Sentenza del 16/11/2017 n. 4781 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Raddoppio dei termini dell'accertamento - Atti relativi ad annualità precedenti al 2016 - Omessa denuncia della notizia di reato entro i termini di decadenza dei termini ordinari - decadenza dalla potestà accertativa - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’Amministrazione fosse decaduta dal potere di accertamento perché la denuncia penale non era stata presentata entro i termini ordinari di decadenza. Contestava quindi l’applicabilità del raddoppio dei termini previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973. La questione riguardava il regime transitorio delle modifiche introdotte dalla legge n. 208/2015.
La decisione
Per le annualità anteriori al 2016 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Il raddoppio dei termini opera quando l’Amministrazione riscontra fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p.; non è necessaria la concreta presentazione della denuncia, né rileva il momento in cui essa è stata eventualmente presentata. Pertanto, l’omessa o tardiva denuncia entro i termini ordinari non determina, di per sé, la decadenza dal potere di accertamento.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Il raddoppio dei termini opera in presenza di fatti comportanti l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
Per le annualità anteriori al 2016, il raddoppio dei termini dipende dal riscontro di fatti astrattamente integranti un obbligo di denuncia penale, senza necessità che la denuncia sia stata effettivamente presentata entro i termini ordinari.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
La norma rileva come parametro per verificare se i fatti accertati dall’Amministrazione fossero tali da comportare un obbligo di denuncia penale.
Le modifiche in materia di raddoppio dei termini non si applicano agli avvisi riguardanti annualità anteriori al 2016, per i quali resta applicabile la disciplina previgente.
Massime di principio
- Per gli accertamenti relativi ad annualità anteriori al 2016, il raddoppio dei termini può operare anche senza una denuncia penale effettivamente presentata.
- È sufficiente che l’Amministrazione abbia riscontrato fatti idonei a comportare l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p.; non è decisivo il momento della denuncia.
- La disciplina applicabile deve essere individuata in base all’annualità d’imposta interessata e non soltanto alla data di emissione dell’avviso.
- La contestazione della tardività della denuncia, da sola, non comporta necessariamente la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento per le annualità anteriori al 2016.
- Occorre comunque verificare in concreto che i fatti accertati siano effettivamente riconducibili a un’ipotesi comportante obbligo di denuncia penale e che l’avviso sia stato emesso entro il termine raddoppiato previsto dalla disciplina applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 nov 2017Sentenza del 16/11/2017 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 16 nov 2017Sentenza del 16/11/2017 n. 207 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 16 nov 2017Sentenza del 16/11/2017 n. 313 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 16 nov 2017Sentenza del 16/11/2017 n. 869 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 16 nov 2017Sentenza del 16/11/2017 n. 1044 - Comm. Trib. Prov. Pescara
- Sentenza · 16 nov 2017Sentenza del 16/11/2017 n. 1047 - Comm. Trib. Prov. Pescara
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →