Sentenza del 16/11/2017 n. 207 - Comm. Trib. Prov. Biella
Contenzioso: spese di lite incaso di autotutela dell'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’annullamento dell’atto in autotutela ha determinato la cessazione della materia del contendere o la rinuncia agli atti del giudizio, ma l’Ufficio non è stato esonerato dal pagamento delle spese processuali. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione finanziaria in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in quanto l’atto impugnato era stato rimosso dall’Ufficio dopo l’instaurazione del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nel corso del processo tributario l’Ufficio ha annullato in autotutela l’atto impositivo impugnato. La questione riguardava l’attribuzione delle spese processuali: l’Amministrazione sosteneva, implicitamente, che l’annullamento dell’atto rendesse superflua la prosecuzione del giudizio e impedisse o escludesse la condanna alle spese. Il principio affermato è invece che l’autotutela non elimina automaticamente l’obbligo di rifondere le spese sostenute dal contribuente, poiché occorre considerare quale parte abbia dato causa al processo e sia risultata soccombente anche solo virtualmente.
Norme richiamate
Principio della soccombenza processuale
Le spese di lite gravano, di regola, sulla parte che ha dato causa al processo ed è risultata soccombente. Il principio può operare anche in forma virtuale quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere o rinuncia agli atti.
Autotutela tributaria
L’annullamento d’ufficio dell’atto impositivo durante il processo elimina l’oggetto della controversia, ma non cancella necessariamente gli effetti processuali già prodotti né l’obbligo dell’Amministrazione di rimborsare le spese sostenute dal contribuente.
Massime di principio
- Se l’Amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato dopo l’inizio del giudizio, la controversia può cessare, ma ciò non comporta automaticamente la compensazione delle spese.
- Per decidere sulle spese occorre valutare la soccombenza virtuale, ossia quale parte avrebbe probabilmente perso il giudizio se fosse proseguito.
- Quando l’annullamento dell’atto riconosce sostanzialmente la fondatezza delle contestazioni del contribuente, l’Ufficio può essere condannato a rimborsare le spese processuali.
- La parte che ha dovuto instaurare il giudizio per ottenere la rimozione di un atto illegittimo non dovrebbe subire il costo del processo solo perché l’Amministrazione ha corretto il proprio operato in corso di causa.
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