Sentenza del 16/11/2017 n. 1044 - Comm. Trib. Prov. Pescara
Ires - Redditi d'impresa - Operazioni di transfer pricing - Metodi di valutazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, con sentenza n. 22023/2006, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, poiché la determinazione del valore normale mediante il metodo dei margini netti non era stata adeguatamente supportata dall’analisi funzionale delle attività svolte e dei rischi assunti. L’accertamento è stato quindi censurato per carenza di motivazione e di adeguata dimostrazione della comparabilità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la rideterminazione, ai fini IRES, del valore normale di operazioni intercorse tra una società residente e società controllate estere. L’Ufficio aveva applicato il Transactional Net Margin Method, basato sulla comparazione dei margini di utile netto, senza svolgere un’adeguata analisi delle funzioni esercitate e dei rischi assunti dalle parti. Tale analisi era necessaria per verificare l’affidabilità del metodo e la comparabilità delle operazioni.
Norme richiamate
Art. 76, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nella formulazione applicabile ratione temporis
Le operazioni intercorse tra imprese residenti e società non residenti controllate direttamente o indirettamente sono valutate in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti.
La norma impone di verificare il valore normale delle operazioni infragruppo internazionali, ma la scelta e l’applicazione del metodo di determinazione devono essere sostenute da un’analisi concreta delle funzioni svolte, degli asset impiegati e dei rischi assunti dalle parti.
Massime di principio
- Nel transfer pricing l’Amministrazione finanziaria non può applicare automaticamente un metodo di determinazione del valore normale: deve motivare la scelta del metodo e dimostrarne l’affidabilità rispetto alle caratteristiche dell’operazione.
- Il Transactional Net Margin Method richiede un’analisi funzionale effettiva, comprendente funzioni svolte, beni utilizzati e rischi assunti; la sua omissione può rendere illegittimo l’accertamento.
- La comparabilità non può basarsi esclusivamente su margini di utile netto astratti o su dati contabili non adeguatamente contestualizzati.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l’accertamento evidenziando l’assenza o l’insufficienza dell’analisi funzionale, la mancata giustificazione della scelta del metodo e l’inaffidabilità dei comparabili utilizzati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 nov 2017Sentenza del 16/11/2017 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 16 nov 2017Sentenza del 16/11/2017 n. 207 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 16 nov 2017Sentenza del 16/11/2017 n. 313 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 16 nov 2017Sentenza del 16/11/2017 n. 869 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 16 nov 2017Sentenza del 16/11/2017 n. 1047 - Comm. Trib. Prov. Pescara
- Sentenza · 16 nov 2017Sentenza del 16/11/2017 n. 1051 - Comm. Trib. Prov. Pescara
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →