Cassazione Penale, Ordinanza n. 32363/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile del reato associativo finalizzato al narcotraffico di cui al capo 1 e del reato di detenzione e cessione di stupefacenti di cui al capo 2. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha rideterminato la pena complessiva in sette anni di reclusione, escludendo la recidiva, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, applicando la continuazione e la riduzione prevista per il rito. Il ricorso per cassazione censurava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., la violazione dell'art. 81, comma 2, c.p. e il vizio di motivazione in relazione all'aumento per la continuazione relativo al capo 2, fissato in sei mesi di reclusione. Il ricorrente lamentava la mancata motivazione e l'eccessività dell'aumento rispetto ai fatti contestati. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, privo di specificità e meramente assertivo, rilevando che il giudizio di rinvio era limitato alla motivazione dell'aumento per la continuazione. La Corte territoriale aveva motivato la misura valorizzando la gravità della condotta e l'intensità del dolo: l'attività di spaccio al dettaglio, anche di cocaina, si era protratta per diversi mesi, era stata commessa in concorso con soggetti appartenenti al contesto associativo e si era svolta in un contesto organizzato, non occasionale né sporadico. Aveva inoltre considerato che l'aumento era contenuto, inferiore al minimo edittale previsto per il reato satellite, e aveva richiamato i precedenti dell'imputato ai sensi dell'art. 133 c.p. Secondo la Corte di cassazione, la censura non individuava specifici vizi di legittimità, ma sollecitava una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato, generico e assertivo. Ha ritenuto sufficiente, logica e non illogica la motivazione della Corte d'appello sull'aumento di sei mesi per il reato satellite, conforme ai limiti dell'art. 81 c.p. e ai principi delle Sezioni Unite nella sentenza Pizzone del 24 giugno 2021. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'importo della somma non è riportato nel testo trasmesso.
Norme richiamate
reato continuato e aumento di pena per i reati satellite
L'aumento per ciascun reato satellite deve essere determinato distintamente e motivato, nel rispetto dei limiti della continuazione, evitando un surrettizio cumulo materiale e mantenendo, ove rilevante, un rapporto di proporzione tra le pene.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
minimo edittale di sei anni di reclusione
Il giudice può determinare l'aumento per il reato satellite in una misura contenuta e inferiore al minimo edittale astrattamente previsto per il reato, purché siano rispettati i limiti dell'art. 81 c.p. e la misura sia adeguatamente motivata.
criteri di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere
I precedenti risultanti dal casellario possono essere valorizzati nella motivazione della misura dell'aumento per la continuazione.
art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p.
violazione di legge e vizio di motivazione
Il ricorso per cassazione deve individuare specifici vizi di legittimità; la mera contestazione dell'eccessività della pena o la richiesta di rivalutazione del merito non sono ammissibili.
condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze economiche previste dalla norma, salvo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel reato continuato, individuato il reato più grave e fissata la pena base, il giudice deve determinare e motivare distintamente l'aumento relativo a ciascun reato satellite.
- L'obbligo di motivazione sull'entità dell'aumento per la continuazione è adempiuto quando la motivazione consente di verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p., l'assenza di un surrettizio cumulo materiale e, ove rilevante, la proporzione tra le pene; non è necessaria una motivazione analitica uniforme in ogni caso.
- È adeguatamente motivato un aumento per la continuazione quando il giudice valorizza elementi concreti quali la gravità della condotta, l'intensità del dolo, la durata dell'attività, il carattere organizzato e non occasionale della condotta e i precedenti dell'imputato.
- La censura di eccessività dell'aumento per la continuazione, priva dell'indicazione di uno specifico vizio di legittimità e diretta a ottenere una rivalutazione della misura della pena, è inammissibile in sede di cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
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