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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13704/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una serie di provvedimenti adottati dalla banca nei confronti di una dipendente addetta alla cassa: una sospensione cautelare del 19 ottobre 2020 ai sensi dell'art. 44 del CCNL di settore, una successiva sanzione disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni poi ridotta in appello a tre giorni, un rimprovero verbale del 10 marzo 2021 e un recupero economico collegato a un presunto ammanco di cassa pari a euro 16.673,79, poi ridimensionato in appello quanto alla somma da restituire dalla lavoratrice. In primo grado erano state accolte varie domande della lavoratrice, incluse l'illegittimità della sospensione cautelare, la sproporzione della sanzione disciplinare e il risarcimento del danno non patrimoniale; in appello la banca ha ottenuto una riforma parziale, con conferma solo dell'illegittimità del rimprovero verbale e della non debenza di euro 5.000 sul totale richiesto, mentre il resto delle domande della lavoratrice è stato respinto. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto sei motivi: 1) violazione dell'art. 44 CCNL, degli artt. 2106 c.c. e 7 L. 300/1970 per avere la Corte territoriale ritenuto legittima la sospensione cautelare e per avere supplito alla motivazione datoriale; 2) violazione degli artt. 39 e 44 CCNL e dell'art. 7 L. 300/1970 per la ritenuta legittimità della sanzione nonostante l'asserita omissione dell'audizione e del contraddittorio difensivo; 3) violazione degli artt. 1218 e 2106 c.c. per la ritenuta proporzionalità della sanzione, che sarebbe stata valutata senza considerare la prassi aziendale; 4) violazione degli artt. 1218 e 2033 c.c. e dell'art. 39 CCNL per avere ritenuto dovuta la restituzione dell'importo corrispondente all'ammanco; 5) violazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 1227 c.c. per non avere escluso o ridotto la debenza in ragione del concorso di altri dipendenti e del preposto; 6) violazione dell'art. 2087 c.c. per avere escluso il danno psico-fisico e la responsabilità datoriale da ambiente lavorativo stressogeno. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando in sintesi che l'art. 44 CCNL consentiva la sospensione temporanea quando lo richiedessero la natura della mancanza e la necessità di accertamenti; che le doglianze sul procedimento disciplinare erano formulate in modo non corretto e senza adeguata specificazione delle norme violate; che la valutazione di gravità e proporzionalità della sanzione e l'accertamento della responsabilità di cassa appartengono al giudice di merito; che la responsabilità del cassiere per le deficienze di cassa prescinde dal dolo o dall'intento appropriativo e resta ferma anche se vi siano prassi disordinate, salvo la prova di fattori esterni non imputabili al lavoratore; che non risultava dimostrata una condotta datoriale illecita idonea a integrare la responsabilità ex art. 2087 c.c. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della lavoratrice, confermando la sostanziale tenuta della sentenza di appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado. In particolare, è rimasta ferma la legittimità della sospensione cautelare ex art. 44 CCNL interpretato nel senso che la misura è consentita anche in ragione della natura della mancanza, la conferma della validità della sanzione disciplinare rideterminata, l'affermazione della responsabilità di cassa e del conseguente obbligo di restituzione nei limiti riconosciuti in appello, nonché l'esclusione della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e del risarcimento del danno non patrimoniale. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della banca e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 44 CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo e casse rurali ed artigianali

    "quando sia richiesto dalla natura della mancanza e dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l’Azienda, in risoluzione del rapporto, può disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario"

    La sospensione cautelare è legittima non solo quando vi sia necessità di accertamenti, ma anche quando la natura della mancanza contestata renda giustificato l'allontanamento temporaneo per il tempo strettamente necessario.

  • art. 39 CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo e casse rurali ed artigianali

    "le deficienze di cassa devono essere rimborsate, nel termine stabilito dall’Azienda, dopo aver sentito l’interessato"

    La responsabilità di cassa si fonda sull'obbligo di custodia e rendicontazione del denaro affidato; le deficienze possono essere recuperate dalla banca dopo avere sentito l'interessato, senza che sia necessario provare un intento appropriativo.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato in tema di sanzioni disciplinari e proporzionalità, ma la valutazione della gravità dell'inadempimento e della congruità della sanzione è rimessa al giudice del merito.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato quale parametro di diligenza nell'esecuzione delle mansioni di cassiere; l'errore contabile integra un inadempimento della diligenza richiesta.

  • art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300

    Richiamato in relazione alle garanzie procedimentali disciplinari; la censura è stata respinta anche per difetto di corretta impostazione e specificazione nel ricorso.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come norma sull'inadempimento, ma la censura mirava in sostanza a rivalutare i fatti; la Corte ha confermato che l'errore contabile e la mancata corretta contabilizzazione integrano responsabilità del cassiere.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in tema di ripetizione di indebito, ma la Corte ha confermato la legittimità del recupero delle somme da parte della banca nei limiti accertati dal giudice di merito.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nella prospettiva della quantificazione del danno, ma ritenuto non pertinente a fondare la censura sul trattenimento economico effettuato dalla banca.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato ai fini della liquidazione equitativa, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per il concorso del fatto altrui e/o del creditore, ma la Corte ha rilevato che non era stata fornita prova di fattori esterni idonei a escludere la responsabilità della lavoratrice.

  • art. 2087 c.c.

    La responsabilità del datore di lavoro per ambiente nocivo richiede la prova di una condotta omissiva o commissiva illecita e del danno; nel caso concreto la Corte ha escluso tali presupposti e ha ritenuto insussistente la prova di un ambiente lavorativo stressogeno imputabile alla banca.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti; inoltre un vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto come tale e non travestito da violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere in sé, con precisione, l'indicazione dei fatti processuali, delle norme asseritamente violate e degli atti/documenti rilevanti; non è sufficiente il generico richiamo ad atti del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La clausola collettiva che consente l'allontanamento temporaneo del lavoratore può essere interpretata nel senso che la sospensione cautelare è legittima sia quando occorrano accertamenti sia quando la stessa natura della mancanza renda necessario l'allontanamento per il tempo strettamente indispensabile.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e correttamente qualificata: un vizio di omessa pronuncia non può essere fatto valere come violazione di legge, e il ricorrente deve indicare in modo puntuale le norme violate e gli atti rilevanti.
  • Le valutazioni sulla gravità dell'inadempimento, sulla proporzionalità della sanzione disciplinare e sulla ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito e non sono rivalutabili in cassazione sotto la veste formale della violazione di legge.
  • Per il personale addetto alla cassa, la responsabilità per le deficienze di cassa deriva dall'obbligo di corretta custodia e rendicontazione del denaro affidato; essa non presuppone necessariamente dolo o appropriazione, essendo sufficiente la mancata corrispondenza tra saldo contabile e saldo reale.
  • La deduzione di prassi aziendali disordinate o di concorso di altri dipendenti non esclude di per sé la responsabilità del cassiere: occorre la prova di fattori esterni non imputabili al lavoratore idonei a interrompere il nesso con l'inadempimento.
  • La responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. richiede la prova di una condotta omissiva o commissiva contraria ai doveri di sicurezza e protezione e del pregiudizio allegato; non basta invocare in astratto un ambiente stressogeno senza dimostrazione dei relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

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