull'eventuale opposizione contro gli atti esecutivi qualora essi vengano comunque compiuti.
  • Chi impugna un atto prodromico all'esecuzione deve allegare e dimostrare quale risultato utile, giuridicamente apprezzabile, intende conseguire e perché tale risultato non sia ottenibile senza l'intervento del giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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