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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33646/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame contro il sequestro preventivo del piazzale esterno e dei rubinetti di erogazione acqua dello stabilimento, per presunti scarichi non autorizzati di acque reflue industriali. Il ricorrente contestava la qualificazione come reflui industriali delle acque meteoriche contaminate, invocando l'art. 113 d.lgs. 152/2006 e la normativa regionale (legge reg. Liguria n.43/1995 e regolamento reg. Liguria n.4/2009) che disciplina le acque di prima pioggia e di lavaggio, nonché lamentava carenza motivazionale circa le attività specifiche (lavaggi ad alta pressione) che avrebbero determinato lo scarico.

La decisione

Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, confermando che le acque meteoriche che, venendo a contatto con residui di lavorazione (pitture, oli, materiali delle imbarcazioni) perdono la loro natura originaria e devono essere qualificate come reflui industriali ai sensi dell'art. 74 lett. h) d.lgs. n.152/2006; la disciplina regionale richiamata si applica alle ipotesi regolate dall'art. 113, ma non impedisce che, al di fuori di tali fattispecie specifiche, acque contaminate possano integrare il reato previsto dall'art. 137. La ricostruzione dei fatti (macchie di pittura e chiazze di olio, natanti stoccati sul piazzale, griglie convoglianti in pubblica fognatura) giustifica la qualificazione come scarico di reflui industriali e il fumus commissi delicti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale)

    art. 74 (definizioni, lett. h), art. 113 (commi 1-4), art. 137 (commi 1, 3, 9, 11)

    L'art. 113 distingue le acque meteoriche ordinarie dalle acque di prima pioggia e di lavaggio e delega alle Regioni la disciplina di particolari casi; quando le acque meteoriche vengono contaminate e diventano mezzo di veicolazione di sostanze inquinanti perdono la qualifica di semplici acque meteoriche e vanno considerate reflui industriali ai sensi dell'art. 74 lett. h), con conseguente applicabilità delle norme sugli scarichi e delle sanzioni penali previste dall'art. 137.

  • Regione Liguria - legge regionale n. 43 del 1995 e regolamento 10 luglio 2009, n. 4

    legge reg. Liguria n. 43/1995 art. 21; regolamento regionale n. 4/2009 art. 4 e art. 7

    Le norme regionali disciplinano i casi in cui le acque di prima pioggia e di lavaggio richiedono piani di prevenzione e gestione (attività tassativamente elencate). Tuttavia, tali disposizioni si riferiscono alle fattispecie contemplate dall'art. 113 e non escludono l'applicazione della parte terza del d.lgs. 152/2006 (e della responsabilità penale) quando acque meteoriche risultino contaminate al punto da costituire reflui industriali.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    sent. Sez. 3, n. 11128 del 24/02/2021 e pronunce correlate (es. Sez. 3, n. 6260/2018; Sez. 3, n. 2832/2014; Sez. 3, n. 513/2012)

    Orientamenti consolidati che chiariscono la distinzione tra acque meteoriche 'ordinarie' e acque che, per contaminazione con sostanze pericolose o residui di lavorazione, devono essere considerate reflui industriali; tali precedenti sono stati applicati per ritenere integrato il fumus commissi delicti.

Massime di principio

  • Le acque meteoriche mantengono la qualifica di tali solo se non subiscono contaminazioni significative: se diventano veicolo di sostanze derivanti da attività produttive, si qualificano come reflui industriali e ricadono nella disciplina degli scarichi (parte terza d.lgs. 152/2006).
  • La disciplina regionale prevista dall'art. 113 d.lgs. 152/2006 riguarda specifiche ipotesi (acque di prima pioggia e di lavaggio) e piani/obblighi previsti dalle Regioni; l'esistenza o meno di norme regionali non esclude, al di fuori di quelle fattispecie, la rilevanza penale delle acque contaminate.
  • Elementi di fatto come macchie di olio o vernice, natanti in manutenzione, griglie che convogliano in pubblica fognatura e la riscontrata 'freschezza' degli sversamenti sono indizi idonei a giustificare misure preventive e la qualificazione come scarichi di reflui industriali.
  • In situazioni simili gli operatori dovrebbero: adottare piani di prevenzione/gestione quando previsto; evitare il convogliamento di acque contaminate in fognature pubbliche; separare e trattare le acque di lavaggio o convogliarle a impianti di depurazione autorizzati; conservare documentazione e prove che dimostrino l'assenza di operazioni di lavaggio in loco o l'affidamento delle attività a terzi conformi.
  • La prova contraria (es. dimostrare che non sono state effettuate attività di lavaggio o che tutte le acque sono state gestite secondo norme) richiede documentazione chiara e misure tecniche idonee; la mera contestazione generica può non essere sufficiente a escludere il fumus commissi delicti.

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