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Sentenza

Sentenza del 16/11/2017 n. 313 - Comm. Trib. Prov. Pavia

IVA - Mancata iscrizione al VIES - Reale ed effettiva transazione intracomunitaria delle merci - Vendita intracomunitaria - Rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione come cessioni intracomunitarie, esenti da IVA, di operazioni effettuate verso un cessionario non iscritto al VIES e potenzialmente privo di partita IVA. Il ricorrente sosteneva che le operazioni fossero reali ed effettive, come dimostrato dalle fatture, dalle bolle di consegna, dai documenti di trasporto, dalle conferme di esportazione e dalle dichiarazioni di uscita delle merci dallo Stato. L'Amministrazione attribuiva invece rilievo alla mancata iscrizione del cessionario al VIES, considerandola ostativa al riconoscimento del regime intracomunitario.

La decisione

La decisione ha ritenuto prevalenti i requisiti sostanziali dell'operazione rispetto agli adempimenti formali. La reale movimentazione delle merci verso un altro Stato membro e l'effettività della cessione possono essere provate mediante la documentazione commerciale e di trasporto indicata. La mancata iscrizione del cessionario al VIES, o la sua eventuale assenza di partita IVA, non è di per sé sufficiente a escludere la natura intracomunitaria dell'operazione, né fa venir meno la soggettività IVA e la natura imprenditoriale dell'operatore. Il ricorso è stato quindi accolto, con riconoscimento del trattamento IVA applicabile alle operazioni intracomunitarie.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA delle cessioni intracomunitarie

    Il regime di esenzione o non imponibilità IVA deve essere valutato principalmente sulla base dei requisiti sostanziali: effettività della cessione, soggettività passiva delle parti e trasferimento fisico dei beni in un altro Stato membro.

  • Sistema VIES (Vat Information Exchange System)

    L'iscrizione al VIES costituisce un adempimento formale e la sua mancanza non determina automaticamente l'inesistenza dell'operazione intracomunitaria quando la transazione e il trasferimento dei beni siano provati con elementi oggettivi.

Massime di principio

  • In materia IVA, la sostanza economica e l'effettiva movimentazione dei beni prevalgono, di regola, su meri adempimenti formali, purché l'operatore possa dimostrare l'autenticità dell'operazione.
  • La mancata iscrizione del cliente al VIES non è automaticamente decisiva: occorre verificare concretamente se il cliente esercitava un'attività economica e se i beni sono stati realmente trasferiti in un altro Stato membro.
  • È essenziale conservare una documentazione coerente e completa, comprendente fatture, ordini, bolle di consegna, documenti di trasporto, prove di pagamento e attestazioni dell'uscita dei beni.
  • L'assenza di un singolo requisito formale non dovrebbe comportare il disconoscimento del regime intracomunitario se gli altri elementi dimostrano in modo attendibile la realtà della cessione e del trasporto transfrontaliero.
  • La documentazione deve comunque consentire di identificare le parti, i beni, il percorso della merce e il collegamento tra la vendita e il trasferimento fisico, poiché in mancanza di prova sostanziale il beneficio IVA può essere negato.

Testo integrale

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