Cassazione Penale, Sentenza n. 33643/2025 del 13/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fiorella Berlingeri ha impugnato la sentenza per due motivi: (1) vizio di motivazione e illogicità quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo di essere autorizzata all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e di non avere coscienza né controllo sull'uso dell'autocarro ceduto in comodato; (2) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto). Demetrio Romeo ha impugnato la sentenza per tre motivi: (1) assenza dell'elemento soggettivo della colpa e vizio di motivazione in relazione agli artt. 42 e 43 c.p.; (2) mancanza di prova dell'accordo criminoso e vizio di motivazione rispetto al concorso di persone (art. 110 c.p.), contestando che il conferimento del paraurti sia stato affidato a Fiore Berlingeri con consapevolezza dell'illecito; (3) inesistenza di motivazione sulla richiesta di riconoscimento della tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i proponenti per manifesta infondatezza. Ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva condannato Fiorella Berlingeri e Demetrio Romeo alla pena di tremila euro di ammenda ciascuno per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152/2006 (gestione illecita di rifiuti non pericolosi). La Corte ha ritenuto sufficientemente motivata la valutazione del Tribunale sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e del concorso di responsabilità: immagini di videoregistrazione, rinvenimento di rifiuti (paraurti) e contatti telefonici hanno fornito elementi di riscontro. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha condiviso l'interpretazione del Tribunale che ha implicitamente rigettato la richiesta di non punibilità, alla luce della gravità delle condotte e della non occasionalità; le doglianze difensive sono state ritenute generiche e non hanno indicato elementi idonei a giustificare il riconoscimento della particolare tenuità. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata in euro 3.000, facendo applicazione della facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a)
Configura il reato di gestione illecita di rifiuti; la Corte ha ritenuto che il trasporto/smaltimento di rifiuti con mezzo non autorizzato integri la fattispecie e che chi consente l'uso del mezzo intestato possa concorrere nella gestione illecita.
codice penale, art. 131-bis
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la Corte ha confermato che il giudice di merito può implicitamente respingere la richiesta quando la motivazione della sentenza evidenzia elementi ostativi (gravità e non occasionalità).
codice di procedura penale, art. 606 (lett. b), e), cod. proc. pen.)
Regolano i motivi di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha richiamato che i motivi devono essere specifici e dimostrare il vizio rispetto agli elementi decisivi, e che censure generiche non sono ammissibili.
codice penale, artt. 42 e 43
Disciplina della responsabilità personale e della partecipazione nel reato; la Corte ha ritenuto che gli elementi istruttori consentivano di attribuire colpa e partecipazione nei termini contestati.
codice penale, art. 110
Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che i contatti e l'uso del mezzo da parte di terzi siano elementi idonei a fondare il concorso.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere per il ricorrente delle spese per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà nel quantificare la somma da versare.
Massime di principio
- Il proprietario o il titolare di un mezzo intestato che consente l'uso del mezzo per il trasporto di rifiuti non autorizzati può essere ritenuto concorrente nella gestione illecita se emergono elementi che indicano conoscenza o disinteresse rilevante sull'impiego del veicolo.
- La prova del concorso o della colpa può essere fondata su elementi indiziari concreti (videoregistrazioni, rinvenimento dei rifiuti, contatti telefonici); la loro combinazione può essere ritenuta sufficiente se il giudice motiva logicamente il nesso causale.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede valutazione motivata su entrambi i requisiti (tenuità dell'offesa e non abitualità); una sentenza che evidenzia gravità o ripetitività può implicitamente escludere la sua applicabilità.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e sorrette da argomentazione: obiezioni generiche sulla motivazione raramente comportano accoglimento e possono rendere il ricorso inammissibile.
- Per chi affida rifiuti a terzi, è prudente verificare concretamente l'iscrizione e le autorizzazioni dell'operatore incaricato (dovuta diligenza); l'apparente legittimità documentale non esclude la responsabilità se risultano elementi contrari acquisibili con semplici verifiche.
- Il rigetto implicito di richieste difensive (es. art. 131-bis) è legittimo quando la motivazione complessiva della sentenza contiene elementi che rendono incompatibile il riconoscimento della causa di non punibilità.
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