Cassazione Penale, Sentenza n. 33653/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Castiglione è stato ritenuto colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 279 del d.lgs. n. 152/2006 per aver effettuato, senza la prescritta autorizzazione, una "modifica sostanziale" dell'impianto (installazione di un ulteriore forno di asciugatura per la resinatura delle lastre) con incremento potenziale quantitativo e qualitativo delle emissioni. Il ricorrente ha impugnato sostenendo la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), perché il Tribunale non ha valutato la condotta post factum: contestualmente all'installazione furono montati quattro nuovi filtri a carboni attivi (200 kg complessivi) e fu avviata la procedura amministrativa che poi ha portato al rilascio di una Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nell'ottobre 2021, elementi che, secondo la difesa, riducevano concretamente l'impatto e dimostravano l'assenza di volontà di occultamento
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., e ha rinviato al Tribunale in diversa composizione perché colmi il deficit motivazionale. La Corte ha censurato l'inerzia motivazionale del Tribunale circa la condotta successiva al reato (installazione filtri, istanza al SUAP e ottenimento dell'AUA) che doveva essere valutata ai fini della particolare tenuità come novellato dal d.lgs. 150/2022. La Corte ha altresì richiamato il divieto per il giudice di rinvio di dichiarare l'estinzione per sopravvenuta prescrizione qualora maturata, in relazione ai reati commessi dopo il 1/1/2020, dovendo invece considerare la possibile causa di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.
Norme richiamate
qualifica la fattispecie contravvenzionale relativa alle emissioni in atmosfera e alle modifiche dell'impianto senza autorizzazione; la condotta contestata è l'installazione di un nuovo forno comportante un incremento potenziale delle emissioni
art. 269, comma 8, d.lgs. n. 152/2006
stabilisce l'obbligo di comunicazione o di domanda di autorizzazione in caso di modifiche dell'impianto; rilevante per definire l'obbligo amministrativo al momento della modifica sostanziale
D.P.R. 13/3/2013, n. 59, art. 3
prevede l'obbligo di presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per i gestori assoggettati a rilascio/ rinnovo/aggiornamento di titoli abilitativi, tra cui l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la interpretazione applicata tiene conto, dopo la riforma (d.lgs.150/2022), anche della "condotta susseguente al reato" come criterio valutativo
criteri generali per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo), richiamati ai fini della valutazione congiunta della tenuità
art. 318-bis e ss. d.lgs. 152/2006
procedura estintiva amministrativa: la mancata ottemperanza alle prescrizioni di tali procedure impedisce di valutare positivamente la condotta susseguente e quindi ostacola il riconoscimento della tenuità
riguarda la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento; la Corte ha avvertito che, in caso di annullamento con rinvio limitato, il giudice del rinvio non può dichiarare estinzione per prescrizione se opera la causa di improcedibilità per i reati successivi al 1/1/2020
Massime di principio
- Quando è contestata una modifica impiantistica che potenzialmente aumenta emissioni, il giudice deve valutare complessivamente sia il potenziale incremento (quantitativo/qualitativo) sia tutte le circostanze della condotta, incluse le azioni poste in essere dopo l'accertamento
- La condotta post factum (installazione di sistemi di filtraggio, presentazione immediata di istanze autorizzative, ottemperanza alle prescrizioni amministrative) costituisce criterio rilevante, dopo la riforma d.lgs.150/2022, per valutare la particolare tenuità ai sensi dell'art.131-bis c.p.; l'omessa considerazione di tali elementi può determinare vizio di motivazione
- Se il gestore ha attivato e completato positivamente l'iter amministrativo (es. ottenimento dell'AUA previa ottemperanza a prescrizioni), ciò può concorrere a far ritenere l'offesa di “particolare tenuità”, a condizione che dalle risultanze emerga effettiva riduzione o contenimento del rischio/danno
- Viceversa, l'attivazione di procedure estintive o richieste amministrative che non sono seguite dall'ottemperanza alle prescrizioni indebolisce la posizione dell'imputato e ostacola il riconoscimento della causa di non punibilità
- Il giudice di merito deve motivare in modo specifico e articolato sulle singole circostanze valutate (modalità della condotta, entità del danno/pericolo, condotta posteriore); decisioni sintetiche o formule di stile sono insufficienti e possono dar luogo ad annullamento e rinvio
- In casi successivi al 1/1/2020 occorre considerare l'impatto delle regole sull'improcedibilità: annullamento con rinvio limitato non consente automaticamente al giudice del rinvio di dichiarare l'estinzione per prescrizione se opera la causa di improcedibilità
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