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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19918/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente del Ministero della giustizia, assunta come operatore giudiziario, che aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per avere svolto, tra il 23 aprile 2013 e il 31 ottobre 2017, mansioni che riteneva superiori, ossia quelle di assistente giudiziario (con riferimento anche alla fascia economica F3). La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, ritenendo che l'attività concretamente prestata, per complessità e responsabilità, fosse riconducibile al profilo di assistente giudiziario e dunque integrasse mansioni superiori rispetto a quelle di operatore giudiziario, pur entrambe nell'Area seconda. Il Ministero ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e delle disposizioni contrattuali collettive del comparto Ministeri (c.c.n.l. 2006/2009 e c.c.n.i. 29.7.2010): secondo il ricorrente, dopo la riforma del sistema classificatorio, tutte le mansioni ricomprese nella medesima area sono equivalenti e quindi esigibili, sicché non poteva parlarsi di mansioni superiori quando la lavoratrice aveva svolto compiti di un altro profilo collocato nella stessa area; in particolare, la fascia economica F3 non poteva essere riconosciuta come indice di superiorità rispetto alle altre posizioni dell'Area seconda. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto errata la sentenza d'appello perché aveva svolto un giudizio comparativo tra le mansioni concretamente espletate e quelle proprie dei diversi profili professionali, nonostante operatore giudiziario e assistente giudiziario fossero entrambi collocati nella medesima Area seconda dal c.c.n.l. applicabile. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 assegna rilievo solo all'equivalenza formale delle mansioni in base alla classificazione astratta prevista dalla contrattazione collettiva, senza consentire al giudice di sindacare la natura equivalente dei profili inseriti nella stessa area. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando le domande della lavoratrice di differenze retributive. Ha poi compensato le spese per l'esito alterno dei giudizi e per il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35 comma 1, lett. a)"

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, dopo la riforma, rileva il solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni secondo la classificazione astratta dei contratti collettivi; tutte le mansioni interne alla medesima area sono esigibili e non si applica il criterio generale dell'art. 2103 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro processuale del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza e deciso la causa nel merito rigettando le domande della lavoratrice.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato quale norma del ricorso introduttivo della lavoratrice davanti al giudice del lavoro.

  • artt. 6, 8, 10, 17 e 18 c.c.n.l. 2006/2009 comparto Ministeri

    Le disposizioni contrattuali sono richiamate per il nuovo sistema di classificazione del personale improntato a flessibilità, aree omogenee e fasce retributive.

  • artt. 15 e 16, Allegato A, c.c.n.i. 29.7.2010

    Richiamati insieme al contratto collettivo nazionale per sostenere che operatore giudiziario, assistente giudiziario e cancelliere erano collocati nell'Area seconda con diverse posizioni economiche.

  • art. 6 c.c.n.l. 14.9.2007

    È indicato come fonte del nuovo sistema di classificazione in tre aree, fondato su livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, e sulla equivalenza delle mansioni all'interno della stessa area.

  • art. 2103 c.c.

    È richiamato solo per escluderne l'applicazione diretta nel pubblico impiego contrattualizzato, ove prevale la disciplina speciale dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando la contrattazione collettiva colloca più profili professionali nella medesima area, le mansioni attribuite tra quei profili sono da considerarsi equivalenti in via formale e non possono essere qualificate come superiori solo perché, in concreto, appaiono più complesse o responsabili.
  • Il giudice non può procedere a un giudizio comparativo tra mansioni concretamente svolte e declaratorie contrattuali dei profili interni alla stessa area, perché la valutazione di equivalenza è già compiuta a monte dalla contrattazione collettiva.
  • In tema di adibizione a mansioni nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 prevale sulla regola generale dell'art. 2103 c.c. e limita il controllo giudiziale al rispetto della classificazione contrattuale astratta.
  • Lo svolgimento di attività riconducibili a un diverso profilo professionale, ma appartenente alla stessa area di inquadramento, non integra di per sé mansioni superiori né fonda il diritto a differenze retributive.

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