Cassazione Penale, Sentenza n. 33644/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 14/10/2024; tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 c.p.p.) in relazione alla sussistenza degli elementi dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000: si deduce che non sarebbe provato che la documentazione contabile fosse sempre nella disponibilità dell'imputato e non presso la commercialista, e che la mancata acquisizione ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (in primo grado) e dell'art. 603 c.p.p. (in appello) avrebbe impedito l'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597 c.p.p.: la Corte d'appello avrebbe applicato una pena più grave per quantità rispetto a quella di primo grado, violando il divieto di reformatio in peius; 3) violazione di legge in relazione all'art. 159 c.p.: dedotta la prescrizione del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 già nel corso del giudizio di appello, perché il termine decennale sarebbe maturato dalla consumazione del fatto e l'aumento di pena introdotto successivamente non sarebbe applicabile.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la documentazione non è stata resa disponibile agli organi verificatori e che l'occultamento può consistere anche nella temporanea indisponibilità dei documenti, giustificando la ricostruzione del volume d'affari mediante acquisizioni presso terzi. Sul punto ha richiamato consolidata giurisprudenza che considera l'occultamento come reato permanente fino alla conclusione dell'accertamento. Quanto al divieto di reformatio in peius, la Corte ha confermato che, essendo stato dichiarato estinto il reato più grave (art. 5 d.lgs. 74/2000) in appello, la Corte territoriale poteva rideterminare liberamente la pena per il reato residuo (art. 10) nei limiti stabiliti, senza violare l'art. 597 c.p.p. Sulla prescrizione ha concluso che, trattandosi di occultamento (reato permanente), il termine decennale decorre dalla conclusione dell'accertamento tributario (14/03/2016) e, tenute presenti le sospensioni processuali, non è ancora decorso. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al versamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. e art. 1, comma 64, l. n. 103/2017). Di conseguenza resta ferma la riforma parziale operata in appello (estinzione per prescrizione dell'art. 5 e rideterminazione della pena per l'art. 10 in un anno e otto mesi con sospensione condizionale).
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 5
Articolo relativo a reati tributari considerato nella sentenza di primo grado come reato più grave; in appello è stato dichiarato estinto per prescrizione.
d.lgs. n. 74/2000, art. 10
Regola il reato di distruzione/occultamento delle scritture contabili; la Corte ha interpretato l'occultamento come reato permanente la cui consumazione coincide con l'ispezione/accertamento e non con il solo atto materiale, perciò la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento.
art. 606 c.p.p.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi prospettati.
art. 597 c.p.p.
Disciplina il divieto di reformatio in peius: la Corte ha precisato che, quando un reato viene estinto in appello e resta un reato residuo, il giudice può rideterminare la pena per il residuo anche superando la quantità precedentemente applicata in relazione a ragioni tecniche, purché non si superino i limiti fissati dalla normativa e dalla giurisprudenza.
art. 507 c.p.p.
Norma sulla acquisizione di documenti in corso di istruttoria: la Corte ha ritenuto che la mancata acquisizione nel procedimento non esclude la possibilità di provare l'occultamento mediante altri mezzi istruttori (acquisizioni presso terzi).
art. 603 c.p.p.
Norma sulla rinnovazione istruttoria in appello: la Corte ha ritenuto che l'assenza di rinnovazione non pregiudica la ricostruzione probatoria quando i giudici di merito hanno congruamente motivato sulla mancata disponibilità dei documenti.
art. 159 c.p.
Disciplina della prescrizione: la Corte ha applicato il principio secondo cui, per il reato permanente di occultamento, il termine di prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento tributario.
art. 616 c.p.p.
Prevede le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e altri oneri; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento.
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
Autorizza l'aumento della sanzione dell'ammenda oltre il massimo: la Corte ha esercitato la facoltà di aumentare la somma da versare alla Cassa delle ammende, fissandola in euro 3.000.
Massime di principio
- L'occultamento delle scritture contabili è reato permanente: la consumazione si verifica al momento dell'ispezione/accertamento e la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento tributario, non dal singolo atto materiale di sottrazione.
- La temporanea indisponibilità dei documenti o la loro conservazione presso terzi (es. commercialista) può integrare l'occultamento se gli organi verificatori non possono reperirli nei luoghi riferibili alla società e se ciò ostacola il controllo fiscale.
- La ricostruzione del volume d'affari mediante acquisizioni documentali presso clienti/fornitori e altri elementi probatori è legittima per integrare la base imponibile in caso di distruzione/occultamento dei documenti societari.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice d'appello di rideterminare la pena per un reato residuo quando l'altro reato è stato estinto in appello; la nuova determinazione è libera nei limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
- La mancata acquisizione formale di documenti nel corso dei gradi di giudizio non impedisce l'integrazione del reato se i giudici di merito danno una motivazione congrua e coerente basata sugli elementi disponibili.
- Un ricorso per cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e all'ammenda a carico del ricorrente.
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